Eguaglianza (principio di) - In genere - Trattamento differenziato applicato alle stesse fattispecie - Condizione - Diversa scansione temporale delle situazioni giuridiche interessate - Discrezionalità del legislatore nel tratteggiare la sfera temporale di applicazione delle norme, nei limiti della ragionevolezza. (Classif. 092001).
Non contrasta con il principio di eguaglianza, di per sé, un trattamento differenziato applicato alle stesse fattispecie, se operato in momenti diversi nel tempo, poiché il fluire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche. (Precedenti: S. 254/2014 - mass. 38162; O. 25/2012 - mass. 36077; O. 224/2011 - mass. 35765; O. 61/2010 - mass. 34366; O. 170/2009 - mass. 33483; O. 212/2008; O. 77/2008 - mass. 32230).
Spetta alla discrezionalità del legislatore, nel rispetto del canone di ragionevolezza, delimitare la sfera temporale di applicazione delle norme e, da questa angolazione, il fluire del tempo può rappresentare un apprezzabile criterio distintivo nella disciplina delle situazioni giuridiche. (Precedenti: S. 7/2024 - mass. 45942; S. 194/2018 - mass. 40767; S. 104/2018 - mass. 40767; S. 273/2011 - mass. 35867).