Reg. Ric. n. 4 del 2026
pubbl. su G.U. del 01/04/2026 n. 13

Ricorrente: Regione Emilia-Romagna

Resistente: Presidente del Consiglio dei ministri



Oggetto:

Bilancio e contabilità – Disabilità – Istruzione – Legge di bilancio 2026 – Prevista definizione del livello essenziale delle prestazioni (LEP) in materia di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con accertamento della condizione della disabilità in età evolutiva, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 66 del 2017, nonché con certificazione di disabilità precedente all’applicazione delle Linee guida di cui al medesimo art. 5, comma 6 – Previsione che il livello essenziale delle prestazioni (LEP) garantisce un supporto adeguato, permanente e personalizzato, in attuazione del principio di inclusività, nel rispetto dei princìpi di uguaglianza e di non discriminazione – Previsione che costituisce contenuto del LEP, quale sua componente fondamentale, il numero di ore di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale, da assicurare, in via progressiva e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, in misura corrispondente a quanto previsto nel piano educativo individualizzato (PEI), ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 66 del 2017 – Previsione che all'attuazione dei commi da 706 a 710 dell’art. 1 della legge di bilancio 2026 si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'art. 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023, afferenti alla finalità di cui all'art. 1, comma 213, lettera a), della legge medesima, sulle risorse del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi, di cui all'art. 1, comma 496, lettera a), della legge n. 213 del 2023, e sulle risorse assicurate dalle amministrazioni regionali e locali nell'ambito dei rispettivi bilanci – Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e disposizioni relative – Missione “14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)”, Programma 14.1 “Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio” (24.5), Azione “Politiche per la famiglia e le disabilità” in cui viene collocato lo stanziamento relativo al “Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità” – Ricorso della Regione Emilia Romagna – Denunciata disciplina che fissa un livello di prestazione che non è finanziato dallo Stato e non è garantito in modo eguale sul territorio nazionale – Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali – Lesione delle competenze amministrative e legislative regionali concorrenti nelle materie dell’istruzione, della tutela della salute e delle professioni – Lesione della competenza legislativa residuale regionale nella materia dell’assistenza sociale e del trasporto scolastico – Ridondanza sull’autonomia amministrativa dei comuni e delle province, che in tali settori dispongono di funzioni anche fondamentali – Disparità di trattamento sul territorio nazionale, in relazione a un aspetto, il livello essenziale di godimento di un diritto sociale, in relazione al quale la Costituzione esige eguaglianza – Normativa che imprime una destinazione specifica a risorse disponibili dei bilanci locali, comportando ulteriori impegni di spesa, anche non coperta – Incisione dell’autonomia finanziaria della regione e degli enti locali del suo territorio.

- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, artt. 1, commi 706 e 707 in combinazione con il comma 711, e 3 e annessa Tabella 2 (stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze) con particolare riferimento alla Missione “14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)”, Programma 14.1 “Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio” (24.5), Azione “Politiche per la famiglia e le disabilità” in cui viene collocato lo stanziamento relativo al “Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità”.

- Costituzione, artt. 3, primo comma, 5, 81, 97, 114, 117, commi secondo, lettere m) e p), terzo e quarto, 118, commi primo e secondo, e 119, commi primo e secondo.


Bilancio e contabilità – Disabilità – Istruzione – Legge di bilancio 2026 – Previsione che all'attuazione dei commi da 706 a 710 dell’art. 1 della legge di bilancio 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'art. 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023, afferenti alla finalità di cui all'art. 1, comma 213, lettera a), della legge medesima, sulle risorse del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi, di cui all'art. 1, comma 496, lettera a), della legge n. 213 del 2023, e sulle risorse assicurate dalle amministrazioni regionali e locali nell'ambito dei rispettivi bilanci – Prevista definizione del livello essenziale delle prestazioni (LEP) in materia di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con accertamento della condizione della disabilità in età evolutiva, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 66 del 2017, nonché con certificazione di disabilità precedente all’applicazione delle Linee guida di cui al medesimo art. 5, comma 6 – Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e disposizioni relative – Ricorso della Regione Emilia Romagna – Denunciata disciplina che dispone di uno stanziamento insufficiente e utilizza risorse locali per finanziare il LEP – Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale – Illogica fissazione di un livello essenziale delle prestazioni (LEP) prima di aver acquistato i dati del costo e prima di aver potuto valutare costi e risorse disponibili – Sviamento della funzione legislativa – Violazione del principio di ragionevolezza – Inversione logico-temporale, per cui la determinazione politica del livello essenziale precede e non segue la quantificazione e il reperimento delle risorse, imposto sin da subito alla regione e agli enti locali con il sequestro delle loro risorse – Violazione del principio di autonomia e decentramento – Lesione del principio solidaristico, in relazione al riconoscimento dei diritti inviolabili – Violazione del principio di eguaglianza sostanziale poiché le regioni e gli enti locali sono lasciati soli nell’assicurare prestazioni essenziali – Lesione della normativa interposta e degli obblighi internazionali i quali tutelano i diritti della persona affetta da disabilità – Previsione del criterio delle risorse localmente disponibili e quindi della spesa storica degli enti locali che perpetua le disuguaglianze – Scopertura finanziaria del livello essenziale delle prestazioni che impedisce all’amministrazione regionale e locale di erogare ciò che sarebbe richiesto dalla legge statale, costringendo la pubblica amministrazione a scegliere se erogare il servizio in assenza di copertura o se erogarlo solo con le risorse disponibili – Violazione della qualificazione della prestazione nei termini di essenzialità – Lesione dei principi di buon andamento e dell’equilibrio di bilancio – Normativa che non dà integrale copertura alle spese che essa prevede – Previsione di una parziale copertura con il bilancio di soggetti terzi – Violazione dei principi di trasparenza e responsabilità politica dei bilanci, attesa la strumentalizzazione delle risorse di altri enti da parte dello Stato – Contrasto con il principio dell’approvazione con legge del bilancio preventivo – Lesione dell’autonomia finanziaria regionale.

- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, artt. 1, comma 711 in connessione con il comma 706, e 3 e annessa Tabella 2 (stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze) con particolare riferimento alla Missione “14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)”, Programma 14.1 “Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio” (24.5), Azione “Politiche per la famiglia e le disabilità” in cui viene collocato lo stanziamento relativo al “Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità”.

- Costituzione, artt. 2, 3, 5, 81, commi primo, terzo e quarto, 97, commi primo e secondo, 114, 117, secondo comma, lettera m) e 119, primo comma; Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 13.


Bilancio e contabilità – Disabilità – Istruzione – Legge di bilancio 2026 – Previsione che all'attuazione dei commi da 706 a 710 dell’art. 1 della legge di bilancio 2026 si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'art. 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023, afferenti alla finalità di cui all'art. 1, comma 213, lettera a), della legge medesima, sulle risorse del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi, di cui all'art. 1, comma 496, lettera a), della legge n. 213 del 2023, e sulle risorse assicurate dalle amministrazioni regionali e locali nell'ambito dei rispettivi bilanci – Prevista definizione del livello essenziale delle prestazioni (LEP) in materia di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con accertamento della condizione della disabilità in età evolutiva, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 66 del 2017, nonché con certificazione di disabilità precedente all’applicazione delle Linee guida di cui al medesimo art. 5, comma 6 – Previsione che il livello essenziale delle prestazioni (LEP) garantisce un supporto adeguato, permanente e personalizzato, in attuazione del principio di inclusività, nel rispetto dei princìpi di uguaglianza e di non discriminazione – Previsione che costituisce contenuto del LEP, quale sua componente fondamentale, il numero di ore di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale, da assicurare, in via progressiva e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, in misura corrispondente a quanto previsto nel piano educativo individualizzato (PEI), ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 66 del 2017 – Ricorso della Regione Emilia Romagna – Denunciata disciplina che utilizza risorse regionali e locali per finanziare un livello essenziale delle prestazioni – Violazione dell’autonomia finanziaria regionale e degli enti locali – Lesione dei principi di corrispondenza tra funzioni e risorse e dell’integrale finanziamento a carico dello Stato dei livelli essenziali delle prestazioni. 

- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 711 in combinazione con i commi 706 e 707.

- Costituzione, art. 119, commi primo e quarto.


Bilancio e contabilità – Disabilità – Istruzione – Legge di bilancio 2026 – Previsione che tutti gli enti territoriali nel cui territorio sono situati punti di erogazione del servizio scolastico ove siano iscritti alunni e studenti con accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell’inclusione scolastica, assicurano l’erogazione del servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione, ove richiesto dai relativi PEI, garantendo una media oraria settimanale almeno corrispondente alle risorse finanziarie a essi trasferite a carico del bilancio dello Stato e del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Previsione che, con uno o più decreti dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’istruzione e del merito, il Ministro dell’interno e l’Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla competente Commissione tecnica per i fabbisogni standard, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono ripartite le risorse del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, che concorrono in via progressiva al raggiungimento dell’obiettivo di servizio previsto per le annualità 2026 e 2027 di cui al comma 709 dell’art. 1 della legge di bilancio 2026 e al successivo raggiungimento del LEP – Previsione che all'attuazione dei commi da 706 a 710 dell’art. 1 della legge di bilancio 2026 si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'art. 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023, afferenti alla finalità di cui all'art. 1, comma 213, lettera a), della legge medesima, sulle risorse del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi, di cui all'art. 1, comma 496, lettera a), della legge n. 213 del 2023, e sulle risorse assicurate dalle amministrazioni regionali e locali nell'ambito dei rispettivi bilanci – Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e disposizioni relative – Missione “14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)”, Programma 14.1 “Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio” (24.5), Azione “Politiche per la famiglia e le disabilità” in cui viene collocato lo stanziamento relativo al “Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità” – Ricorso della Regione Emilia Romagna – Denunciata normativa che dispone una modalità di finanziamento solo parziale ed eventuale, commisurata alla diversa realtà e capacità di spesa delle singole regioni e dei singoli comuni, in spregio alla normativa statale interposta che prevede un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali costituzionalmente previste – Violazione delle competenze legislative regionali concorrenti nelle materie dell’istruzione, della tutela della salute e delle professioni – Lesione della competenza legislativa residuale regionale nella materia dell’assistenza sociale – Violazione delle competenze amministrative delle regioni e degli enti locali – Introduzione di un vincolo di destinazione impresso alle risorse regionali e locali – Violazione dell’autonomia finanziaria regionale e del principio dell’integrale finanziamento a carico dello Stato dei livelli essenziali delle prestazioni.

- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 709 e 710, in combinazione con il comma 711.

- Costituzione, artt. 117, commi secondo, lettera m), terzo e quarto, 118, commi primo e secondo, 119, commi primo, secondo, terzo e quarto; legge 5 maggio 2009, n. 42, art. 18.


