Reati e pene - In genere - Configurazione delle fattispecie criminose e determinazione del trattamento sanzionatorio - Discrezionalità del legislatore - Limite - Rispetto del principio di proporzionalità e non manifesta irragionevolezza (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni aventi a oggetto la sanzione penale per le fattispecie criminose di deturpamento o imbrattamento di cose altrui - anche quando il fatto non sia commesso con violenza alla persona o con minaccia, né in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, non sia collegato all'interruzione di un servizio pubblico o di pubblica utilità, non abbia ad oggetto opere destinate all'irrigazione, informazioni, dati e programmi informatici, anche pubblici o di interesse pubblico, né integri una condotta volta a danneggiare o interrompere sistemi informatici e telematici tramite apparecchiature abusive - anziché con la sanzione pecuniaria civile prevista per la fattispecie di danneggiamento semplice trasformata in illecito civile). (Classif. 210001).
Il legislatore gode di ampia discrezionalità nella definizione delle ipotesi astratte di reato e nella determinazione delle relative pene, nel rispetto del principio di proporzionalità e con il limite della non manifesta irragionevolezza. (Precedenti: S. 83/2025 - mass. 46777, 46778; S. 86/2024 - mass. 46164; S. 46/2024 - mass. 46029; S. 207/2023 - mass. 45846; S. 260/2022 - mass. 45211; S. 95/2022 - mass. 44714; S. 62/2021 - mass. 43761).
(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, prima sez. pen., in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell’art. 639 cod. pen., nella parte in cui prevede che il delitto di deturpamento o imbrattamento di cose altrui sia punito con una sanzione penale – anche quando il fatto non sia commesso con violenza alla persona o con minaccia, né in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall’art. 331 cod. pen., né abbia ad oggetto i beni di cui agli art. 635, secondo comma, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies cod. pen. – anziché con la sanzione pecuniaria civile da euro 100 a euro 8.000, prevista per la fattispecie di danneggiamento semplice, di cui al testo previgente dell’art. 635, primo comma, cod. pen., trasformata in illecito civile dall’art. 4, comma 1, lett. c, del d.lgs. n. 7 del 2016. La scelta normativa censurata dal giudice a quo risponde all’esigenza di contrastare fenomeni di diffusa e intensificata illegalità, che si caratterizzano per l’offesa al decoro urbano – esigenza, quest’ultima, di natura collettiva, che è espressamente riconosciuta dall’ordinamento e che richiede una risposta sanzionatoria rigorosa. Seppure è vero che il delitto di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, toccando l’estetica del bene o la sua più superficiale consistenza, concerne un’offesa caratterizzata da effetti minori rispetto a quello di danneggiamento, in cui struttura e funzionalità vengono offese con effetti più incidenti sulla consistenza del bene attinto, il diverso trattamento riservato dal legislatore – nel mantenimento della rilevanza penale del “vecchio” danneggiamento aggravato e, invece, nell’espunzione dall’impianto codicistico della fattispecie base o semplice, con trasformazione in illecito civile, sanzionata pecuniariamente – trova riscontro nella dimensione collettiva del fenomeno penalmente rilevante e nell’esigenza di tutelare l’interesse sotteso e i plurimi beni attinti mediante una più severa risposta sanzionatoria. In questo senso, le nuove figure di reato di cui al d.l. n. 48 del 2025, come conv., o, ancor prima, l’equiparazione del bene immobile altrui ai mezzi di trasporto pubblici o privati, operata dall’art. 3, comma 3, lett. b, della legge n. 94 del 2009, indicano che la condotta di deturpamento o imbrattamento non si configura più come una meno grave declinazione del delitto di danneggiamento, ma si pone come lesiva di un nuovo interesse, caratterizzato da una peculiare concezione dell’estetica avente autonoma e distinta rilevanza penale. A fronte del vigente quadro normativo, pertanto, un intervento nel senso auspicato dal rimettente comporterebbe la necessità di un complessivo riassetto della disciplina sanzionatoria in materia, come tale precluso alla Corte costituzionale, perché sarebbe volto a isolare profili solo patrimoniali all’interno di quella che è ormai una fattispecie unitaria più ampia, comprensiva di una pluralità di beni, con conseguente superamento dei limiti del controllo di legittimità costituzionale). (Precedente: S. 259/2021 - mass. 44434).