Sanità pubblica – Livelli essenziali di assistenza (LEA) – Determinazione delle prestazioni e quantificazione dei relativi oneri – Necessità di rispettare le competenze di Stato e Regioni in ossequio al principio di leale collaborazione – Finalità – Garantire il diritto alla salute in modo egalitario su tutto il territorio nazionale, migliorare il servizio alla collettività e aggiornare le prestazioni in base al progresso delle conoscenze scientifiche e tecniche, evitandone l’obsolescenza. (Classif. 231006).
La presenza di due livelli di governo, che connota la funzione sanitaria pubblica, rende necessaria la definizione di un sistema di regole basato sul principio di leale collaborazione, volto al rispetto delle reciproche competenze e orientato ad assicurare il miglior servizio alla collettività: in ossequio a tale principio, non solo le regioni non possono violare i principi fondamentali dettati dalla legislazione dello Stato, ma è altresì essenziale che quest’ultimo, per parte sua, si adoperi, oltre che a dare pronta attuazione alle disposizioni inerenti ai LEA, anche a procedere puntualmente al loro periodico aggiornamento, come stabilito dalla legge: l’obsolescenza delle prestazioni previste, infatti, incide negativamente sul diritto alla salute, che deve essere tutelato in maniera adeguata alle conoscenze scientifiche e tecnologiche e garantito in condizioni di eguaglianza su tutto il territorio nazionale, senza discriminazione alcuna tra territori regionali. (Precedenti: S. 242/2022 - mass. 45165; S. 190/2022 - mass. 45053; S. 62/2020 - mass. 43127).