In subordine: Bilancio e contabilità – Disabilità – Istruzione – Legge di bilancio 2026 – Prevista definizione del livello essenziale delle prestazioni (LEP) in materia di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con accertamento della condizione della disabilità in età evolutiva, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 66 del 2017, nonché con certificazione di disabilità precedente all’applicazione delle Linee guida di cui al medesimo art. 5, comma 6 – Previsione che il livello essenziale delle prestazioni (LEP) garantisce un supporto adeguato, permanente e personalizzato, in attuazione del principio di inclusività, nel rispetto dei princìpi di uguaglianza e di non discriminazione – Previsione che costituisce contenuto del LEP, quale sua componente fondamentale, il numero di ore di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale, da assicurare, in via progressiva e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, in misura corrispondente a quanto previsto nel piano educativo individualizzato (PEI), ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 66 del 2017 – Previsione che tutti gli enti territoriali nel cui territorio sono situati punti di erogazione del servizio scolastico ove siano iscritti alunni e studenti con accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell’inclusione scolastica, assicurano l’erogazione del servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione, ove richiesto dai relativi PEI, garantendo una media oraria settimanale almeno corrispondente alle risorse finanziarie a essi trasferite a carico del bilancio dello Stato e del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Previsione che all'attuazione dei commi da 706 a 710 dell’art. 1 della legge di bilancio 2026 si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'art. 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023, afferenti alla finalità di cui all'art. 1, comma 213, lettera a), della legge medesima, sulle risorse del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi, di cui all'art. 1, comma 496, lettera a), della legge n. 213 del 2023, e sulle risorse assicurate dalle amministrazioni regionali e locali nell'ambito dei rispettivi bilanci - Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e disposizioni relative – Missione “14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)”, Programma 14.1 “Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio” (24.5), Azione “Politiche per la famiglia e le disabilità” in cui viene collocato lo stanziamento relativo al “Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità” – Ricorso della Regione Emilia Romagna – Denunciata disciplina che impone contributi obbligatori alle regioni, in assenza di intesa con il sistema regionale, o in subordine, in assenza di parere, o in ulteriore subordine di qualche altra forma di collaborazione, nella definizione dei livelli essenziali delle prestazioni – Violazione del principio di leale collaborazione – Lesione dell’autonomia finanziaria della regione e degli enti locali e del principio dell’integrale finanziamento a carico dello Stato dei livelli essenziali delle prestazioni – Contrasto con il principio di sussidiarietà – Violazione del principio dell’autonomia e del decentramento.

- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 706, 707, 709 e 711.

- Costituzione, artt. 5, 118, primo comma, 119, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, e 120, secondo comma.


Bilancio e contabilità – Disabilità – Istruzione – Legge di bilancio 2026 -– Previsione che entro il 31 dicembre 2027, il registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno territoriale aggregato delle ore prestate dagli assistenti all'autonomia e alla comunicazione e degli utenti assistiti, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità è alimentato con i dati raccolti dal Ministero dell'istruzione e del merito, attraverso il Sistema informativo dell'istruzione (SIDI) – Previsione che con decreto interministeriale dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, sono definiti i criteri tecnici e le modalità per l'accesso, la condivisione e l'utilizzo dei dati contenuti nel suddetto registro nazionale, nonché le specifiche tipologie di dati funzionali alla rilevazione e alla quantificazione del fabbisogno di assistenza all'autonomia e alla comunicazione a livello territoriale – Previsione che il registro nazionale è alimentato dai dati del piano educativo individualizzato (PEI) già trasmessi dalle istituzioni scolastiche nell'ambito dei flussi informativi esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica – Ricorso della Regione Emilia Romagna – Denunciata omessa previsione dell’intesa con la Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata oppure, ove ciò non spettasse, di altra forma di coinvolgimento del sistema regionale e locale – Violazione del principio di leale collaborazione.

- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 708, secondo periodo.

- Costituzione, art. 120, secondo comma.


Bilancio e contabilità – Disabilità – Istruzione – Legge di bilancio 2026 – Prevista definizione del livello essenziale delle prestazioni (LEP) in materia di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con accertamento della condizione della disabilità in età evolutiva, ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 66 del 2017, nonché con certificazione di disabilità precedente all’applicazione delle Linee guida di cui al medesimo art. 5, comma 6 – Previsione che il livello essenziale delle prestazioni (LEP) garantisce un supporto adeguato, permanente e personalizzato, in attuazione del principio di inclusività, nel rispetto dei princìpi di uguaglianza e di non discriminazione – Previsione che costituisce contenuto del LEP, quale sua componente fondamentale, il numero di ore di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale, da assicurare, in via progressiva e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, in misura corrispondente a quanto previsto nel piano educativo individualizzato (PEI), ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 66 del 2017 – Previsione che all'attuazione dei commi da 706 a 710 dell’art. 1 della legge di bilancio 2026 si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'art. 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023, afferenti alla finalità di cui all'art. 1, comma 213, lettera a), della legge medesima, sulle risorse del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi, di cui all'art. 1, comma 496, lettera a), della legge n. 213 del 2023, e sulle risorse assicurate dalle amministrazioni regionali e locali nell'ambito dei rispettivi bilanci – Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e disposizioni relative – Ricorso della Regione Emilia Romagna – Denunciata legislazione che nella parte in cui finanzia solo parzialmente i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), confligge con la normativa interposta attuativa dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario – Normativa che condiziona i possibili sviluppi delle legittime istanze di autonomia differenziata – Violazione dell’equilibrio tra eguaglianza e differenziazione.

- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 706 e 707, in combinazione con il comma 711 e con l’art. 3.

- Costituzione, art. 116, terzo comma; legge 26 giugno 2024, n. 86, art. 4.


Bilancio e contabilità – Disabilità – Istruzione – Legge di bilancio 2026 –Prevista definizione del livello essenziale delle prestazioni (LEP) in materia di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con accertamento della condizione della disabilità in età evolutiva, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 66 del 2017, nonché con certificazione di disabilità precedente all’applicazione delle Linee guida di cui al medesimo art. 5, comma 6 – Previsione che il livello essenziale delle prestazioni (LEP) garantisce un supporto adeguato, permanente e personalizzato, in attuazione del principio di inclusività, nel rispetto dei princìpi di uguaglianza e di non discriminazione – Previsione che costituisce contenuto del LEP, quale sua componente fondamentale, il numero di ore di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale, da assicurare, in via progressiva e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, in misura corrispondente a quanto previsto nel piano educativo individualizzato (PEI), ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 66 del 2017 – Previsione che tutti gli enti territoriali nel cui territorio sono situati punti di erogazione del servizio scolastico ove siano iscritti alunni e studenti con accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell’inclusione scolastica, assicurano l’erogazione del servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione, ove richiesto dai relativi PEI, garantendo una media oraria settimanale almeno corrispondente alle risorse finanziarie a essi trasferite a carico del bilancio dello Stato e del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ricorso della Regione Emila Romagna – Denunciata disciplina che, limitando le prestazioni erogabili alle risorse disponibili, espone le regioni e gli enti locali alla responsabilità anche finanziaria per violazione dei diritti individuali, con compromissione del loro equilibrio finanziario – Lesione della normativa interposta e degli obblighi internazionali i quali tutelano i diritti della persona affetta da disabilità – Violazione del diritto alla salute, all’istruzione e all’assistenza sociale – Squilibrio del bilancio regionale e conseguente lesione dell’autonomia finanziaria della regione e degli enti locali e del principio dell’integrale finanziamento a carico dello Stato dei livelli essenziali delle prestazioni.

- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 706, 707 e 709.

- Costituzione, artt. 32, 34, 38, 117, primo comma, e 119, commi primo e quarto; Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 13.

Norme impugnate:
legge  del 30/12/2025  Num. 199  Art. 1  Co. 706
legge  del 30/12/2025  Num. 199  Art. 1  Co. 707
legge  del 30/12/2025  Num. 199  Art. 1  Co. 708
legge  del 30/12/2025  Num. 199  Art. 1  Co. 709
legge  del 30/12/2025  Num. 199  Art. 1  Co. 710
legge  del 30/12/2025  Num. 199  Art. 1  Co. 711
legge  del 30/12/2025  Num. 199  Art. 3
legge  del 30/12/2025  Num. 199


Parametri costituzionali:
Costituzione   Art.
Costituzione   Art.   Co.
Costituzione   Art.   Co.
Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 32 
Costituzione   Art. 34 
Costituzione   Art. 38 
Costituzione   Art. 81    Co.
Costituzione   Art. 81    Co.
Costituzione   Art. 81    Co.
Costituzione   Art. 97    Co.
Costituzione   Art. 97    Co.
Costituzione   Art. 114 
Costituzione   Art. 116    Co.
Costituzione   Art. 117    Co.
Costituzione   Art. 117    Co.
Costituzione   Art. 117    Co.
Costituzione   Art. 117    Co.
Costituzione   Art. 117    Co.
Costituzione   Art. 118    Co.
Costituzione   Art. 118    Co.
Costituzione   Art. 119    Co.
Costituzione   Art. 119    Co.
Costituzione   Art. 119    Co.
Costituzione   Art. 119    Co.
Costituzione   Art. 119    Co.
Costituzione   Art. 120    Co.
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13/12/2006 
legge del 05/02/1992    Art. 13 

Udienza Pubblica del 22/09/2026 rel. ANTONINI




Testo del ricorso

                        N. 4 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 marzo 2026

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 10 marzo 2026 (della Regione Emilia-Romagna). 
 
