Enti locali - In genere - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Elezioni dei consigli comunali - Elettorato passivo - Limitazione dei mandati di sindaco e vicesindaco - Divieto di immediata ricandidabilità, nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti, per coloro che abbiano ricoperto tali cariche per quattro mandati consecutivi, salvo specifiche eccezioni - Violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, di partecipazione alla vita democratica della Repubblica, nonché delle competenze legislative statutarie e del principio fondamentale dettato dallo Stato in materia - Illegittimità costituzionale. (Classif. 095001).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 2, lett. b), statuto spec. Valle d’Aosta, in relazione al principio dell’ordinamento giuridico della Repubblica espresso dall’art. 51, comma 2, t.u. enti locali, e degli artt. 3 e 51 Cost, l’art. 30-bis, comma 2-ter, della legge reg. Valle d’Aosta n. 54 del 1998, inserito dall’art. 3, comma 4, della legge reg. Valle d’Aosta n. 4 del 2025, che prevede la non immediata ricandidabilità del sindaco e del vicesindaco nei comuni valdostani con popolazione fino a cinquemila abitanti, per coloro che abbiano ricoperto la medesima carica per quattro mandati consecutivi – salvo che uno dei mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie. La disposizione impugnata dal Governo presenta un contenuto difforme dall’art. 51, comma 2, t.u. enti locali, che, sopprimendo qualunque limite alla ricandidabilità alla carica sindacale nei comuni con la stessa soglia di popolazione, integra una norma interposta contenente un principio fondamentale della materia, secondo una logica graduale e un equo contemperamento di diritti e princìpi costituzionali già giudicato non irragionevole, idoneo a vincolare anche le regioni a statuto speciale – le quali, pur nell’esercizio della potestà legislativa primaria, non hanno facoltà di derogare allo specifico bilanciamento di volta in volta effettuato dal legislatore statale. (Precedenti: S. 196/2024 - mass. 46459; S. 60/2023 - mass. 45490).