Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione autonoma Sardegna - Individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) - Applicabilità della novella all'intero territorio regionale - Ammissibilità di interventi di rifacimento, ricostruzione e potenziamento, relativi a impianti già realizzati e in esercizio in aree non idonee, solo in assenza di aumento della superficie occupata, o di specifici parametri inerenti all'altezza in caso di impianti eolici, ferme restando la qualificazione delle aree ordinarie e le prescritte verifiche di compatibilità paesaggistica - Denunciata lesione dei principi, anche eurounitari, di decarbonizzazione, massima diffusione degli impianti FER, uguaglianza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della p.a., della libertà di iniziativa economica, della competenza legislativa esclusiva nelle materie di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civici e sociali e di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, nonché eccedenza, anche rispetto alla c.d. clausola di adeguamento automatico, dalle competenze statutarie - Carenza integrale di motivazione - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 094007).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per integrale difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio, sez. terza, in riferimento agli artt. 3, 9, 41, 97, 11 e 117, commi primo, secondo, lett. m) ed s), e terzo, Cost., in relazione ai principi espressi dalla direttiva 2018/2001/UE e dal regolamento 2018/1999/UE, come modificati dalla direttiva 2023/2413/UE e dal regolamento 2021/1119/UE, all’art. 10 legge cost. n. 3 del 2001, nonché agli artt. 3 e 4 dello statuto di autonomia, dell’art. 1, commi 2 e 8, nonché degli Allegati A, B, C, D ed E, della legge della reg. Sardegna n. 20 del 2024, nella parte in cui, complessivamente, stabiliscono l’applicazione della novella all’intero territorio regionale, comprese le aree e le superfici sulle quali insistono impianti FER in corso di valutazione ambientale e di procedimenti autorizzatori, di competenza statale e regionale, nonché che gli interventi di rifacimento, integrale ricostruzione e potenziamento, relativi a impianti già realizzati e in esercizio, sono ammessi nelle aree non idonee solo in assenza di aumento della superficie occupata o, in caso di impianti eolici, di specifici parametri inerenti all’altezza, ferma restando la qualificazione delle aree ordinarie e il rispetto della verifica di compatibilità paesaggistica di cui alle norme di attuazione del piano paesaggistico regionale. Le questioni non sono sorrette da un apparato motivazionale idoneo a poterne articolare il benché minimo motivo di censura.