Salute (tutela della) – In genere – Gioco e scommesse – Misure di prevenzione per contrastare la ludopatia – Violazione del divieto di messa a disposizione di apparecchiature che, tramite connessione telematiche, consentano ai clienti di pubblici esercizi di accedere a piattaforme di gioco – Previsione che commina una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000 sia al titolare dell’esercizio che al proprietario dell’apparecchio – Declaratoria di illegittimità costituzionale della condotta cui la sanzione amministrativa accede – Violazione dei medesimi principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità, nonché dei diritti e libertà, anche convenzionali e unionali, di proprietà, riservatezza e iniziativa economica privata – Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 230001).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 923, primo periodo, della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui stabilisce la sanzione amministrativa di 20.000 euro per la violazione dell’art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158 del 2012, come conv. La contestuale declaratoria di illegittimità costituzionale di quest’ultima disposizione, infatti, travolge anche quella, censurata dalla Corte di cassazione, seconda sez. civ., e dal Tribunale di Viterbo, che stabilisce il trattamento sanzionatorio connesso alla prima, restando comunque salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro. Spetta al legislatore l’adozione di ulteriori e idonee misure di contrasto alla ludopatia.