massime INDIVIDUATE: 46373
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    Massima n. 47395

    Ordinanza 24/2026  pres. AMOROSO,  rel. BUSCEMA

    Bilancio e contabilità pubblica - Coordinamento della finanza pubblica - Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati previsti dalla legge - Anticipazione agli aventi diritto degli indennizzi da parte delle regioni - Restituzione delle risorse anticipate per i risarcimenti dei danni da vaccinazioni obbligatorie o raccomandate, e/o trasferimenti relativi al fabbisogno annuale per l'erogazione degli indennizzi per danni da vaccinazioni - Omessa previsione - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata violazione dei doveri di solidarietà sociale, del diritto alla salute, dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, del principio del buon andamento, di equilibrio dei bilanci, dell'autonomia politica e delle competenze finanziarie degli enti regionali, della tutela previdenziale del diritto all'assistenza sociale e dei principi di coordinamento della finanza pubblica e di leale collaborazione - Necessità di richiedere: informazioni: a) al Ministero della Salute; b) alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; c) alla Regione Puglia; d) al Ragioniere generale dello Stato - Necessità di disporre la convocazione in audizione del Ragioniere generale dello Stato, del direttore generale della Direzione generale della Prevenzione e del direttore generale della Direzione generale delle risorse e del bilancio, nonché del Segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - Ordinanza istruttoria - Rinvio del giudizio a nuovo ruolo. (Classif. 036006).

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    Massima n. 47287

    Sentenza 23/2026  pres. AMOROSO,  rel. PITRUZZELLA

    Giudizio costituzionale – Oggetto – Leggi e atti aventi forza di legge – Conseguente impossibilità di sottoporre alla Corte costituzionale norme di natura regolamentare – Eccezioni – Norma secondaria che dettaglia un precetto già contenuto nella norma primaria – Conseguente necessità che sia il giudice a interpretare le disposizioni regolamentari in conformità alla Costituzione e alla legge, mediante la caducazione o la disapplicazione (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni aventi ad oggetto le disposizioni di natura regolamentare che regolano la procedura di nomina dei componenti del consiglio camerale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura prevedendo la partecipazione delle organizzazioni imprenditoriali aventi natura interprovinciale o regionale solo in caso di assenza di un loro livello nazionale). (Classif. 111006).

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    Massima n. 47286

    Sentenza 23/2026  pres. AMOROSO,  rel. PITRUZZELLA

    Decreto-legge - Carattere plurimo - Decreti-legge "milleproroghe" - Ratio - Preesistenza dell'urgenza di intervenire sulla scadenza di termini o incidere su situazioni che richiedono interventi regolatori di natura temporale - Necessaria omogeneità delle disposizioni inserite in sede di conversione rispetto a tale ratio originaria - Possibilità di inserire, in sede di conversione, disposizioni che pongono normative "a regime", perseguono finalità ordinamentali o siano collegate a un'altra altra disposizione a sua volta inserita in sede di conversione (omogeneità "transitiva") - Esclusione (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica, inserita in sede di conversione, volta a individuare le organizzazioni rappresentative delle imprese e le organizzazioni sindacali dei lavoratori legittimate a partecipare alla procedura di nomina dei componenti del consiglio camerale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). (Classif. 076004). 

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    Massima n. 47285

    Sentenza 23/2026  pres. AMOROSO,  rel. PITRUZZELLA

    Decreto-legge – Conversione – Emendamenti aggiunti – Identità dell’oggetto rispetto al decreto originario – Necessità – Ratio – Rispetto delle ordinarie dinamiche parlamentari – Decreti-legge a carattere ab origine plurimo – Necessaria coerenza delle disposizioni inserite in sede di conversione rispetto ai contenuti o alla ratio dominante del decreto-legge – Divieto delle (sole) norme totalmente estranee o “intruse”. (Classif. 076003)

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    Massima n. 47284

    Sentenza 23/2026  pres. AMOROSO,  rel. PITRUZZELLA

    Giudizio costituzionale – Sopravvenienze nel giudizio incidentale – Sindacato di legittimità degli atti dell’amministrazione – Applicazione del principio tempus regit actum – Perdurante rilevanza della questione avente ad oggetto un atto amministrativo adottato sulla base della disposizione abrogata – Possibile restituzione degli atti al rimettente – Esclusione. (Classif. 111011).