Bilancio e  contabilita'  -  Disabilita'  -  Istruzione  -  Legge  di
  bilancio 2026 - Prevista definizione del livello  essenziale  delle
  prestazioni (LEP) in materia di  assistenza  all'autonomia  e  alla
  comunicazione  personale  per  gli  alunni  e  gli   studenti   con
  accertamento della condizione della disabilita' in eta'  evolutiva,
  ai sensi dell'art. 5  del  d.lgs.  n.  66  del  2017,  nonche'  con
  certificazione di  disabilita'  precedente  all'applicazione  delle
  Linee guida di cui al medesimo art. 5, comma 6 - Previsione che  il
  livello essenziale delle prestazioni (LEP) garantisce  un  supporto
  adeguato, permanente e personalizzato, in attuazione del  principio
  di inclusivita', nel rispetto dei principi di uguaglianza e di  non
  discriminazione - Previsione che  costituisce  contenuto  del  LEP,
  quale sua componente fondamentale, il numero di ore  di  assistenza
  all'autonomia e alla comunicazione personale, da assicurare, in via
  progressiva e nei limiti delle risorse disponibili  a  legislazione
  vigente, in misura  corrispondente  a  quanto  previsto  nel  piano
  educativo individualizzato (PEI), ai sensi dell'art.  7,  comma  2,
  lettera d), del d.lgs. n. 66 del 2017 - Previsione che entro il  31
  dicembre 2027,  il  registro  nazionale  per  la  ricognizione  del
  fabbisogno  territoriale  aggregato  delle   ore   prestate   dagli
  assistenti  all'autonomia  e  alla  comunicazione  e  degli  utenti
  assistiti,   gestito   dalla   Presidenza   del    Consiglio    dei
  ministri-Dipartimento per le politiche in favore delle persone  con
  disabilita', e'  alimentato  con  i  dati  raccolti  dal  Ministero
  dell'istruzione e del merito,  attraverso  il  Sistema  informativo
  dell'istruzione   (SIDI)   -    Previsione    che    con    decreto
  interministeriale dell'Autorita' politica delegata  in  materia  di
  disabilita', sono definiti i criteri tecnici  e  le  modalita'  per
  l'accesso, la condivisione e  l'utilizzo  dei  dati  contenuti  nel
  suddetto registro nazionale, nonche'  le  specifiche  tipologie  di
  dati  funzionali  alla  rilevazione  e  alla  quantificazione   del
  fabbisogno di  assistenza  all'autonomia  e  alla  comunicazione  a
  livello territoriale - Previsione  che  il  registro  nazionale  e'
  alimentato dai dati del piano educativo individualizzato (PEI) gia'
  trasmessi dalle  istituzioni  scolastiche  nell'ambito  dei  flussi
  informativi esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza
  pubblica - Previsione che  tutti  gli  enti  territoriali  nel  cui
  territorio sono situati punti di erogazione del servizio scolastico
  ove  siano  iscritti  alunni  e  studenti  con  accertamento  della
  condizione   di   disabilita'   in   eta'   evolutiva,   ai    fini
  dell'inclusione scolastica, assicurano l'erogazione del servizio di
  assistenza all'autonomia e alla comunicazione,  ove  richiesto  dai
  relativi  PEI,  garantendo  una  media  oraria  settimanale  almeno
  corrispondente alle risorse finanziarie a essi trasferite a  carico
  del bilancio dello Stato e del bilancio autonomo  della  Presidenza
  del Consiglio dei ministri - Previsione che, con uno o piu' decreti
  dell'Autorita' politica delegata  in  materia  di  disabilita',  di
  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
  dell'istruzione  e  del  merito,   il   Ministro   dell'interno   e
  l'Autorita'  politica  delegata  per  gli  affari  regionali  e  le
  autonomie,  sulla  base  delle  ipotesi  tecniche  formulate  dalla
  competente Commissione tecnica per i  fabbisogni  standard,  previa
  intesa in sede di Conferenza unificata, sono ripartite  le  risorse
  del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilita', che
  concorrono in via progressiva al raggiungimento  dell'obiettivo  di
  servizio previsto per le annualita' 2026 e 2027 di cui al comma 709
  dell'art.  1  della  legge  di  bilancio  2026  e   al   successivo
  raggiungimento del LEP - Previsione che all'attuazione dei commi da
  706 a 710 dell'art. 1 della legge di bilancio 2026  si  provvede  a
  valere sulle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone
  con disabilita', di cui all'art. 1, comma 210, della legge  n.  213
  del 2023, afferenti alla finalita' di cui all'art.  1,  comma  213,
  lettera a), della legge medesima, sulle risorse del Fondo  speciale
  per l'equita' del livello dei servizi, di  cui  all'art.  1,  comma
  496, lettera a), della legge n.  213  del  2023,  e  sulle  risorse
  assicurate dalle amministrazioni regionali e locali nell'ambito dei
  rispettivi  bilanci   -   Stato   di   previsione   del   Ministero
  dell'economia e delle finanze e disposizioni  relative  -  Missione
  "14  -  Diritti  sociali,  politiche  sociali  e  famiglia   (24)",
  Programma  14.1  "Famiglia,  pari  opportunita'  e  situazioni   di
  disagio"  (24.5),  Azione  "Politiche  per   la   famiglia   e   le
  disabilita'" in cui viene collocato  lo  stanziamento  relativo  al
  "Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilita'". 
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello  Stato
  per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il  triennio
  2026-2028), artt. 1, commi da 706 a 711, e 3 e annessa Tabella 2. 


(GU n. 13 del 01-04-2026)

    Ricorso  della  Regione   Emilia-Romagna   (codice   fiscale   n.
80062590379), in persona del Presidente della  Giunta  regionale  pro
tempore Michele  De  Pascale,  autorizzato  con  deliberazione  della
Giunta regionale del 2 marzo 2026, n. 279 (all. 1),  rappresentata  e
difesa, come da procura speciale in calce al presente atto secondo le
norme  vigenti,  congiuntamente  e  disgiuntamente,  dall'avv.  prof.
Giandomenico   Falcon   (codice   fiscale:   FLCGDM45C06L736E;   PEC:
giandomenico.falcon@ordineavvocatipadova.it;    telefax    per     le
comunicazioni 049-8776503) del Foro  di  Padova  e  dall'avv.  Andrea
Manzi       (codice       fiscale:       MNZNDR64T26I804V;       PEC:
andreamanzi@ordineavvocatiroma.org) del Foro di Roma,  con  domicilio
eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Alberico  II  n.
33, 
    contro il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato  e
difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la  quale
e' istituzionalmente domiciliato, 
    per la  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale,  della
legge 30 dicembre 2025, n. 199, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
del 30 dicembre 2025, n. 301 - Serie generale - recante «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2026  e  bilancio
pluriennale  per  il   triennio   2026-2028»,   in   relazione   alle
disposizioni dell'art. 1, commi  706,  707,  708,  709,  710  e  711,
nonche' in relazione all'art. 3 con  riferimento  al  disposto  dello
Stato di previsione delle spese del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, Missione 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»
-  Programma  14.1  «Famiglia,  pari  opportunita'  e  situazioni  di
disagio», Azione  «Politiche  per  la  famiglia  e  le  disabilita'»,
Tabella 2, nelle parti e sotto i profili  precisati  nell'esposizione
in diritto; 
    per violazione dei seguenti articoli della Costituzione: 
      2, 3, primo e secondo comma; 5; 32, 34 e 38; 81, primo, terzo e
quarto comma; 97, primo e secondo comma; 114; 116, terzo comma;  117,
commi primo, secondo, lett. m) e p), terzo e  quarto;  118,  primo  e
secondo comma; 119, primo, secondo, terzo,  quarto  e  quinto  comma;
120, secondo comma; 
      nonche'  dei  principi  costituzionali  di  ragionevolezza,  di
sussidiarieta' (articoli 3, secondo comma, e 118 della  Costituzione)
e di leale collaborazione (art. 120 della Costituzione), e in  quanto
occorra,  per  violazione   dell'art.   117,   comma   primo,   della
Costituzione, in riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilita'. 
 
