Reati e pene - In genere - Colpevolezza (principio di) - Ratio - Espressione dei principi di personalità della responsabilità penale e di funzione rieducativa delle pene - Limite alla discrezionalità del legislatore - Necessità che siano rimproverati all'agente fatti rientranti nella sua sfera di dominio - Conseguente riduzione della pena a fronte di patologie che diminuiscano sensibilmente la capacità di intendere e di volere - Possibilità di calibrare la sua tutela con scelte di politica criminale, ferma restando l'insopprimibilità del rimprovero da poter muovere all'agente (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni aventi ad oggetto l'art. 95 cod. pen., che richiede la cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti per diminuire o escludere la imputabilità, ma non la cronicità d'uso). (Classif. 210001).
Il principio di colpevolezza si ricava da una lettura sistematica del primo e del terzo comma dell’art. 27 Cost., enuncianti rispettivamente i principi di personalità della responsabilità penale e di funzione rieducativa delle pene. (Precedente: S. 364/1988 - mass. 13794).
La colpevolezza in quanto principio costituzionale costituisce un limite alla discrezionalità del legislatore ordinario nell’incriminazione dei fatti penalmente sanzionabili, attinente alla individuazione dei requisiti subiettivi minimi d’imputazione senza la previsione dei quali il fatto non può legittimamente essere sottoposto a pena, che vanno identificati sinteticamente nella possibilità di muovere all’autore un rimprovero per la commissione dell’illecito.
Il principio di colpevolezza mira a garantire ai consociati libere scelte d’azione, sulla base di una valutazione anticipata (“calcolabilità”) delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta; “calcolabilità” che verrebbe meno ove all’agente fossero addossati accadimenti estranei alla sua sfera di consapevole dominio. In difetto della capacità dell’agente di rendersi conto del significato sociale e delle conseguenze delle proprie azioni, ovvero della capacità di autodeterminarsi liberamente governando i propri impulsi, infatti, manca radicalmente quella possibilità di consapevole dominio delle proprie azioni che legittima l’inflizione di una pena; in tal caso, residua soltanto la possibilità di applicare una misura di sicurezza all’agente, finalizzata a contenerne la pericolosità sociale e, assieme, a curare le patologie o i disturbi da cui è affetto. (Precedenti: S. 22/2022 - mass. 44584; S. 197/2021 - mass. 44220; S. 73/2020 - mass. 43274).
La presenza di patologie o disturbi significativi della personalità idonei a diminuire sensibilmente la capacità di intendere o di volere dell’agente comporta un più lieve rimprovero soggettivo per la commissione del fatto di reato; in tal caso il principio di proporzionalità della pena esige, in via generale, che al minor grado di rimproverabilità soggettiva corrisponda una pena inferiore rispetto a quella che sarebbe applicabile a parità di disvalore oggettivo del fatto, in modo da assicurare altresì che la pena appaia una risposta oltre che non sproporzionata il più possibile “individualizzata”, e dunque calibrata sulla situazione del singolo condannato, in attuazione del mandato costituzionale di “personalità” della responsabilità penale di cui all’art. 27, primo comma, Cost. (Precedente: S. 73/2020 - mass. 43274).
Il principio costituzionale di colpevolezza non può essere sacrificato dal legislatore ordinario in nome di una più efficace tutela penale di altri valori, ancorché essi pure di rango costituzionale. Va in particolare preservato il contenuto minimo inderogabile del principio, riconducibile all’esigenza che l’inflizione della pena si fondi su un rimprovero personale all’agente, per essersi egli determinato ad agire in contrasto con la legge penale pur avendo la possibilità di agire altrimenti. La più precisa declinazione di questo principio nelle varie discipline che regolano l’imputazione del fatto di reato al suo autore (dalle regole in tema di elemento soggettivo, a quelle di errore sull’illiceità, e ancora a quelle relative alle cosiddette circostanze scusanti) resta riservata, una volta che tale nucleo minimo sia preservato, alla discrezionalità del legislatore: al quale spetta, in prima battuta, il delicato compito di inverare i principi costituzionali in materia penale, nel quadro di sostenibili bilanciamenti con l’altrettanto essenziale dovere di tutelare tutti i membri della società, a partire da quelli più vulnerabili, dalle condotte criminose altrui. (Precedente: S. 139/2025 - mass. 46960).
