Legge - Legge penale - Principio di retroattività della lex mitior - Fondamento interno (art. 3 Cost.) e internazionale (tra cui art. 7 CEDU) - Ratio - Diritto dell'autore del reato a essere punito in base all'apprezzamento attuale dell'ordinamento -- Possibili deroghe - Limiti - Necessaria ragionevolezza, in relazione a controinteressi di rango costituzionale prevalenti - Riconducibilità ulteriore del principio anche all'art. 25 Cost. - Esclusione. (Classif. 141009).
Il principio di retroattività in mitius, sancito dall’art. 2, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen., ha un duplice, e concorrente, fondamento costituzionale: uno, di matrice domestica, riconducibile al principio di eguaglianza; l’altro, di origine internazionale e avente ingresso nel nostro ordinamento attraverso l’art. 117, primo comma, Cost., riconducibile all’art. 7 CEDU, nella lettura offertane dalla giurisprudenza di Strasburgo, nonché alle altre norme del diritto internazionale dei diritti umani vincolanti per l’Italia che enunciano il medesimo principio, tra cui gli artt. 15, comma 1, PICDP e 49, par. 1, CDFUE. Tale principio è, invece, estraneo alla sfera di tutela dell’art. 25, secondo comma, Cost., il quale sancisce il distinto principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli, finalizzato a tutelare la libertà di autodeterminazione individuale, garantendo al singolo di non essere sorpreso dall’inflizione di una sanzione penale per lui non prevedibile al momento della commissione del fatto. (Precedenti: S. 123/2025 - mass. 46938; S. 95/2025 - mass. 46780; S. 176/2024 - mass. 46435; S. 198/2022 - mass. 45063; S. 238/2020 - mass. 42691; S. 63/2019 - mass. 42613; S. 236/2011 - mass. 35793; S. 215/2008 - mass. 32585; S. 394/2006 - mass. 30804; S. 393/2006 - mass. 30799).
La ratio del principio di retroattività in mitius è identificabile nel diritto dell’autore del reato a essere giudicato, e se del caso punito, in base all’apprezzamento attuale dell’ordinamento relativo al disvalore del fatto da lui realizzato, anziché in base all’apprezzamento sotteso alla legge in vigore al momento della sua commissione. (Precedenti: S. 123/2025 - mass. 46938; S. 198/2022; S. 63/2019 - mass. 42613).
Mentre l’irretroattività in peius della legge penale costituisce un valore assoluto e inderogabile, la regola della sua retroattività in mitius è suscettibile di limitazioni e deroghe, legittime sul piano costituzionale purché giustificabili al metro del vaglio positivo di ragionevolezza in relazione alla necessità di tutelare interessi di rango costituzionale prevalenti rispetto all’interesse individuale in gioco. (Precedenti: S. 123/2025 - mass. 46938; S. 198/2022 - mass. 45063; S. 63/2019 - mass. 42613; S. 236/2011 - mass. 35793).