                                Fatto 
 
    Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2025,  n.  301  -  Serie
generale - e' stata pubblicata la legge 30  dicembre  2025,  n.  199,
recante Bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario
2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028. 
    Nei commi da 706 a  711  l'art.  1  di  tale  legge  contiene  le
disposizioni  in  materia  di   assistenza   all'autonomia   e   alla
comunicazione personale per alunni e gli  studenti  con  accertamento
della condizione della disabilita'  in  eta'  evolutiva  che  formano
oggetto del presente giudizio o comunque rilevano in esso. 
    Di tali disposizioni conviene dunque, in  primo  luogo,  proporre
una esposizione ragionata. 
  1.  Il  LEP  in  materia  di  assistenza   all'autonomia   e   alla
comunicazione personale per alunni e gli  studenti  con  accertamento
della condizione della disabilita' in eta' evolutiva. 
    Il comma 706, formando una sorta di  introduzione  programmatica,
enuncia che «ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione, e' definito il  livello  essenziale  delle  prestazioni
(LEP) in materia di assistenza  all'autonomia  e  alla  comunicazione
personale per gli  alunni  e  gli  studenti  con  accertamento  della
condizione della disabilita' in eta' evolutiva, ai sensi dell'art.  5
del  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  66,   nonche'   con
certificazione di disabilita' precedente all'applicazione delle Linee
guida di cui al medesimo art. 5, comma 6». 
    Cosi' individuato  l'oggetto  del  LEP,  alla  «definizione»  del
livello essenziale e' dedicato il successivo comma 707. 
    Secondo il primo periodo di tale disposizione «il LEP  garantisce
un supporto adeguato, permanente e personalizzato, in attuazione  del
principio di inclusivita', nel rispetto dei principi di uguaglianza e
di non discriminazione». Come si vede, qui e' meramente enunciata  la
«funzione» del LEP. 
    Il secondo periodo individua quale «componente fondamentale»  del
LEP  «il  numero  di  ore  di   assistenza   all'autonomia   e   alla
comunicazione personale, da assicurare,  in  via  progressiva  e  nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione  vigente,  in  misura
corrispondente a quanto previsto nel piano educativo individualizzato
(PEI), ai sensi  dell'art.  7,  comma  2,  lettera  d),  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66». 
    Ne consegue che il numero  di  ore,  pur  essendo  la  componente
fondamentale del LEP, non e' individuato ne' e'  individuabile  nella
sua consistenza, potendosi dedurre solo a posteriori dalla sommatoria
dei singoli Piani educativi individualizzati. Inoltre,  esso  non  e'
affatto attualmente «determinato» (nel senso dell'art.  117,  secondo
comma, lett. m), della  Costituzione),  ma  e'  da  assicurare,  come
dispone ancora il secondo periodo del comma, «in via  progressiva»  e
limitatamente alle «risorse disponibili». Dunque, il LEP  non  e'  un
LEP. 
    Il terzo e ultimo  periodo  del  comma  707  precisa  che  «sono,
altresi', componenti fondamentali del LEP l'impiego di  personale  in
possesso del profilo professionale individuato ai sensi dell'art.  3,
comma 4, del decreto legislativo n. 66 del 2017 nonche'  il  rispetto
degli standard qualitativi individuati ai sensi del comma  5-bis  del
medesimo art. 3». 
    Con tali riferimenti alla  disciplina  di  base  in  materia  (il
decreto legislativo  richiamato  detta,  infatti,  le  Norme  per  la
promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita')
si assegnano dunque alla  tematica  dei  LEP  la  qualificazione  del
personale e gli standard qualitativi previsti, senza  peraltro  nulla
ulteriormente precisare o quantificare. 
    Il comma 708 riguarda il registro nazionale per  la  ricognizione
del  fabbisogno  territoriale  aggregato  delle  ore  prestate  dagli
assistenti  all'autonomia  e  alla  comunicazione  e   degli   utenti
assistiti, gestito dalla Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e
alimentato con i dati raccolti dal Ministero  dell'istruzione  e  del
merito, attraverso il Sistema informativo dell'istruzione  (SIDI),  e
in particolare attraverso i dati dei PEI trasmessi dalle  istituzioni
scolastiche nell'ambito dei flussi informativi. 
    Esso forma oggetto della presente impugnazione limitatamente alla
disposizione del secondo periodo, ai sensi  del  quale  «con  decreto
dell'Autorita'  politica  delegata  in  materia  di  disabilita',  di
concerto con  il  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito,  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  l'Autorita'  politica
delegata per gli affari regionali e le  autonomie,  sono  definiti  i
criteri tecnici e le  modalita'  per  l'accesso,  la  condivisione  e
l'utilizzo dei dati contenuti nel registro nazionale  [...],  nonche'
le specifiche tipologie di dati funzionali alla  rilevazione  e  alla
quantificazione del fabbisogno di  assistenza  all'autonomia  e  alla
comunicazione a livello territoriale». 
    Sembra evidente,  infatti,  che  la  palese  connessione  con  le
funzioni cui sono chiamate le regioni e gli altri  enti  territoriali
richiede,  a  titolo  di  leale  collaborazione,  l'intesa   con   la
Conferenza Stato Regioni o con la Conferenza Unificata: non apparendo
sufficiente, ad avviso  della  ricorrente  Regione,  un  mero  parere
istruttorio,  che  pure   sarebbe   una   pur   minimale   forma   di
coinvolgimento. 
    Il comma 709 reca la disciplina destinata ad operare per gli anni
2026 e 2027 «nelle more della piena operativita' del registro di  cui
al comma 708, quali misure propedeutiche all'implementazione del  LEP
finalizzate  a  favorire  l'attivazione  e  il  potenziamento   delle
attivita' di assistenza all'autonomia e alla comunicazione». 
    In questa  prospettiva,  la  disposizione  afferma  che  «in  via
transitoria, e' individuato uno specifico obiettivo di servizio  teso
a garantire l'avvio di tale servizio negli enti territoriali dove  e'
piu' carente» (primo periodo, enfasi aggiunta) e  che  «a  tal  fine,
tutti gli enti territoriali nel cui territorio sono situati punti  di
erogazione del  servizio  scolastico  ove  siano  iscritti  alunni  e
studenti con accertamento della condizione  di  disabilita'  in  eta'
evolutiva,   ai   fini   dell'inclusione    scolastica,    assicurano
l'erogazione  del  servizio  di  assistenza  all'autonomia   e   alla
comunicazione, ove richiesto dai relativi PEI, garantendo  una  media
oraria settimanale almeno corrispondente alle risorse  finanziarie  a
essi trasferite a carico del bilancio  dello  Stato  e  del  bilancio
autonomo  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri»  (secondo
periodo). 
    Il terzo periodo precisa che «restano  salvi  l'integrazione  del
servizio con le altre risorse disponibili  nel  bilancio  comunale  o
regionale o il trasferimento delle risorse ad altro ente territoriale
che si faccia carico dell'effettiva erogazione del servizio». 
    Il comma 710 riguarda specificamente il finanziamento della  fase
«transitoria» 2026/2027, al quale  sono  destinate  «le  risorse  del
Fondo unico per l'inclusione delle persone con  disabilita',  di  cui
all'art. 1,  comma  210,  della  legge  30  dicembre  2023,  n.  213,
afferenti alla finalita' di cui all'art. 1, comma  213,  lettera  a),
della legge 30 dicembre 2023, n. 213», le quali  «concorrono  in  via
progressiva al raggiungimento dell'obiettivo di servizio previsto per
le annualita' 2026 e 2027 di cui al comma 709 del presente articolo e
al successivo raggiungimento del LEP». 
    Lo stesso comma dispone che tali risorse sono ripartite «con  uno
o  piu'  decreti  dell'Autorita'  politica  delegata  in  materia  di
disabilita', di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, il  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito,  il  Ministro
dell'interno e l'Autorita' politica delegata per gli affari regionali
e le autonomie, sulla base delle  ipotesi  tecniche  formulate  dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni  standard  di  cui  all'art.  1,
comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo  28
agosto 1997, n. 281». 
    Il comma 711, infine, riguarda genericamente le risorse destinate
«all'attuazione dei commi da 706 a  710  del  presente  articolo»,  e
dispone che ad essa «si provvede a valere  sulle  risorse  del  Fondo
unico per l'inclusione delle persone con disabilita', di cui all'art.
1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n.  213,  afferenti  alla
finalita' di cui all'art. 1, comma 213, lettera a),  della  legge  30
dicembre 2023, n. 213, sulle risorse del Fondo speciale per l'equita'
del livello dei servizi, di cui all'art. 1, comma  496,  lettera  a),
della legge 30 dicembre 2023, n.  213,  e  sulle  risorse  assicurate
dalle amministrazioni regionali e locali nell'ambito  dei  rispettivi
bilanci» (enfasi aggiunta). 
  2. L'art. 3, con riferimento allo Stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze. 
    Puo' essere  utile  premettere  che  a  partire  dalla  legge  di
bilancio 2022 (legge n. 234/2021, art. 1, commi 179 e 180) e fino  al
2023 esisteva un fondo dedicato e autonomo denominato  esplicitamente
«Fondo per l'assistenza  all'autonomia  e  alla  comunicazione  degli
alunni con disabilita'», iscritto nello stato di previsione del  MEF.
Invece, dal 2024, con la legge di bilancio 2024 (legge  n.  213/2023,
art. 1, comma 210), tale fondo e' stato abolito insieme ad altri  tre
fondi settoriali -  il  Fondo  per  l'inclusione  delle  persone  con
disabilita', il Fondo per il sostegno del ruolo di cura del caregiver
familiare e il Fondo per  l'inclusione  delle  persone  sorde  e  con
ipoacusia - e le loro risorse sono confluite nel nuovo  «Fondo  unico
per l'inclusione delle persone con disabilita'». 
    Questo nuovo Fondo  unico  e'  stato  istituito  nello  stato  di
previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  per  il
successivo trasferimento al bilancio autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri. 
    Nella nuova disciplina la spesa per l'assistenza all'autonomia  e
alla comunicazione nel 2024 figurava nella Tabella n. 2 (MEF) non  in
modo autonomo come in passato, ma inglobata nel Fondo unico, sotto la
Missione  «Diritti  sociali,  politiche  sociali  e  famiglia»,   con
successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,
che poi gestisce i riparti verso Comuni e Regioni. In conseguenza  di
cio' la voce specifica della Tabella n. 2 e'  quindi  diventata  piu'
difficile da leggere rispetto agli anni precedenti,  proprio  perche'
la fusione dei fondi ne ha oscurato la destinazione specifica. 
    Comunque,  facendo  riferimento  all'art.  3,  della   legge   n.
199/2025, e in particolare allo Stato di previsione delle  spese  del
Ministero dell'economia e delle finanze (per la  successiva  gestione
in capo alla Presidenza del Consiglio), risulta che al Programma 14.1
«Famiglia, pari opportunita'  e  situazioni  di  disagio»  (il  quale
include l'Azione  «Politiche  per  la  famiglia  e  le  disabilita'»,
facente parte della Missione indicata come  «14  -  Diritti  sociali,
politiche sociali e famiglia») nella Tabella 2 allegata allo Stato di
previsione  e'  dedicato  uno  stanziamento  di  competenza  pari   a
complessivi euro 602.330.809 per l'esercizio finanziario  2026,  euro
754.492.330 per l'esercizio finanziario 2027 ed euro 699.482.460  per
l'esercizio finanziario 2028. 
    La    Tabella    2    non    consente    ulteriori    affinamenti
dell'articolazione della spesa. Tuttavia, secondo quanto risulta alla
ricorrente Regione, per rinvenire il  finanziamento  della  specifica
azione relativa alla assistenza all'autonomia  e  alla  comunicazione
personale per alunni e gli studenti con accertamento della condizione
della disabilita'  in  eta'  evolutiva,  in  questione  nel  presente
giudizio, occorre fare riferimento  al  capitolo  «1431  -  Somma  da
trasferire alla Presidenza del  Consiglio  per  il  Fondo  Unico  per
l'inclusione delle persone con disabilita'», il quale disporrebbe  di
uno stanziamento di competenza pari a euro 418.664.995 per  il  2026,
euro 378.644.995 per il 2027 e ad euro 328.644.995 per il 2028. 
    E' pacifico che tali stanziamenti non solo sono  decrescenti,  ma
coprono - come la ricorrente  Regione  si  riserva  di  ulteriormente
documentare nel corso del giudizio,  una  parte  esigua  della  spesa
complessiva implicata dall'asserito LEP di cui all'art. 1, commi  706
ss. della legge n. 199 del 2025: la  parte  maggiore  essendo  invece
costituita dagli apporti locali delle Regioni e dei Comuni, come  del
resto e' riconosciuto dallo stesso art. 1, commi 706 ss. 
  3. La situazione specifica della Regione Emilia-Romagna. 
    La  situazione  specifica   della   Regione   Emilia-Romagna   e'
documentata dalla Nota che forma l'allegato 2. 
    Sin da subito si sottolineano, ad  avvalorare  le  considerazioni
che seguono nella parte in Diritto, le seguenti considerazioni finali
della Nota: 
      «Dal confronto dei dati delle risorse statali 2025 (di  cui  al
decreto 8 ottobre 2025) trasferite alla Regione (9,9 milioni di euro)
con la spesa per assistenza agli alunni della secondaria  di  secondo
grado (29,5 milioni) risulta un'incidenza delle risorse statali sulla
spesa di quasi il 34%» (enfasi aggiunta). 
      «Dal confronto dei dati delle risorse statali 2025 (di  cui  al
decreto 21 ottobre 2025) trasferite a tutti  i  Comuni  dell'ER  (7,2
milioni  di  euro)  con  la  spesa   per   assistenza   agli   alunni
dall'infanzia fino alla secondaria di  primo  grado  (104,8  milioni)
risulta un'incidenza delle risorse statali sulla spesa  di  circa  il
7%» (enfasi aggiunta). 
    Ad avviso della ricorrente Regione, le disposizioni sopra esposte
sono costituzionalmente  illegittime  per  violazione  dei  parametri
menzionati in epigrafe, nelle parti e  sotto  i  profili  di  seguito
illustrati, per le seguenti ragioni di 
 
