Azione e difesa (diritti di) - In genere - Diritto al silenzio - Necessaria assicurazione in presenza di sanzioni di natura penale - Conseguente possibilità di non prevederlo in caso di applicazione di misura cautelare a carattere preventivo, priva di qualunque connotazione sanzionatoria, come il trattamento per pretestuosità presso centri di permanenza per i rimpatri (CPR), finalizzata a evitare strumentalizzazioni (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto disposizioni che non prevedono la formulazione, debitamente sanzionata, di avvisi funzionali all'esercizio della facoltà di non rispondere, incluso l'avvertimento circa la possibile utilizzazione delle dichiarazioni contro chi le abbia rilasciate - c.d. diritto al silenzio - per il trattenimento disposto dal questore del richiedente la protezione internazionale, né la facoltà del trattenuto di non rispondere nel corso della successiva udienza di convalida del trattenimento). (Classif. 031001).
Gli artt. 3 e 24 Cost. esigono che il diritto al silenzio, quale declinazione del diritto di difesa in materia penale, sia riconosciuto ogni volta che la sanzione appartenga a tale materia, per sostanza punitiva, mentre non lo esigono laddove il dichiarante non rischi alcuna sanzione, o comunque non una sanzione – nemmeno solo sostanzialmente – penale. (Precedenti: S. 84/2021 - mass. 43812).
La convalida di un trattenimento per pretestuosità – istituto che può scoraggiare possibili abusi del procedimento di asilo, onde evitare che venga strumentalmente utilizzato al solo scopo di evitare o ritardare l’esecuzione di legittimi provvedimenti di espulsione – integra una misura cautelare, priva di qualunque connotazione sanzionatoria, avendo essa una funzione esclusivamente preventiva, ovvero quella di evitare che la domanda di asilo sia strumentalizzata contro un provvedimento legittimo della pubblica autorità. (Precedenti: S. 40/2026 - mass. 47429; S. 148/2022 - mass. 44842).
(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte d’appello di Torino, settima sez. civile, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. degli artt. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, e 14, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui, in combinato disposto, non garantiscono allo straniero richiedente protezione internazionale, sottoposto a trattenimento presso un CPR, il c.d. diritto al silenzio, nell’ambito dell’udienza di convalida della misura. Le posizioni soggettive dell’accusato di reato e dello straniero trattenuto in attesa di rimpatrio non possono essere comparate: mentre il primo ha una posizione oppositiva e un’esigenza difensiva peculiare e specifica, giacché l’autorità procedente gli ascrive la commissione di un atto antigiuridico legalmente tipico, il secondo non è accusato di un illecito, non è chiamato a difendersi da un’accusa, né rischia l’irrogazione di una sanzione; piuttosto, qualora si determini alla richiesta di protezione internazionale, verte in una posizione pretensiva, diretta al conseguimento dello status, ed è interessato a ottenere la giusta considerazione della sua vicenda umana, con l’onere di esporre tutte le ragioni utili a definirla. Inoltre, la garanzia difensiva quale il diritto al silenzio non può ritenersi ugualmente necessaria per contesti differenti in ordine alle esigenze della difesa: mentre l’imputato è chiamato a partecipare ad atti di interpello della pubblica autorità, lo straniero sostiene un colloquio personale presso la commissione territoriale nel suo stesso interesse, nell’udienza di convalida del trattenimento non è previsto che sia sottoposto a interrogatorio, o che gli siano rivolti inviti a dichiarare, in quanto viene solo sentito ove comparso. Infine, la disciplina dell’udienza di convalida del trattenimento prevede che interessato e difensore siano tempestivamente informati dell’udienza medesima, così da poter preparare l’interlocuzione con il giudice, onde evitare il rilascio di dichiarazioni incaute, per cui viene rispettata la tutela del diritto al silenzio che, anche per orientamento della giurisprudenza convenzionale, non va riguardata in modo atomistico, bensì all’interno di una valutazione globale di equità del processo, il cui cardine resta l’effettività della difesa tecnica). (Precedente: S. 11/2023 - mass. 45548, 45549, 45550).