Reg. Ric. n. 4 del 2026
pubbl. su G.U. del 01/04/2026 n. 13

Ricorrente: Regione Emilia-Romagna

Resistente: Presidente del Consiglio dei ministri



Oggetto:

Bilancio e contabilità – Disabilità – Istruzione – Legge di bilancio 2026 – Prevista definizione del livello essenziale delle prestazioni (LEP) in materia di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con accertamento della condizione della disabilità in età evolutiva, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 66 del 2017, nonché con certificazione di disabilità precedente all’applicazione delle Linee guida di cui al medesimo art. 5, comma 6 – Previsione che il livello essenziale delle prestazioni (LEP) garantisce un supporto adeguato, permanente e personalizzato, in attuazione del principio di inclusività, nel rispetto dei princìpi di uguaglianza e di non discriminazione – Previsione che costituisce contenuto del LEP, quale sua componente fondamentale, il numero di ore di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale, da assicurare, in via progressiva e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, in misura corrispondente a quanto previsto nel piano educativo individualizzato (PEI), ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 66 del 2017 – Previsione che all'attuazione dei commi da 706 a 710 dell’art. 1 della legge di bilancio 2026 si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'art. 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023, afferenti alla finalità di cui all'art. 1, comma 213, lettera a), della legge medesima, sulle risorse del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi, di cui all'art. 1, comma 496, lettera a), della legge n. 213 del 2023, e sulle risorse assicurate dalle amministrazioni regionali e locali nell'ambito dei rispettivi bilanci – Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e disposizioni relative – Missione “14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)”, Programma 14.1 “Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio” (24.5), Azione “Politiche per la famiglia e le disabilità” in cui viene collocato lo stanziamento relativo al “Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità” – Ricorso della Regione Emilia Romagna – Denunciata disciplina che fissa un livello di prestazione che non è finanziato dallo Stato e non è garantito in modo eguale sul territorio nazionale – Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali – Lesione delle competenze amministrative e legislative regionali concorrenti nelle materie dell’istruzione, della tutela della salute e delle professioni – Lesione della competenza legislativa residuale regionale nella materia dell’assistenza sociale e del trasporto scolastico – Ridondanza sull’autonomia amministrativa dei comuni e delle province, che in tali settori dispongono di funzioni anche fondamentali – Disparità di trattamento sul territorio nazionale, in relazione a un aspetto, il livello essenziale di godimento di un diritto sociale, in relazione al quale la Costituzione esige eguaglianza – Normativa che imprime una destinazione specifica a risorse disponibili dei bilanci locali, comportando ulteriori impegni di spesa, anche non coperta – Incisione dell’autonomia finanziaria della regione e degli enti locali del suo territorio.

- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, artt. 1, commi 706 e 707 in combinazione con il comma 711, e 3 e annessa Tabella 2 (stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze) con particolare riferimento alla Missione “14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)”, Programma 14.1 “Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio” (24.5), Azione “Politiche per la famiglia e le disabilità” in cui viene collocato lo stanziamento relativo al “Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità”.

- Costituzione, artt. 3, primo comma, 5, 81, 97, 114, 117, commi secondo, lettere m) e p), terzo e quarto, 118, commi primo e secondo, e 119, commi primo e secondo.