                               Diritto 
 
  I. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 706 e  707,  in
combinazione con il comma 711, e con l'art. 3, con l'annessa  Tabella
2, con particolare riferimento alla Missione «14 -  Diritti  sociali,
politiche sociali e famiglia (24)», Programma  14.1  «Famiglia,  pari
opportunita' e situazioni di disagio» (24.5), Azione  «Politiche  per
la famiglia e le disabilita'» in cui viene collocato lo  stanziamento
relativo al  «Fondo  speciale  per  l'inclusione  delle  persone  con
disabilita'»  (da  trasferirsi  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri, cap. 1431), per violazione degli articoli 3, primo comma, e
117, secondo comma, lett.  m),  della  Costituzione,  con  ridondanza
sulle competenze regionali e locali. 
    Ad avviso della Regione Emilia-Romagna le  disposizioni  indicate
in rubrica sono costituzionalmente illegittime in primo  luogo  nella
parte in cui, in violazione della norma  sulla  competenza  esclusiva
sulla  «determinazione  dei  livelli  essenziali  delle   prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto  il  territorio  nazionale»  e  in  contrasto  con  la   logica
costituzionale del LEP, fissano un livello di prestazione che non  e'
finanziato dallo  Stato  e  non  e'  garantito  in  modo  eguale  sul
territorio nazionale. Palese risulta,  a  suo  avviso,  il  contrasto
dell'art. 3, primo comma,  sotto  il  profilo  della  eguaglianza,  e
dell'art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione. 
    Si  rileva  innanzi  tutto,  sul   piano   della   legittimazione
all'impugnazione -   (i)   la   ridondanza   di    tali    violazioni
sull'esercizio  delle   competenze   legislative   e   amministrative
regionali  in  materie  proprie  della  regione,  quali  le   materie
concorrenti della «istruzione», della «tutela della salute»  e  delle
«professioni» (art.  117,  terzo  comma,  della  Costituzione)  e  le
materie residuali della assistenza sociale e del trasposto scolastico
(art. 117, quarto comma,  della  Costituzione);  (ii)  la  ridondanza
anche sulla autonomia amministrativa dei comuni e delle province, che
in tali settori dispongono di funzioni (art.  118,  primo  e  secondo
comma, della Costituzione), anche  fondamentali  (art.  117,  secondo
comma, lett. p), della Costituzione, come attuato), oltre  che  (iii)
l'incisione della autonomia finanziaria della Regione  e  degli  enti
locali del suo territorio. In relazione alla  lesione  dell'autonomia
degli enti locali, la Regione precisa di  essere  legittimata  a  far
valere  le  predette  violazioni,  come  riconosciuto  dai   noti   e
stabilizzati orientamenti della giurisprudenza costituzionale. 
    La ricorrente osserva che  i  LEP  debbono  essere  integralmente
finanziati con risorse a carico dello Stato e che  non  e'  legittimo
qualificare come determinazione di un LEP, con ciche ne consegue  sia
in  punto  di  conformazione  della  prestazione,  sia  vincolo  alla
erogazione della medesima, sia di responsabilita' dell'ente regionale
(su cui vedi infra punto VIII), sia di inveramento  delle  condizioni
di cui all'art. 116, terzo comma, della  Costituzione  (su  cui  vedi
infra punto VII), quello che e' un mero passo procedurale rivolto  ad
una futura definizione del LEP. 
    Va ricordato che i LEP rappresentano la determinazione vincolante
di  contenuti   imprescindibili   nell'esercizio   della   competenza
regionale sia nella regolazione delle materie regionali, in quanto la
conformazione della prestazione deve rispondere al  modello  statale,
sia nella cura concreta degli interessi,  in  quanto  la  prestazione
deve essere erogata, sia nella decisione  di  spesa,  perche'  l'ente
territoriale e' tenuto a finanziare il livello di assistenza definito
dal legislatore statale. 
    La  legge  statale,  dunque,  nella  determinazione  dei  livelli
essenziali  deve  stare  all'interno  dei   binari   definiti   dalla
competenza statale esclusiva, e adempiere ai  doveri  correlati  alla
ridetta  competenza:  senza  di  che,  semplicemente,  essa  non   e'
legittimata a qualificare come livello essenziale  delle  prestazioni
ciche non lo e'. 
    I LEP sono oggetto di una determinazione politica da parte  dello
Stato (previncolata dal contenuto essenziale del diritto, che  rimane
comunque distinto dal livello essenziale: cfr. sentenza  n.  192  del
2014) ed individuano contestualmente il livello  di  eguaglianza  nel
godimento di diritti (in questo caso sociale) in  base  alle  risorse
disponibili, che lo Stato deve  mettere  a  disposizione  degli  enti
territoriali che hanno la competenza funzionale per materia. 
    Le norme impugnate, anziche'  definire  il  LEP,  contestualmente
quantificando e stanziando le corrispondenti risorse,  partono  dalla
definizione del livello in una «misura» (se si considera tale  quella
che sara' poi stanziata  nella  Tabella  2  allegata  allo  Stato  di
previsione del Ministero dell'Economia) che comunque  gia'  riconosce
(i) la mancanza della necessaria base conoscitiva (comma  708),  (ii)
il difetto delle risorse statali necessarie per assicurare il livello
determinato (comma 711, in  combinazione  con  l'art.  3),  (iii)  la
necessita' di utilizzare all'uopo fondi locali, (iv)  la  conseguente
diseguaglianza  territoriale  nella  erogazione   della   prestazione
(assicurata nell'ambito delle risorse, anche locali,  disponibili,  e
dunque non in modo uniforme, bensi' «a macchia di leopardo»). 
    Di qui la violazione dell'art.  117,  secondo  comma,  lett.  m),
della Costituzione che non consente  questo,  e  dell'art.  3,  primo
comma, della Costituzione, stante la disparita'  di  trattamento  sul
territorio  nazionale  in  relazione  ad  un  aspetto  -  il  livello
essenziale di godimento  di  un  diritto  sociale  -  ma  su  cui  la
Costituzione esige eguaglianza. 
    Circa la dimostrazione  della  insufficienza  dello  stanziamento
previsto nell'art. 1, comma 711, e nell'art.  3  e  relativa  tabella
indicata  in  rubrica,  si  versa  qui  in  un  caso  scolastico   di
«autoevidenza» della insufficienza  delle  risorse,  sicche'  non  e'
richiesta   alla   Regione   ricorrente   ulteriore    prova    della
impossibilita' di esercitare le funzioni imposte dalla legge statale. 
    Secondo la giurisprudenza costituzionale,  «si  e'  affermato  il
principio secondo cui grava sulla regione, che contesti le  modalita'
con cui il legislatore statale ha stabilito una determinata riduzione
di risorse, presuntivamente tale  da  impedire  o  rendere  difficile
l'esercizio delle sue funzioni -  l'onere  di  fornire  una  adeguata
prova di tale situazione, sempre che quest'ultima non  si  desuma  in
maniera "autoevidente" dalla stessa formulazione  della  disposizione
statale oggetto di censure» (sentenza n. 133 del 2024). 
    La prova, a ben vedere, e' data dalle  stesse  dichiarazioni  (di
natura  per  cosi'  dire  «confessoria»)  contenute  nei  commi   707
(«assicurare,  in  via  progressiva  e  nei  limiti   delle   risorse
disponibili a legislazione vigente») e 711  (attuazione  del  livello
anche  a  valore  «sulle  risorse  assicurate  dalle  amministrazioni
regionali e locali nell'ambito dei rispettivi bilanci), nonche',  per
la fase transitoria, nel comma  709  (sia  ove  fa  riferimento  alla
«integrazione del servizio  con  le  altre  risorse  disponibili  nel
bilancio comunale o regionale o [con] il trasferimento delle  risorse
ad altro  ente  territoriale  che  si  faccia  carico  dell'effettiva
erogazione del servizio», sia in combinazione con il comma  711,  che
fa riferimento alle risorse dei bilancio regionale per tutti i  commi
precedenti e quindi anche per la fase transitoria) e  nel  comma  710
(ove, in relazione al piu' modesto obiettivo di servizio si chiarisce
che le risorse del Fondo unico per  l'inclusione  delle  persone  con
disabilita', di cui all'art. 1, comma 210, della  legge  30  dicembre
2023, n.  213,  «concorrono  in  via  progressiva  al  raggiungimento
dell'obiettivo di servizio previsto per le annualita' 2026 e 2027  di
cui al comma 709 del presente articolo»: sottolineatura aggiunta). 
    L'illegittimita' denunciata ridonda in lesione  delle  competenze
regionali nelle materie concorrenti della istruzione e, per i profili
legati al benessere psico-fisico del  disabile,  della  tutela  della
salute, nonche' quella delle «professioni» per la  definizione  delle
professionalita' coinvolte (art. 117, terzo comma, della Costituzione
e 118 della Costituzione) e delle  competenze  regionali  (art.  117,
quarto  comma,  della  Costituzione)  e  amministrative  regionali  e
comunali (art. 118, primo e secondo comma, della Costituzione)  nelle
materie  della  assistenza  sociale  e  del   trasposto   scolastico,
parimenti intersecata dal LEA. 
    Sempre di riflesso,  e'  violata  anche  l'autonomia  finanziaria
della regione e dei suoi enti  locali  (art.  119,  primo  e  secondo
comma, della Costituzione), perche' le norme impugnate, abusando  del
potere   di   qualificazione   delle   prestazioni,   imprimono   una
destinazione specifica a risorse disponibili  dei  bilanci  locali  e
comportano ulteriori impegni di spesa, anche non coperti, fondando la
pretesa degli amministrati  di  essere  ammessi  al  godimento  della
prestazione. 
  II. Illegittimita' dell'art. 1, comma 711, in  connessione  con  il
comma  706,  e  dell'art.  3  (Stato  di  previsione  del   Ministero
dell'economia e delle finanze e disposizioni relative),  nella  parte
in cui dispongono uno stanziamento insufficiente e utilizzano risorse
locali per finanziare il LEP, per violazione dell'art. 3, commi primo
e secondo, della Costituzione e del principio di  ragionevolezza  ivi
sancito, e degli articoli 2, 5, 81, primo, terzo e quarto comma,  97,
primo e secondo comma, e 114 della Costituzione. 
    Precisato che con il richiamo all'art. 3 si fa  riferimento  allo
Stato di previsione del Ministero  dell'economia  (e  in  particolare
all'annessa Tabella 2, con riferimento alla Missione  «14  -  Diritti
sociali,  politiche  sociali  e  famiglia   (24)»,   Programma   14.1
«Famiglia, pari opportunita' e situazioni di disagio» (24.5),  Azione
