Processo penale - Sospensione del processo e messa alla prova - Ambito di applicazione - Esclusione, a seguito di novella legislativa, per i delitti aggravati di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo - Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi di protezione dell'infanzia e della gioventù e della finalità rieducativa della pena - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 199033).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dai GUP del Tribunale per i minorenni di Roma e del Tribunale per i minorenni di Bari in riferimento, complessivamente, agli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., dell’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in cui esclude dalla possibilità di accedere all’istituto della sospensione del processo con messa alla prova i minori imputati, tra l’altro, dei reati di violenza sessuale (art. 609-bis cod. pen.) e violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies cod. pen.), aggravati ai sensi dell’art. 609-ter del medesimo codice. A fronte di reati, come quelli indicati, gravemente lesivi dei diritti delle persone offese, tanto più quando siano anch’esse minorenni, non può considerarsi irragionevole la scelta del legislatore di prevedere in ogni caso lo svolgimento di un processo, secondo regole specificamente calibrate sulle esigenze del minore imputato, nell’ottica general preventiva di approntare una risposta dissuasiva rispetto a determinate forme di criminalità minorile. La determinazione del legislatore di escludere la sospensione del processo con messa alla prova del minore per i reati indicati, ove aggravati ai sensi dell’art. 609-ter cod. pen., non può, dunque, essere in questa sede censurata: l’esclusione dalla messa alla prova è stata infatti circoscritta, con formulazione tassativa, a reati certamente gravi, spesso commessi da minori in danno di minori; di talché la disposizione censurata non equivale ad arbitrio, potendo comunque razionalmente giustificarsi in relazione alle finalità perseguite e risultando i mezzi prescelti non manifestamente sproporzionati rispetto alle finalità stesse. Né risulta irragionevole aver precluso la messa alla prova minorile anche con riguardo a reati meno gravi rispetto ad altri che tuttora la consentono: tale censura poggia su un giudizio comparativo che evoca quali termini di raffronto cornici edittali che non evidenziano profili di omogeneità, ove si consideri che la scelta del legislatore è stata nella specie ispirata dall’apprezzamento delle specifiche esigenze di contrasto di alcune condotte più frequenti di criminalità minorile, lesive, per quanto qui rileva, della libertà sessuale delle vittime. (Precedente: S. 46/2024 - mass. 46029).