Bilancio e contabilità – Disabilità – Istruzione – Legge di bilancio 2026 – Previsione che all'attuazione dei commi da 706 a 710 dell’art. 1 della legge di bilancio 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'art. 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023, afferenti alla finalità di cui all'art. 1, comma 213, lettera a), della legge medesima, sulle risorse del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi, di cui all'art. 1, comma 496, lettera a), della legge n. 213 del 2023, e sulle risorse assicurate dalle amministrazioni regionali e locali nell'ambito dei rispettivi bilanci – Prevista definizione del livello essenziale delle prestazioni (LEP) in materia di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con accertamento della condizione della disabilità in età evolutiva, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 66 del 2017, nonché con certificazione di disabilità precedente all’applicazione delle Linee guida di cui al medesimo art. 5, comma 6 – Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e disposizioni relative – Ricorso della Regione Emilia Romagna – Denunciata disciplina che dispone di uno stanziamento insufficiente e utilizza risorse locali per finanziare il LEP – Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale – Illogica fissazione di un livello essenziale delle prestazioni (LEP) prima di aver acquistato i dati del costo e prima di aver potuto valutare costi e risorse disponibili – Sviamento della funzione legislativa – Violazione del principio di ragionevolezza – Inversione logico-temporale, per cui la determinazione politica del livello essenziale precede e non segue la quantificazione e il reperimento delle risorse, imposto sin da subito alla regione e agli enti locali con il sequestro delle loro risorse – Violazione del principio di autonomia e decentramento – Lesione del principio solidaristico, in relazione al riconoscimento dei diritti inviolabili – Violazione del principio di eguaglianza sostanziale poiché le regioni e gli enti locali sono lasciati soli nell’assicurare prestazioni essenziali – Lesione della normativa interposta e degli obblighi internazionali i quali tutelano i diritti della persona affetta da disabilità – Previsione del criterio delle risorse localmente disponibili e quindi della spesa storica degli enti locali che perpetua le disuguaglianze – Scopertura finanziaria del livello essenziale delle prestazioni che impedisce all’amministrazione regionale e locale di erogare ciò che sarebbe richiesto dalla legge statale, costringendo la pubblica amministrazione a scegliere se erogare il servizio in assenza di copertura o se erogarlo solo con le risorse disponibili – Violazione della qualificazione della prestazione nei termini di essenzialità – Lesione dei principi di buon andamento e dell’equilibrio di bilancio – Normativa che non dà integrale copertura alle spese che essa prevede – Previsione di una parziale copertura con il bilancio di soggetti terzi – Violazione dei principi di trasparenza e responsabilità politica dei bilanci, attesa la strumentalizzazione delle risorse di altri enti da parte dello Stato – Contrasto con il principio dell’approvazione con legge del bilancio preventivo – Lesione dell’autonomia finanziaria regionale.

- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, artt. 1, comma 711 in connessione con il comma 706, e 3 e annessa Tabella 2 (stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze) con particolare riferimento alla Missione “14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)”, Programma 14.1 “Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio” (24.5), Azione “Politiche per la famiglia e le disabilità” in cui viene collocato lo stanziamento relativo al “Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità”.

- Costituzione, artt. 2, 3, 5, 81, commi primo, terzo e quarto, 97, commi primo e secondo, 114, 117, secondo comma, lettera m) e 119, primo comma; Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 13.


Bilancio e contabilità – Disabilità – Istruzione – Legge di bilancio 2026 – Previsione che all'attuazione dei commi da 706 a 710 dell’art. 1 della legge di bilancio 2026 si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'art. 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023, afferenti alla finalità di cui all'art. 1, comma 213, lettera a), della legge medesima, sulle risorse del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi, di cui all'art. 1, comma 496, lettera a), della legge n. 213 del 2023, e sulle risorse assicurate dalle amministrazioni regionali e locali nell'ambito dei rispettivi bilanci – Prevista definizione del livello essenziale delle prestazioni (LEP) in materia di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con accertamento della condizione della disabilità in età evolutiva, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 66 del 2017, nonché con certificazione di disabilità precedente all’applicazione delle Linee guida di cui al medesimo art. 5, comma 6 – Previsione che il livello essenziale delle prestazioni (LEP) garantisce un supporto adeguato, permanente e personalizzato, in attuazione del principio di inclusività, nel rispetto dei princìpi di uguaglianza e di non discriminazione – Previsione che costituisce contenuto del LEP, quale sua componente fondamentale, il numero di ore di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale, da assicurare, in via progressiva e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, in misura corrispondente a quanto previsto nel piano educativo individualizzato (PEI), ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 66 del 2017 – Ricorso della Regione Emilia Romagna – Denunciata disciplina che utilizza risorse regionali e locali per finanziare un livello essenziale delle prestazioni – Violazione dell’autonomia finanziaria regionale e degli enti locali – Lesione dei principi di corrispondenza tra funzioni e risorse e dell’integrale finanziamento a carico dello Stato dei livelli essenziali delle prestazioni. 

- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 711 in combinazione con i commi 706 e 707.

- Costituzione, art. 119, commi primo e quarto.


Bilancio e contabilità – Disabilità – Istruzione – Legge di bilancio 2026 – Previsione che tutti gli enti territoriali nel cui territorio sono situati punti di erogazione del servizio scolastico ove siano iscritti alunni e studenti con accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell’inclusione scolastica, assicurano l’erogazione del servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione, ove richiesto dai relativi PEI, garantendo una media oraria settimanale almeno corrispondente alle risorse finanziarie a essi trasferite a carico del bilancio dello Stato e del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Previsione che, con uno o più decreti dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’istruzione e del merito, il Ministro dell’interno e l’Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla competente Commissione tecnica per i fabbisogni standard, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono ripartite le risorse del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, che concorrono in via progressiva al raggiungimento dell’obiettivo di servizio previsto per le annualità 2026 e 2027 di cui al comma 709 dell’art. 1 della legge di bilancio 2026 e al successivo raggiungimento del LEP – Previsione che all'attuazione dei commi da 706 a 710 dell’art. 1 della legge di bilancio 2026 si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'art. 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023, afferenti alla finalità di cui all'art. 1, comma 213, lettera a), della legge medesima, sulle risorse del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi, di cui all'art. 1, comma 496, lettera a), della legge n. 213 del 2023, e sulle risorse assicurate dalle amministrazioni regionali e locali nell'ambito dei rispettivi bilanci – Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e disposizioni relative – Missione “14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)”, Programma 14.1 “Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio” (24.5), Azione “Politiche per la famiglia e le disabilità” in cui viene collocato lo stanziamento relativo al “Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità” – Ricorso della Regione Emilia Romagna – Denunciata normativa che dispone una modalità di finanziamento solo parziale ed eventuale, commisurata alla diversa realtà e capacità di spesa delle singole regioni e dei singoli comuni, in spregio alla normativa statale interposta che prevede un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali costituzionalmente previste – Violazione delle competenze legislative regionali concorrenti nelle materie dell’istruzione, della tutela della salute e delle professioni – Lesione della competenza legislativa residuale regionale nella materia dell’assistenza sociale – Violazione delle competenze amministrative delle regioni e degli enti locali – Introduzione di un vincolo di destinazione impresso alle risorse regionali e locali – Violazione dell’autonomia finanziaria regionale e del principio dell’integrale finanziamento a carico dello Stato dei livelli essenziali delle prestazioni.

- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 709 e 710, in combinazione con il comma 711.

- Costituzione, artt. 117, commi secondo, lettera m), terzo e quarto, 118, commi primo e secondo, 119, commi primo, secondo, terzo e quarto; legge 5 maggio 2009, n. 42, art. 18.


In subordine: Bilancio e contabilità – Disabilità – Istruzione – Legge di bilancio 2026 – Prevista definizione del livello essenziale delle prestazioni (LEP) in materia di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con accertamento della condizione della disabilità in età evolutiva, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 66 del 2017, nonché con certificazione di disabilità precedente all’applicazione delle Linee guida di cui al medesimo art. 5, comma 6 – Previsione che il livello essenziale delle prestazioni (LEP) garantisce un supporto adeguato, permanente e personalizzato, in attuazione del principio di inclusività, nel rispetto dei princìpi di uguaglianza e di non discriminazione – Previsione che costituisce contenuto del LEP, quale sua componente fondamentale, il numero di ore di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale, da assicurare, in via progressiva e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, in misura corrispondente a quanto previsto nel piano educativo individualizzato (PEI), ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 66 del 2017 – Previsione che tutti gli enti territoriali nel cui territorio sono situati punti di erogazione del servizio scolastico ove siano iscritti alunni e studenti con accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell’inclusione scolastica, assicurano l’erogazione del servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione, ove richiesto dai relativi PEI, garantendo una media oraria settimanale almeno corrispondente alle risorse finanziarie a essi trasferite a carico del bilancio dello Stato e del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Previsione che all'attuazione dei commi da 706 a 710 dell’art. 1 della legge di bilancio 2026 si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'art. 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023, afferenti alla finalità di cui all'art. 1, comma 213, lettera a), della legge medesima, sulle risorse del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi, di cui all'art. 1, comma 496, lettera a), della legge n. 213 del 2023, e sulle risorse assicurate dalle amministrazioni regionali e locali nell'ambito dei rispettivi bilanci - Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e disposizioni relative – Missione “14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)”, Programma 14.1 “Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio” (24.5), Azione “Politiche per la famiglia e le disabilità” in cui viene collocato lo stanziamento relativo al “Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità” – Ricorso della Regione Emilia Romagna – Denunciata disciplina che impone contributi obbligatori alle regioni, in assenza di intesa con il sistema regionale, o in subordine, in assenza di parere, o in ulteriore subordine di qualche altra forma di collaborazione, nella definizione dei livelli essenziali delle prestazioni – Violazione del principio di leale collaborazione – Lesione dell’autonomia finanziaria della regione e degli enti locali e del principio dell’integrale finanziamento a carico dello Stato dei livelli essenziali delle prestazioni – Contrasto con il principio di sussidiarietà – Violazione del principio dell’autonomia e del decentramento.

- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 706, 707, 709 e 711.

- Costituzione, artt. 5, 118, primo comma, 119, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, e 120, secondo comma.


Bilancio e contabilità – Disabilità – Istruzione – Legge di bilancio 2026 -– Previsione che entro il 31 dicembre 2027, il registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno territoriale aggregato delle ore prestate dagli assistenti all'autonomia e alla comunicazione e degli utenti assistiti, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità è alimentato con i dati raccolti dal Ministero dell'istruzione e del merito, attraverso il Sistema informativo dell'istruzione (SIDI) – Previsione che con decreto interministeriale dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, sono definiti i criteri tecnici e le modalità per l'accesso, la condivisione e l'utilizzo dei dati contenuti nel suddetto registro nazionale, nonché le specifiche tipologie di dati funzionali alla rilevazione e alla quantificazione del fabbisogno di assistenza all'autonomia e alla comunicazione a livello territoriale – Previsione che il registro nazionale è alimentato dai dati del piano educativo individualizzato (PEI) già trasmessi dalle istituzioni scolastiche nell'ambito dei flussi informativi esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica – Ricorso della Regione Emilia Romagna – Denunciata omessa previsione dell’intesa con la Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata oppure, ove ciò non spettasse, di altra forma di coinvolgimento del sistema regionale e locale – Violazione del principio di leale collaborazione.

- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 708, secondo periodo.

- Costituzione, art. 120, secondo comma.


Bilancio e contabilità – Disabilità – Istruzione – Legge di bilancio 2026 – Prevista definizione del livello essenziale delle prestazioni (LEP) in materia di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con accertamento della condizione della disabilità in età evolutiva, ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 66 del 2017, nonché con certificazione di disabilità precedente all’applicazione delle Linee guida di cui al medesimo art. 5, comma 6 – Previsione che il livello essenziale delle prestazioni (LEP) garantisce un supporto adeguato, permanente e personalizzato, in attuazione del principio di inclusività, nel rispetto dei princìpi di uguaglianza e di non discriminazione – Previsione che costituisce contenuto del LEP, quale sua componente fondamentale, il numero di ore di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale, da assicurare, in via progressiva e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, in misura corrispondente a quanto previsto nel piano educativo individualizzato (PEI), ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 66 del 2017 – Previsione che all'attuazione dei commi da 706 a 710 dell’art. 1 della legge di bilancio 2026 si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'art. 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023, afferenti alla finalità di cui all'art. 1, comma 213, lettera a), della legge medesima, sulle risorse del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi, di cui all'art. 1, comma 496, lettera a), della legge n. 213 del 2023, e sulle risorse assicurate dalle amministrazioni regionali e locali nell'ambito dei rispettivi bilanci – Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e disposizioni relative – Ricorso della Regione Emilia Romagna – Denunciata legislazione che nella parte in cui finanzia solo parzialmente i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), confligge con la normativa interposta attuativa dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario – Normativa che condiziona i possibili sviluppi delle legittime istanze di autonomia differenziata – Violazione dell’equilibrio tra eguaglianza e differenziazione.

- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 706 e 707, in combinazione con il comma 711 e con l’art. 3.

- Costituzione, art. 116, terzo comma; legge 26 giugno 2024, n. 86, art. 4.


Bilancio e contabilità – Disabilità – Istruzione – Legge di bilancio 2026 –Prevista definizione del livello essenziale delle prestazioni (LEP) in materia di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con accertamento della condizione della disabilità in età evolutiva, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 66 del 2017, nonché con certificazione di disabilità precedente all’applicazione delle Linee guida di cui al medesimo art. 5, comma 6 – Previsione che il livello essenziale delle prestazioni (LEP) garantisce un supporto adeguato, permanente e personalizzato, in attuazione del principio di inclusività, nel rispetto dei princìpi di uguaglianza e di non discriminazione – Previsione che costituisce contenuto del LEP, quale sua componente fondamentale, il numero di ore di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale, da assicurare, in via progressiva e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, in misura corrispondente a quanto previsto nel piano educativo individualizzato (PEI), ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 66 del 2017 – Previsione che tutti gli enti territoriali nel cui territorio sono situati punti di erogazione del servizio scolastico ove siano iscritti alunni e studenti con accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell’inclusione scolastica, assicurano l’erogazione del servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione, ove richiesto dai relativi PEI, garantendo una media oraria settimanale almeno corrispondente alle risorse finanziarie a essi trasferite a carico del bilancio dello Stato e del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ricorso della Regione Emila Romagna – Denunciata disciplina che, limitando le prestazioni erogabili alle risorse disponibili, espone le regioni e gli enti locali alla responsabilità anche finanziaria per violazione dei diritti individuali, con compromissione del loro equilibrio finanziario – Lesione della normativa interposta e degli obblighi internazionali i quali tutelano i diritti della persona affetta da disabilità – Violazione del diritto alla salute, all’istruzione e all’assistenza sociale – Squilibrio del bilancio regionale e conseguente lesione dell’autonomia finanziaria della regione e degli enti locali e del principio dell’integrale finanziamento a carico dello Stato dei livelli essenziali delle prestazioni.

- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 706, 707 e 709.

- Costituzione, artt. 32, 34, 38, 117, primo comma, e 119, commi primo e quarto; Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 13.

Norme impugnate:
legge  del 30/12/2025  Num. 199  Art. 1  Co. 706
legge  del 30/12/2025  Num. 199  Art. 1  Co. 707
legge  del 30/12/2025  Num. 199  Art. 1  Co. 708
legge  del 30/12/2025  Num. 199  Art. 1  Co. 709
legge  del 30/12/2025  Num. 199  Art. 1  Co. 710
legge  del 30/12/2025  Num. 199  Art. 1  Co. 711
legge  del 30/12/2025  Num. 199  Art. 3
legge  del 30/12/2025  Num. 199


Parametri costituzionali:
Costituzione   Art.
Costituzione   Art.   Co.
Costituzione   Art.   Co.
Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 32 
Costituzione   Art. 34 
Costituzione   Art. 38 
Costituzione   Art. 81    Co.
Costituzione   Art. 81    Co.
Costituzione   Art. 81    Co.
Costituzione   Art. 97    Co.
Costituzione   Art. 97    Co.
Costituzione   Art. 114 
Costituzione   Art. 116    Co.
Costituzione   Art. 117    Co.
Costituzione   Art. 117    Co.
Costituzione   Art. 117    Co.
Costituzione   Art. 117    Co.
Costituzione   Art. 117    Co.
Costituzione   Art. 118    Co.
Costituzione   Art. 118    Co.
Costituzione   Art. 119    Co.
Costituzione   Art. 119    Co.
Costituzione   Art. 119    Co.
Costituzione   Art. 119    Co.
Costituzione   Art. 119    Co.
Costituzione   Art. 120    Co.
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13/12/2006 
legge del 05/02/1992    Art. 13