«Politiche per la famiglia e le disabilita'» in cui  viene  collocato
lo stanziamento relativo al «Fondo speciale  per  l'inclusione  delle
persone con disabilita'», cap. 1431), la Regione ritiene che le norme
con cui il legislatore ha preteso di definire il LEP  in  assenza  di
adeguata base conoscitiva (documentata dallo stesso  comma  708,  che
mostra lo stato in fieri persino della piu' elementare base  di  dati
in  materia)  e  soprattutto  in  assenza  di  sufficiente  provvista
finanziaria statale siano  illegittime  non  solo  come  abuso  della
competenza esclusiva di cui all'art. 117, secondo  comma,  lett.  m),
della Costituzione (v. motivo precedente), ma anche per violazione di
altri plurimi principi e norme costituzionali. 
    Anzitutto,  vanno  denunciate  come  lesione  dell'art.  3  della
Costituzione  e  del  principio  di   ragionevolezza   da   un   lato
l'illogicita' della fissazione di un livello prima di aver  acquisito
i dati del costo e quindi prima  di  aver  potuto  valutare  costi  e
risorse disponibili (lo dichiara l'art. 1, comma 708), dall'altro  un
vero e proprio sviamento della funzione legislativa, che non persegue
la finalita' cui la Costituzione, in questo  caso,  funzionalizza  la
legge  statale  adottata  nell'esercizio  della  competenza  di   cui
all'art. 117, secondo comma,  lett.  m),  della  Costituzione  (cioe'
definire   livelli   dei   diritti   civili   sociali   che   possano
effettivamente essere garantiti su tutto  il  territorio  nazionale).
Qui il livello essenziale e' meramente descrittivo del  differenziato
esistente, e certamente non garantito in modo uniforme. 
    Inoltre,  il  metodo   di   legislazione   seguito,   consistente
nell'inversione logico-temporale per cui la  determinazione  politica
del livello precede, e non segue, la quantificazione e il reperimento
delle risorse, ed e' fin da subito imposta alla regione e  agli  enti
locali con il sequestro delle loro risorse - e' palesemente contrario
alle  esigenze  dell'autonomia  e  del  decentramento  e  dunque   in
violazione dell'art. 5 della Costituzione,  perche'  per  effetto  di
questo modus procedendi che salta le tappe necessarie gli enti locali
vengono condizionati fin da  subito  e  in  assenza  dei  presupposti
costituzionali. 
    Violati sono anche il principio solidaristico, scolpito nell'art.
2 della Costituzione proprio in corrispondenza con il  riconoscimento
dei diritti inviolabili, e il principio di  eguaglianza  sostanziale,
perche' le regioni e gli enti locali vengono in sostanza «lasciati da
soli»,  nell'assicurare  prestazioni  che  il   legislatore   afferma
essenziali e proprio in quanto tali prescrive, e che non da oggi sono
disciplinati non  solo  come  compito  dell'amministrazione  ma  come
diritto della persona affetta da disabilita' (v. art.  13,  legge  n.
104 del  1992  e  Convenzione  ONU  sui  diritti  delle  persone  con
disabilita', ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo  2009,  n.
18). 
    D'altronde, il criterio delle «risorse localmente disponibili»  e
dunque  della  «spesa  storica»  degli  enti   locali   perpetua   le
diseguaglianze, anziche' rimuoverle, come invece prescrive l'art.  3,
secondo comma, della Costituzione. 
    Ancora, sono violati i principi  di  cui  all'art.  97,  primo  e
secondo  comma,  della  Costituzione,  e  119,  primo  comma,   della
Costituzione,  sia  in  relazione  alla  copertura   delle   funzioni
amministrative, sia in  relazione  al  buon  andamento  della  azione
amministrativa. Infatti, la palese scopertura finanziaria del livello
impedisce alla amministrazione regionale e locale  di  erogare  ciche
sarebbe  richiesto  dalla  legge  statale,  costringendo  la  p.a.  a
scegliere se erogare  il  servizio  in  assenza  di  copertura  o  se
erogarlo solo con le risorse disponibili, violando in questo modo  la
qualificazione della prestazione  nei  termini  di  essenzialita'  ed
esponendosi  a  piche  probabili  azioni  da   parte   dei   soggetti
beneficiari del livello. 
    Infine, sono violati i  principi  costituzionali  in  materia  di
copertura delle spese (art. 81, terzo comma, della Costituzione) e di
bilancio (art. 81,  primo  e  quarto  comma,  della  Costituzione)  e
conseguentemente l'autonomia politica  della  Regione  e  l'autonomia
degli enti locali (art. 114 della Costituzione). 
    Anzitutto, le norme impugnate non danno integrale copertura  alla
spesa che esse prevedono, in violazione del canone sancito  dall'art.
81, terzo comma, della Costituzione, per cui «ogni legge che  importi
nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte». 
    Qui la legge, come si e' visto, certamente  non  da'  sufficiente
copertura  al  livello  che  essa  pure  qualifica  come  essenziale;
inoltre, essa da' una (solo parziale) copertura con  il  bilancio  di
soggetti terzi, ma tale operazione e' impedita, oltre  che  dall'art.
81,   terzo   comma,   della   Costituzione,   anche   dai   principi
costituzionali sulla trasparenza e sulla responsabilita' politica dei
bilanci, ricavabili dagli articoli 81, primo e  quarto  comma,  della
Costituzione, e dall'art. 119, primo  comma,  della  Costituzione  La
strumentalizzazione delle risorse di altri enti da parte dello Stato,
infatti, rende non trasparente  la  stessa  responsabilita'  politica
degli organi rappresentativi chiamati ad approvare i bilanci. 
    Per la  ridondanza  dei  vizi  qui  prospettati  sulla  autonomia
legislativa, amministrativa  e  finanziaria  delle  regioni  e  sulla
autonomia amministrativa e finanziaria degli enti locali  si  rinvia,
per sinteticita', a quanto si e' allegato alla  fine  del  precedente
motivo di impugnazione; per l'incidenza  sull'autonomia  di  bilancio
degli enti territoriali si rimanda, invece, a  quanto  sara'  dedotto
infra al punto successivo. 
  III. Illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  711,  in
combinazione con i commi 706  e  707,  nella  parte  in  cui  cattura
risorse regionali e locali per finanziare un livello essenziale delle
prestazioni, per violazione dell'autonomia  finanziaria  regionale  e
degli enti locali (art. 119 della  Costituzione),  del  principio  di
corrispondenza tra funzioni e risorse (art. 119, quarto comma,  della
Costituzione) e del principio di  integrale  finanziamento  a  carico
dello Stato dei livelli essenziali delle prestazioni. 
    Nel presente motivo la Regione contesta specificamente il modello
di finanziamento del livello essenziale fondato  sulla  «cattura»  di
risorse locali. 
    La ricorrente ritiene, anche sulla  scorta  della  giurisprudenza
costituzionale (da ultimo sentenza n.  192  del  2024)  e  di  quanto
stabiliscono i principi recati dalla legge  5  maggio  2009,  n.  42,
«Delega al Governo in materia di federalismo fiscale,  in  attuazione
dell'art. 119» (specialmente negli articoli 8 e 9 per le regioni e 11
per gli enti locali in punto di integrale  finanziamento  dei  LEP  a
carico dello Stato, anche a mezzo  del  fondo  perequativo),  che  lo
Stato sia tenuto a finanziare  con  proprie  risorse  (trasferimenti,
compartecipazioni a tributi erariali o fondo perequativo)  i  LEP  in
condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto  il  territorio
nazionale. 
    Per contro, le norme impugnate, dopo  aver  riconosciuto  che  le
risorse  statali  non  bastano,  sequestrano  e  vincolano  i   fondi
stanziati dalle regioni  e  degli  enti  locali,  impedendo  loro  di
imprimere una diversa  destinazione  -  o,  in  ipotesi,  un  diverso
impiego  con  le  stesse  finalita'  -   in   ragione   del   vincolo
costituzionale  conseguente  alla  etichettatura  della   prestazione
configurata dai commi 706 e 707 come essenziale. 
    Di qui anche la violazione dell'autonomia finanziaria, intesa nel
suo aspetto essenziale di decisione in ordine all'impiego di  risorse
proprie. 
  IV. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 709 e 710,  in
combinazione con il comma 711, della  legge  n.  199  del  2025,  per
violazione degli articoli: 117, secondo comma, lett. m); 117, terzo e
quarto  comma;  118,  primo  e  secondo  comma,  della   Costituzione
Violazione  altresi'  dell'autonomia  finanziaria  regionale  di  cui
all'art.  119,   primo,   secondo,   terzo,   quarto   comma,   della
Costituzione. 
    Come esposto  in  Fatto,  l'art.  1,  comma  709,  individua  uno
specifico «obiettivo di servizio» teso ad assicurare l'avvio di  tale
servizio  negli  enti  territoriali  dove   e'   piu'   carente.   La
disposizione stabilisce, infatti, che «tutti  gli  enti  territoriali
nel cui territorio sono situati  punti  di  erogazione  del  servizio
scolastico ove siano iscritti  alunni  e  studenti  con  accertamento
della  condizione  di  disabilita'  in  eta'   evolutiva,   ai   fini
dell'inclusione   scolastica»   -   e   dunque   anche   la   Regione
Emilia-Romagna e  molti  comuni  del  suo  territorio  -  «assicurano
l'erogazione  del  servizio  di  assistenza  all'autonomia   e   alla
comunicazione, ove richiesto dai relativi PEI, garantendo  una  media
oraria settimanale almeno corrispondente alle risorse  finanziarie  a
essi trasferite a carico del bilancio  dello  Stato  e  del  bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri». 
    Sin qui appare che il finanziamento  del  servizio  sia  posto  a
carico  dello  Stato:  sennonche'  il  periodo  successivo  aggiunge,
alquanto ambiguamente, che «restano salvi l'integrazione del servizio
con le altre risorse disponibili nel bilancio comunale o regionale  o
il trasferimento delle risorse ad  altro  ente  territoriale  che  si
faccia carico dell'effettiva erogazione del servizio». 
    Invero, se  tale  «salvezza»  fosse  intesa  in  senso  meramente
facoltizzante, di  essa  non  vi  sarebbe  stato,  ovviamente,  alcun
bisogno: essendo ovvio che la Regione  e  i  Comuni  possono  erogare
prestazioni  oltre  il  livello  essenziale,  ove   ne   abbiano   la
possibilita' senza venir  meno  ad  alcun  servizio  dovuto  in  ogni
settore. 
    Si giustifica percio' il timore che la salvezza in questione  non
sia salvezza per la Regione e per i comuni, bensi' - per cosi' dire -
