Sentenza 16/2026 (ECLI:IT:COST:2026:16)
Massima numero 47340
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattore LUCIANI
Udienza Pubblica del  02/12/2025;  Decisione del  02/12/2025
Deposito del 19/02/2026; Pubblicazione in G. U. 25/02/2026
Massime associate alla pronuncia:  47332  47333  47334  47335  47336  47337  47338  47339  47341


Titolo
Enti locali – In genere – Norme della Regione autonoma Valle d’Aosta – Composizione e modalità di nomina della Giunta comunale – Divieto di scelta degli assessori comunali al di fuori dei consiglieri comunali, nonché del coniuge, dei parenti e degli affini in primo grado del sindaco e del vicesindaco, di farne parte – Violazione delle competenze statutarie, del diritto di qualsiasi cittadino di concorrere alla cosa pubblica in qualità di assessore comunale e del principio fondamentale dell’ordinamento dettato dallo Stato per la scelta degli assessori nei comuni con meno di quindicimila abitanti, con possibilità accordata agli statuti comunali di disporre diversamente – Illegittimità costituzionale. (Classif. 095001).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 2, lett. b), statuto spec. Valle d’Aosta, in relazione al principio dell’ordinamento giuridico della Repubblica espresso dall’art. 47, commi 3 e 4, t.u. enti locali, l’art. 22, commi 1, 6 e 7, della legge reg. Valle d’Aosta n. 54 del 1998, novellato dall’art. 3, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 4 del 2025, il quale pone il divieto che, nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti, cittadini non facenti parte del consiglio comunale siano nominati assessori (commi 1 e 7). La disposizione impugnata dal Governo, privando del tutto i comuni della possibilità di stabilire diversamente, si risolve in una compromissione, seppur indiretta, del diritto dei cittadini di accedere a tale carica. Quanto al divieto di far parte della giunta stabilito per il coniuge, i parenti e gli affini in primo grado del vicesindaco (comma 6), la norma stride con l’art. 64, comma 4, t.u. enti locali e, pur se nella regione valdostana il vicesindaco è eletto a suffragio universale e diretto, le funzioni a esso affidate non differiscono sostanzialmente da quelle previste dalla legislazione statale (art. 53 t.u. enti locali), onde il divieto censurato si risolve anch’esso in una compromissione del richiamato diritto ad accedere alla carica di assessore.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  18/08/2000  n. 267  art. 47    co. 3  

decreto legislativo  18/08/2000  n. 267  art. 47    co. 4