Comunicazione e informazione – Ordinamento della comunicazione – Norme della Regione Molise – Istanza di autorizzazione per nuovi impianti – Necessità di allegare atto di impegno alla corretta manutenzione dell’impianto, nel rispetto delle prescrizioni impartite dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise (ARPAM), e al ripristino ambientale del sito in caso di disattivazione – Ricorso del Governo – Lamentata violazione dei principi fondamentali nella materia dell’ordinamento delle comunicazioni elettroniche – Insussistenza – Non fondatezza della questione.(Classif. 051005).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Consiglio di Stato, sez. sesta, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 93 cod. comunicazioni elettroniche, nella versione applicabile ratione temporis, dell’art. 5, comma 3, lett. d), della legge reg. Molise n. 20 del 2006, che, al fine di presentare un’istanza di autorizzazione all’esercizio di un impianto di comunicazione elettronica, richiede all’operatore di allegare un atto d’impegno sia alla corretta manutenzione dello stesso, nel rispetto delle prescrizioni impartite dall’ARPAM, sia al ripristino del sito al momento della sua disattivazione. La disposizione censurata non determina né un aggravamento della procedura di autorizzazione, né oneri o canoni ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge statale; di converso, si limita a ribadire e a specificare il contenuto di un obbligo già previsto dal codice di settore, avente a oggetto il corretto svolgimento del servizio, il rispetto delle norme di sicurezza, di protezione ambientale e di salute della popolazione e, in caso di disattivazione, il ripristino delle aree coinvolte dagli interventi di installazione degli impianti, così mostrandosi in linea con gli obblighi sanciti, in particolare, dagli artt. 93, comma 2, 107 e 118, comma 2, cod. comunicazioni elettroniche.