«salvezza per lo Stato»;  e  tale  timore  risulta  rafforzato  dalla
combinazione con il comma 711: il quale, come si e' detto,  «cattura»
le risorse locali, anche ai fini di cui al qui impugnato  comma  708,
visto che esso fa riferimento «all'attuazione dei commi da 706 a 710»
e  dunque  comprende  la  disposizione  specificamente  oggetto   del
presente motivo. 
    Tale opzione interpretativa e' confermata anche  dal  comma  710,
qui parimenti impugnato in parte qua, nel passaggio in cui si precisa
che le risorse del Fondo unico per  l'inclusione  delle  persone  con
disabilita', di cui all'art. 1, comma 210, della  legge  30  dicembre
2023, n. 213, afferenti alla finalita' di cui all'art. 1, comma  213,
lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, «concorrono in  via
progressiva al raggiungimento dell'obiettivo di servizio previsto per
le annualita' 2026 e 2027 di cui al comma 709 del presente articolo e
al successivo raggiungimento del LEP»:  dove  «concorrono»  significa
che tali risorse ne presuppongono altre;  e  dove  «progressivamente»
comporta riconoscimento della attuale insufficienza delle risorse. La
formulazione  costituzionalmente  imposta  e'   «garantiscono»,   non
«concorrono progressivamente». 
    Per l'eventualita' che risultasse  fondata  l'interpretazione  in
malam partem la Regione Emilia-Romagna impugna anche  il  comma  708,
osservando che tale disposizione, ove prescrivesse un  «obiettivo  di
servizio» obbligatorio per  la  regione  e  per  gli  enti  locali  e
finanziandolo (anche) con risorse proprie della Regione  e  dei  suoi
enti territoriali, violerebbe una pluralita' di norme costituzionali. 
    Anzitutto, proprio la modalita' di finanziamento solo parziale ed
eventuale, commisurata alla diversa  realta'  e  capacita'  di  spesa
delle singole Regioni e dei singoli Comuni - e dunque per definizione
differenziata  sul   territorio   nazionale   -   rende   impossibile
l'invocazione del titolo competenziale del livello  essenziale  delle
prestazioni (art. 117, secondo comma, lett. m),  della  Costituzione,
cui normalmente (v. la legge n. 42 del 2009,  in  particolare  l'art.
18) sono strumentali gli obiettivi di servizio. 
    Analogamente, non utile a  giustificare  la  disposizione  e'  la
competenza statale sui principi fondamentali della  materia,  e  cio'
per lo stesso motivo, cioe' per l'inidoneita' del mezzo  -  sotto  il
profilo finanziario - ad assicurare quel minimo  di  uniformita'  sul
territorio nazionale che e' la ragione della  competenza  statale  di
cornice. 
    Per tali ragioni  la  compressione  della  autonomia  legislativa
(articoli 117, terzo comma, della Costituzione,  per  «istruzione»  e
«tutela  della  salute»,  ma  anche  «professioni»,  per  le   figure
professionali coinvolte nella  definizione  del  contenuto  del  LEP;
quarto comma per i servizi di assistenza  sociale)  della  Regione  e
delle competenze amministrative della Regioni  e  degli  enti  locali
(articoli 118, primo e secondo  comma,  della  Costituzione)  non  e'
costituzionalmente giustificata,  cosi'  come  e'  ingiustificata  la
corrispondente limitazione della autonomia finanziaria  degli  stessi
enti (articoli 119, primo,  secondo,  terzo  e  quarto  comma,  della
Costituzione) che sarebbe insita nel vincolo di destinazione impresso
alle risorse regionali e locali dalla disposizione qui contestata. 
    In proposito si evidenzia che se lo Stato non potrebbe, in  linea
di principio e  salve  le  eccezioni  costituzionalmente  ammissibili
nell'attuale condizione di incompiuta attuazione dell'art. 119  della
Costituzione, vincolare a determinati scopi le  risorse  statali  che
esso trasferisce se non nei limiti  di  cui  al  quinto  comma  dello
stesso art. 119, a fortiori esso non potra' vincolare risorse proprie
degli enti autonomi. 
    Violato sarebbe anche lo specifico  principio  sancito  dall'art.
119, quarto  comma,  della  Costituzione,  secondo  cui  «le  risorse
derivanti dalle fonti  di  cui  ai  commi  precedenti  consentono  ai
Comuni, alle Province, alle Citta' metropolitane e  alle  Regioni  di
finanziare integralmente  le  funzioni  pubbliche  loro  attribuite»,
considerato che la norma contestata imporrebbe  alle  amministrazioni
uno specifico obiettivo di servizio (una prestazione che deve  essere
erogata) ma non assicura le risorse necessarie. 
  V. In subordine. Illegittimita' costituzionale dei commi 706,  707,
709, e 711, nella  parte  in  cui,  affermando  di  definire  il  LEP
relativo assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale  per
gli alunni e gli studenti con  accertamento  della  condizione  della
disabilita' in eta' evolutiva e l'obiettivo  di  servizio,  impongano
contributi obbligatori alle regioni, in  assenza  di  intesa  con  il
sistema regionale (o, in  subordine,  in  assenza  di  parere,  o  in
ulteriore subordine, qualche altra  forma  di  collaborazione)  nella
definizione del LEP e dell'obiettivo di servizio, per violazione  del
principio di leale collaborazione (art.  120,  secondo  comma,  della
Costituzione),  dell'art.  5   della   Costituzione,   dell'autonomia
finanziaria della regione e  degli  enti  locali  (art.  119,  primo,
secondo, terzo, quarto, quinto  comma,  della  Costituzione),  e  del
principio di sussidiarieta' di cui all'art. 118, primo  comma,  della
Costituzione. 
    La Regione, nei motivi precedenti, ha argomentato le ragioni  per
le quali il modus procedendi adottato  dallo  Stato  per  definire  e
finanziare il LEP  relativo  alla  assistenza  all'autonomia  e  alla
comunicazione  personale  per  gli  alunni   e   gli   studenti   con
accertamento della condizione della disabilita' in eta'  evolutiva  e
l'obiettivo di servizio, e' costituzionalmente illegittimo. 
    In  subordine,  la  Regione  rileva  che  qualora  codesta  Corte
ritenesse - anche a prescindere dalla  qualificazione  quale  livello
essenziale - legittima la fissazione discrezionale  di  un  obiettivo
politico da assicurare, senza una previa quantificazione dei costi  e
senza il previo reperimento delle risorse nel bilancio  dello  Stato,
tale operazione, coinvolgendo  anche  l'autonomia  finanziaria  delle
regioni, andrebbe condotta d'intesa con il sistema  regionale,  nella
forma del coinvolgimento forte, e dunque con intesa, della Conferenza
permanente Stato-regioni o della Conferenza unificata. 
    L'intesa dovrebbe coinvolgere sia la determinazione  del  livello
della prestazione (e dunque il comma 707, illegittimo nella parte  in
cui, sia pure  in  modo  indiretto  e  individualmente  differenziato
tramite riferimento ai PEI, fissa il livello, anziche' rimetterne  la
fissazione ad una  intesa),  sia  la  definizione  dell'obiettivo  di
servizio (e dunque il comma 709, analogamente illegittimo nella parte
in   cui   lo   individua   direttamente,   anziche'   affidarne   la
determinazione  ad  una  intesa),  sia,  infine,   la   norma   sulla
destinazione delle risorse,  che  presuppone  anch'essa  il  consenso
degli enti interessati. 
    La  ricorrente   non   ignora   che   secondo   una   consolidata
giurisprudenza costituzionale la  funzione  legislativa  dello  Stato
sfugge alle procedure di concertazione (da ultimo la sentenza n.  192
del 2024). 
    Tuttavia, la recentissima giurisprudenza di codesta ecc.ma  Corte
- e in particolare le sentenze n. 195 del 2024 e n. 152  del  2025  -
hanno affermato la necessita' di sentire  la  «voce  delle  regioni»,
attraverso gli appositi organismi di concertazione, in relazione alle
decisioni statali di maggior  impatto  sul  complesso  della  finanza
pubblica. 
    In particolare, nella sentenza n. 152 del  2025,  codesta  ecc.ma
Corte ha precisato che in relazione a determinazioni  «che  impattano
in modo significativo sull'autonomia finanziaria delle  regioni»  (si
trattava in quel caso, del contributo alla finanza pubblica) la  voce
delle regioni «deve necessariamente, essere almeno sentita nelle sedi
appositamente preposte  dall'ordinamento,  anche  al  fine  di  poter
fornire  al  Parlamento  gli   indispensabili   elementi   istruttori
necessari per assumere  le  decisioni».  Diversamente,  infatti,  «e'
forte il rischio che si  scarichino  eccessivamente  sulle  autonomie
regionali  le  esigenze  di  contenimento   della   spesa   pubblica,
frustrando cosi' la stessa loro  possibilita'  di  porsi  in  termini
generativi  all'interno  di  quel  pluralismo  istituzionale  che  la
Costituzione mira a garantire». 
    Tali considerazioni, ad avviso della Regione ricorrente,  valgono
anche nel caso di una fissazione di un LEP il cui finanziamento e' in
larga misura «scaricato» sulle Regioni, appropriando al finanziamento
ordinario del livello o obiettivo lo stanziamento che era  il  frutto
di una libera valutazione delle Regioni interessate. 
    Confortano tale conclusioni anche altri principi  costituzionali;
segnatamente quello dettato dall'art. 5 della  Costituzione,  secondo
cui la Repubblica «adegua principi ed i metodi della sua legislazione
alle esigenze dell'autonomia e del decentramento»;  il  principio  di
sussidiarieta' (art. 118, primo comma, della Costituzione) nella  sua
accezione  dinamica,  in  forza  del  quale  la  mobilitazione  della
competenza da un livello all'altro (qui, in ipotesi, la fissazione di
un  obiettivo  qualificato   come   «livello   essenziale»   con   un
procedimento non ortodosso rispetto a quanto  previsto  dalla  logica
dell'art. 117, secondo  comma,  lett.  m,  della  Costituzione)  deve
essere accompagnato dalla  adozione  di  procedure  concertative,  il
principio della autonomia  finanziaria  regionale  (art.  119,  della
Costituzione),  per  cui  l'utilizzo  di  risorse  regionali  per  la
copertura   di   funzioni   che   spetta   allo   Stato   finanziarie
integralmente, richiede l'accordo con il sistema delle autonomie. 
    In  subordine  alla  richiesta  dell'intesa  con  la   Conferenza
permanente  o  unificata,  la   Regione   ricorrente   prospetta   la
necessita', almeno, di altre forme piu' deboli di coinvolgimento  del
sistema  regionale  o  il  coinvolgimento  di   altri   organismi   a
composizione mista. 
