Salute (tutela della) – In genere – Gioco e scommesse – Misure di prevenzione per contrastare la ludopatia – Apparecchiature che permettono di accedere a piattaforme di gioco online tramite connessione telematica – Divieto di messa a disposizione presso qualsiasi pubblico esercizio, senza distinzione tra i diversi apparecchi e i relativi usi, né tra gestori di pubblici esercizi in genere e Internet point – Violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità, nonché dei diritti e libertà, anche convenzionali e unionali, di proprietà, riservatezza e iniziativa economica privata – Illegittimità costituzionale – Invito al legislatore a disporre ulteriori e idonee misure di contrasto alla ludopatia. (Classif. 230001).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 41, 42, 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU e agli artt. 16 e 17 CDFUE, l’art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158 del 2012, come conv., che vieta anche la mera messa a disposizione di qualsiasi apparecchiatura che consenta di collegarsi a siti di gioco online. La disposizione censurata dalla Corte di cassazione, seconda sez. civ., pur perseguendo la finalità, legittima e meritevole, di limitare le occasioni di gioco in funzione di prevenzione della ludopatia e di tutela della salute, colpisce l’accesso al gioco sia legale che illegale, cioè praticato al di fuori della rete dei concessionari o dei soggetti autorizzati, nonché la destinazione sia occasionale, sia esclusiva e permanente, degli apparecchi utilizzati, accomunando una gamma assai estesa di comportamenti connotati da un diverso grado di offensività degli interessi protetti e da rilevanti differenze di disvalore, così generando un’estensione dell’area dell’illecito sproporzionata e irragionevole. Sotto altro profilo, considerando che l’offerta di gioco online resta capillare e vastissima, la misura si rivela di modesta efficacia rispetto alla sua finalità, con la conseguenza di dover qualificare ugualmente sproporzionata la compressione, significativa e immediata, degli interessi contrapposti – tra i quali, in primo luogo, la libertà di impresa. Né risultano soddisfatte le condizioni stabilite dalla giurisprudenza della CGUE circa la proporzionalità delle restrizioni rispetto alla libera prestazione dei servizi. Spetta al legislatore l’adozione di ulteriori e idonee misure di contrasto alla ludopatia.