Reati e pene - Pene sostitutive - Natura - Strumenti autenticamente sanzionatori - Utilizzo, da parte del giudice di cognizione - Criteri per l'irrogazione - Perseguimento delle finalità rieducative, contro gli effetti desocializzanti della detenzione di breve durata e prevenzione di nuovi reati. (Classif. 210047).
Le pene sostitutive sono autentiche pene, destinate ad arricchire gli strumenti sanzionatori a disposizione del giudice della cognizione per realizzare le funzioni proprie della sanzione penale. Esse, pertanto, irrogabili dal giudice della cognizione contestualmente alla condanna al posto della pena carceraria, in funzione della rieducazione del condannato, si caratterizzano – oltre che per obiettivi di prevenzione generale e speciale – per la maggiore idoneità alla realizzazione del fine rieducativo rispetto alla detenzione di ridotta durata (di cui sono ben noti gli effetti desocializzanti), idoneità che, in una con l’attitudine a prevenire il pericolo di commissione di altri reati, costituisce uno dei due criteri generali che orientano il potere discrezionale del giudice nell’applicazione e nella scelta delle pene sostitutive. (Precedenti: S. 139/2025 - mass. 46960; S. 176/2024 - mass. 46436).