Sentenza 73/2026 (ECLI:IT:COST:2026:73)
Massima numero 47487
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore MARINI F. S.
Udienza Pubblica del  13/04/2026;  Decisione del  13/04/2026
Deposito del 12/05/2026; Pubblicazione in G. U. 13/05/2026
Massime associate alla pronuncia:  47488  47489


Titolo
Unione europea – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE) – Evocazione quale parametro interposto – Condizione – Necessità che la disciplina censurata ricada nell’ambito di applicazione del diritto dell'Unione – Onere per il rimettente di illustrare le relative ragioni – Possibile utilizzo della Carta, in ogni caso, quale criterio interpretativo delle garanzie costituzionali (nel caso di specie: inammissibilità della questione avente ad oggetto la disposizione che non prevede l’applicazione retroattiva della disciplina sopravvenuta più favorevole per la sanzione amministrativa prevista per la violazione dell’obbligo del certificato di agibilità per i lavoratori dello spettacolo). (Classif. 258002).

Testo

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea può costituire parametro interposto in un giudizio di legittimità costituzionale quando la disposizione censurata ricada nell’ambito di applicazione del diritto dell’UE, ai sensi dell’art. 51 CDFUE; le norme della stessa Carta, tuttavia, possano essere utilizzate, anche al di fuori dell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, come criteri interpretativi degli stessi parametri costituzionali pertinenti. (Precedenti: S. 137/2025 - mass. 46950; S. 69/2025 - mass. 46910; S. 31/2025 - mass. 46639; S. 214/2025; S. 113/2025 - mass. 46915; S. 7/2025 - mass. 46662; S. 85/2024 - mass. 46181; S. 219/2023 – mass. 45887; S. 33/2021 – mass. 43635).

(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 49, par. 1 CDFUE, dalla Corte di cassazione, sez. un. civ., dell’art. 1, comma 1097, della legge n. 205 del 2017, nella parte in cui non prevede l’applicazione retroattiva della disciplina più favorevole da essa dettata in tema di violazione dell’obbligo del certificato di agibilità per i lavoratori dello spettacolo. Il rimettente non ha illustrato le ragioni che farebbero ricadere la disposizione censurata nell’ambito di applicazione del diritto UE).



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2017  n. 205  art. 1  co. 1097

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 49