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    Massima n. 47301

    Ordinanza 22/2026  pres. AMOROSO,  rel. SCIARRONE ALIBRANDI

    Procedimento penale – Misure cautelari – Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa – Distanza minima inderogabile di 500 metri e contestuale attivazione del dispositivo di controllo elettronico – Applicazione di ulteriori anche più gravi misure cautelari nell’ipotesi di non fattibilità tecnica del controllo remoto – Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi di proporzionalità e della riserva di giurisdizione, nonché del dovere convenzionale di assicurare un procedimento penale effettivo e tempestivo – Difetto di motivazione sulla rilevanza – Inammissibilità delle questioni. (Classif. 194002).

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    Massima n. 47397

    Sentenza 21/2026  pres. AMOROSO,  rel. VIGANÒ

    Reati e pene - In genere - Colpevolezza (principio di) - Ratio - Espressione dei principi di personalità della responsabilità penale e di funzione rieducativa delle pene - Limite alla discrezionalità del legislatore - Necessità che siano rimproverati all'agente fatti rientranti nella sua sfera di dominio - Conseguente riduzione della pena a fronte di patologie che diminuiscano sensibilmente la capacità di intendere e di volere - Possibilità di calibrare la sua tutela con scelte di politica criminale, ferma restando l'insopprimibilità del rimprovero da poter muovere all'agente (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni aventi ad oggetto l'art. 95 cod. pen., che richiede la cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti per diminuire o escludere la imputabilità, ma non la cronicità d'uso). (Classif. 210001).

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    Massima n. 47396

    Sentenza 21/2026  pres. AMOROSO,  rel. VIGANÒ

    Pronunce della Corte costituzionale - In genere - Tendenziale rispetto dei propri precedenti - Ratio - Garanzia dell'autorevolezza delle decisioni - Possibile revirement - Condizioni - Possibilità, per il giudice a quo, di riproporre la medesima questione - Limiti. (Classif. 204001).

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    Massima n. 47394

    Sentenza 20/2026  pres. AMOROSO,  rel. MARINI F. S.

    Misure di prevenzione - In genere - Ratio - Garanzia dell'ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti sociali - Necessità che le misure siano disciplinate nel rispetto del principio di proporzionalità - Conseguente rafforzamento delle garanzie con l'intervento ineliminabile dell'autorità giudiziaria laddove le misure siano particolarmente restrittive (nel caso di specie: non fondatezza della questione avente ad oggetto il divieto di accesso a pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento specificamente individuati - c.d. Daspo antirissa - adottato nei confronti di chi sia sottoposta a una precedente misura di prevenzione ancora efficace dal questore, anziché l'autorità giudiziaria). (Classif. 156001).

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    Massima n. 47393

    Sentenza 20/2026  pres. AMOROSO,  rel. MARINI F. S.

    Misure di prevenzione - In genere - Prevenzione di disordini negli esercizi pubblici - Divieto di accesso a pubblici esercizi presenti nel territorio dell'intera provincia (c.d. Daspo antirissa aggravato) - Misura adottata nei confronti di chi sia sottoposto a una precedente misura di prevenzione ancora efficace - Applicazione, in quanto compatibile, della disciplina prevista per il c.d. Daspo antirissa con obbligo di firma, che prevede che la misura sia immediatamente trasmessa al procuratore della Repubblica, che entro 48 ore decide se chiederne la convalida al GIP, il quale provvede nelle 48 ore successive, pena la cessazione dell'efficacia della misura - Omessa previsione - Violazione della libertà personale - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 156001).