  VI. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma  708,  secondo
periodo, della legge n. 199 del 2025, nella parte in cui non  prevede
l'intesa con la Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata
o, ove cio' non spettasse, altra forma di coinvolgimento del  sistema
regionale  e  locale  in  relazione   alla   adozione   del   decreto
dell'Autorita' politica delegata in materia di  disabilita'  con  cui
sono definiti «i criteri tecnici e le  modalita'  per  l'accesso,  la
condivisione e l'utilizzo dei dati contenuti nel registro  nazionale,
nonche' le specifiche tipologie di dati funzionali alla rilevazione e
alla quantificazione del fabbisogno  di  assistenza  all'autonomia  e
alla  comunicazione  a  livello  territoriale»,  per  violazione  del
principio di leale  collaborazione  sancito  dall'art.  120,  secondo
comma, della Costituzione. 
    Ad avviso della ricorrente Regione una  specifica  illegittimita'
costituzionale colpisce l'art. 1, comma 708, secondo  periodo,  della
legge  n.  199  del  2025,  nella  parte  in  cui  non   prevede   il
coinvolgimento regionale nella forma dell'intesa  con  la  Conferenza
permanente Stato- regioni o con la Conferenza unificata o,  ove  cio'
non spettasse, altra forma di coinvolgimento del sistema regionale  e
locale. 
    Come si e' esposto in narrativa, il  comma  708,  primo  periodo,
istruisce un Registro nazionale per la  ricognizione  del  fabbisogno
territoriale  aggregato   delle   ore   prestate   dagli   assistenti
all'autonomia e alla comunicazione e degli utenti assistiti,  gestito
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  le
politiche in favore delle persone con disabilita',  alimentato  anche
con i dati raccolti  dal  Ministero  dell'istruzione  e  del  merito,
attraverso il Sistema informativo dell'istruzione (SIDI) e con i dati
relativi  ai  Piani  educativi   individualizzati   trasmessi   dalle
istituzioni scolastiche (ultimo periodo). 
    Ai sensi del comma 708, secondo periodo, i criteri tecnici  e  le
modalita' per  l'accesso,  la  condivisione  e  l'utilizzo  dei  dati
contenuti nel registro nazionale, nonche' le specifiche tipologie  di
dati  funzionali  alla  rilevazione  e   alla   quantificazione   del
fabbisogno di assistenza all'autonomia e alla comunicazione a livello
territoriale, sono determinati con un  decreto  della  dell'Autorita'
politica delegata in materia di  disabilita',  «di  concerto  con  il
Ministro dell'istruzione e del merito, con il Ministro  dell'economia
e delle finanze e con l'Autorita' politica delegata  per  gli  affari
regionali e le autonomie» (enfasi aggiunta). 
    Come si vede, il legislatore e' ben attento a  coinvolgere  tutte
le strutture governative statali interessate, compresa quella che  si
occupa degli «affari regionali e le autonomie»: 
      non cosi' per le Regioni e le autonomie locali stesse! 
    Infatti, benche' tale decreto impatti sulle competenze  regionali
in materia di istruzione e di servizi sociali e sulle  corrispondenti
funzioni amministrative esercitate anche dagli enti  locali  (tant'e'
che il  sistema  serve  non  solo  alla  rilevazione  ma  anche  alla
«comunicazione  a  livello  territoriale»),  non  e'  previsto  alcun
coinvolgimento degli  organismi  -  la  Conferenza  permanente  o  la
Conferenza  unificata  -  in  cui   i   sistemi   territoriali   sono
rappresentati a livello centrale. 
    La presenza di un sicuro interesse regionale e  locale  non  puo'
essere negata, visto che lo stesso legislatore  ha  previsto  che  il
decreto sia adottato di  concerto  anche  «con  l'Autorita'  politica
delegata  per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie»,   senza   -
naturalmente  -  che  l'intervento  di  tale  organo  statale   possa
rappresentare un idoneo succedaneo  del  coinvolgimento  del  sistema
regionale (e locale), illegittimamente pretermesso. 
    Ne'  tale  omissione  puo'  essere  giustificata   invocando   la
competenza esclusiva statale in materia di «coordinamento informativo
statistico  e  informatico  dei  dati  dell'amministrazione  statale,
regionale e locale», ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. r),
della Costituzione, dal momento che il registro di cui al  comma  708
costituisce anche,  se  non  soltanto,  uno  strumento  operativo  di
amministrazione attiva. 
  VII.  Illegittimita'  costituzionale  dei  commi  706  e  707,   in
combinazione  con  il  comma  711  e  con  l'art.  3   (nella   parte
corrispondente al finanziamento solo parziale del LEP), per specifica
violazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione. 
    Ad avviso della Regione Emilia-Romagna, uno specifico profilo  di
illegittimita' costituzionale delle disposizioni indicate in  rubrica
deve ulteriormente essere individuato nella sostanziale elusione  dei
requisiti richiesti per  l'attuazione  dell'art.  116,  terzo  comma,
della Costituzione, come stabilito dalla legge 26 giugno 2024, n. 86,
«Disposizioni per  l'attuazione  dell'autonomia  differenziata  delle
Regioni a statuto ordinario ai  sensi  dell'art.  116,  terzo  comma,
della Costituzione» (e in particolare dall'art. 4), quale  risultante
dalla sentenza n. 192 del 2024 di codesta ecc.ma Corte. 
    Solo  la   previa   fissazione   dei   LEP,   infatti,   consente
l'attribuzione di forme e condizioni speciali di autonomia.  Ma  tali
LEP debbono essere «veri» LEP, finanziati con risorse statali  e  non
con risorse regionali o locali;  altrimenti  salterebbe  l'equilibrio
tra  eguaglianza  e  differenziazione  definito  dalla   Costituzione
nell'art. 116, terzo comma, della Costituzione. 
    La  Regione  ritiene  di  essere  legittimata  a  far  valere  la
violazione  della  disposizione  costituzionale  citata  -  che  pure
prevede una competenza a favore della legge statale -  in  quando  la
incostituzionalita' delle norme impugnata condiziona  da  un  lato  i
possibili   sviluppi   delle   legittime   istanze    di    autonomia
differenziate, per le quali la  Regione  Emilia-Romagna  e'  comunque
titolata, sia l'attuale  svolgimento  delle  funzioni  nelle  materie
della  istruzione  e  dei  servizi   sociali,   nonche'   l'autonomia
finanziaria, nei  termini  gia'  illustrati  in  relazione  ad  altre
censure che  evocavano  parametri  extracompetenziali  ridondanti  in
lesione di competenze. 
    D'altronde, gia' nel quadro  della  controversia  chiusa  con  la
sentenza sopra citata codesta Corte  costituzionale  ha  riconosciuto
l'interesse di tutte  le  Regioni  in  relazione  alle  questioni  di
legittimita' costituzionale connesse  alle  modalita'  di  attuazione
dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione. 
  VIII. Illegittimita' costituzionale dei commi 706, 707 e 709, nella
parte in cui omettono di rendere responsabile lo Stato,  anziche'  la
Regione o  l'ente  locale  di  riferimento,  per  l'inadempimento  di
obbligazioni nascenti da diritti  stabiliti  dallo  Stato  e  fondati
anche  internazionalmente,  per  irragionevolezza  e  per  violazione
dell'autonomia finanziaria regionale di cui  all'art.  119,  primo  e
quarto comma. 
    Un ulteriore profilo di illegittimita' costituzionale affligge le
disposizioni sopra indicate in rubrica, nella parte in cui, limitando
le  prestazioni  erogabili  (siano  esse  qualificate  come   livello
essenziale o come obiettivo di servizio)  alle  risorse  disponibili,
espongono le Regioni e gli enti  locali  alla  responsabilita'  anche
finanziaria per violazione dei diritti  individuali,  con  potenziale
compromissione del loro equilibrio finanziario. 
    Le prestazioni di cui  si  tratta,  infatti,  costituiscono,  dal
punto di  vista  dei  singoli  interessati,  un  diritto  soggettivo,
fondato (oltre che sulla qualificazione  di  livello  essenziale)  su
diverse disposizioni della legislazione statale, a partire  dall'art.
13, della legge n. 104 del 1992 nonche'  sulla  Convenzione  ONU  sui
diritti delle persone con disabilita' e legge  italiana  attuativa  3
marzo 2009, n. 18 (ora coperta  dall'art.  117,  primo  comma,  della
Costituzione), lungo tutto il livello essenziale e non solo nel  loro
nucleo minimo costituzionalmente necessario, e cio' pur in assenza di
copertura finanziaria. 
    Questo rende azionabili presso il giudice  ordinario  le  pretese
fondate sugli articoli 32, 34 e 38 della Costituzione, come del resto
e' pacificamente riconosciuto dalla  giurisprudenza  della  Corte  di
cassazione (per tutte si veda Sezioni Unite n. 25101 del 2019). 
    Ne  consegue  che  lo  squilibrio  del  bilancio   regionale,   e
conseguentemente la violazione della autonomia finanziaria  regionale
(art.  119  della  Costituzione)  e   il   principio   di   integrale
corrispondenza tra funzioni e risorse (art. 119, quarto comma,  della
Costituzione), sono inevitabili,  se  non  vi  e',  a  chiusura,  una
clausola di responsabilita' ultima, che ponga a carico  dello  Stato,
almeno in regresso il «rischio» finanziario, anche risarcitorio. 
    Tale clausola e' imposta anche dal principio  di  ragionevolezza,
dal momento che - come insegna codesta Corte  (sentenza  n.  219  del
2016, in materia  di  responsabilita'  degli  enti  territoriali  per
l'esecuzione di  leggi  ad  essi  non  imputabili)  -  «il  requisito
dell'imputabilita'  risulta  ...  immanente  al  concetto  stesso  di
responsabilita'». 

 
                               P.Q.M. 
 
    Con  riserva  di  ulteriormente  dedurre  e   documentare   nelle
successive   memorie,   la   Regione   Emilia-Romagna,   come   sopra
rappresentata e difesa, 
    chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia  accogliere
il presente  ricorso  e  per  l'effetto  dichiarare  l'illegittimita'
costituzionale delle disposizioni indicate in epigrafe, nelle parti e
per i profili indicati nel presente atto. 
      Padova-Roma, 2 marzo 2026 
 
                    Gli Avvocati: Falcon - Manzi 
 
    Con il ricorso si deposita: 
      All. 1: delibera della Giunta regionale del 2  marzo  2026,  n.
279; 
      All. 2: Nota della Regione Emilia-Romagna  avente  ad  oggetto:
Assistenza  all'autonomia  ed  alla  comunicazione  degli  alunni  in
condizioni di disabilita'.