(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GUP del Tribunale di Bergamo in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 111 Cost., dell’art. 95 cod. pen., che, come interpretato dal diritto vivente, richiede ai fini della “cronica intossicazione” l’esistenza di una condizione di infermità, di malattia o di disturbo, con effetti permanenti o irreversibili, e non una cronicità d’uso. Il rimentente – facendo leva su Cass., sent. n. 9163 del 2005, che ha esteso la tradizionale nozione di «infermità» psichica ricomprendendovi anche i gravi disturbi della personalità, a condizione che il giudice ne accerti la gravità e l’intensità e il nesso eziologico con la specifica azione criminosa – e in applicazione del principio costituzionale di colpevolezza mira, alternativamente, a modificarne l’interpretazione consolidata presso la giurisprudenza di legittimità, sì da includere nel concetto di «cronica intossicazione» anche quei disturbi, non necessariamente irreversibili, determinati dall’abuso prolungato di stupefacenti e potenzialmente incidenti sulla capacità di intendere o di volere del soggetto; ovvero, in via subordinata, a integrare la disposizione mediante sentenza additiva che estenda a quegli stessi disturbi la medesima disciplina già prevista per la cronica intossicazione. La rimeditazione così sollecitata, benché appaia senz’altro opportuna, tuttavia non comporta l’accoglimento delle questioni. La costante giurisprudenza della Corte di cassazione identifica l’intossicazione cronica in quella condizione caratterizzata da alterazioni patologiche permanenti, tali da fare apparire indiscutibile che ci si trovi di fronte a una vera e propria malattia psichica. Ne discende, in modo del tutto plausibile dal punto di vista degli ordinari criteri ermeneutici, l’irrilevanza ai fini del giudizio di imputabilità non solo della transitoria condizione di incapacità legata alla fase di intossicazione acuta da sostanze stupefacenti – c.d. «disturbi indotti da uso di sostanze stupefacenti», secondo la nomenclatura del DSM-5-TR –, ma anche il complesso dei disturbi che il DSM-5-TR classifica «disturbi da uso di sostanze stupefacenti», che conseguono frequentemente all’abuso prolungato di droghe e che permangono anche dopo lassi di tempo significativi di astinenza dalla sostanza. L’eventuale incidenza di questi disturbi sulla capacità di intendere o di volere dell’autore al momento della commissione del fatto non esclude la possibilità di incardinare ragionevolmente il rimprovero, per non avere intrapreso, in un momento anteriore ragionevolmente prossimo al fatto-reato, un serio percorso di disintossicazione, che l’ordinamento è tenuto a mettere concretamente a disposizione del tossicodipendente attraverso i programmi terapeutici e socio-riabilitativi personalizzati di cui all’art. 122 t.u. stupefacenti. Né risulta irragionevole la discriminazione tra il tossicodipendente e tutti gli altri autori di reato affetti da infermità mentale, perché la scelta del legislatore è stata netta nel disegnare una disciplina speciale, e più rigorosa, dell’imputabilità del tossicodipendente e dell’alcoldipendente. Non può infatti non considerarsi che l’ordinamento nel suo complesso prevede, oggi, un insieme di disposizioni speciali per l’autore di reato tossicodipendente, che – pur tenendo ferma la sua piena imputabilità – si fanno comunque carico della sua peculiare situazione di fragilità psichica, modellando il regime penitenziario e le stesse misure cautelari ad esso applicabili ex artt. 89-96 t.u. stupefacenti in attuazione dei doveri di solidarietà sociale e di tutela della salute che gravano sull’ordinamento nel suo complesso. Quanto, infine, all’asserito anacronismo della nozione di «cronica intossicazione», e alla equiparazione tra l’autore di reato tossicodipendente e quello che abbia per lungo tempo abusato di alcool, che per le attuali conoscenze psichiatriche e medico-legali il requisito della “cronicità” copre tutte quelle gravi anomalie psichiche che dovessero essere riscontrate nell’autore di reato tossicodipendente anche dopo lunghi periodi di astinenza dal consumo, cosicché il requisito della «cronica intossicazione» risulta concretamente accertabile, con conseguente possibilità per il giudice di adempiere il proprio obbligo di fornire adeguata motivazione della propria decisione. Al contempo, il criterio per il suo accertamento resta esattamente il medesimo da impiegarsi con riferimento all’autore di reato alcoldipendente, con conseguente infondatezza anche della censura di irragionevole equiparazione di trattamento). (Precedenti: S. 114/1998 - mass. 24167; S. 33/1970 - mass. 4891).