Processo penale - Sospensione del processo e messa alla prova - Ambito di applicazione - Esclusione, a seguito di novella legislativa, per i delitti aggravati di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo - Denunciata violazione di parametri unionali - Difetto di argomentazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 199033).
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dai GUP del Tribunale per i minorenni di Roma e del Tribunale per i minorenni di Bari in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost. dell’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in cui esclude dalla possibilità di accedere all’istituto della sospensione del processo con messa alla prova i minori imputati, tra l’altro, dei reati di violenza sessuale (art. 609-bis cod. pen.) e violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies cod. pen.), aggravati ai sensi dell’art. 609-ter del medesimo codice, anche quando ricorra la circostanza attenuante dei casi di minore gravità. Le ordinanze di rimessione, pur contenendo un elenco di fonti dell’Unione e internazionali non illustrano le ragioni della dedotta antinomia tra la specifica disposizione censurata e i principi generali presidiati dai richiamati parametri internazionali interposti, sicché il contrasto con tali principi risulta solo genericamente affermato, ma non sufficientemente argomentato. (Precedenti: S. 135/2023 - mass. 45623; S. 252/2021 - mass. 44435).