Sanzioni amministrative - In genere - Sanzioni amministrative punitive - Assimilazione alle sanzioni penali - Estensione di larga parte dello statuto costituzionale previsto per queste ultime - Limiti - In particolare: applicazione retroattiva della lex mitior - Possibili deroghe, in virtù della regola generale dell'efficacia meramente ultrattiva ex art. 11 delle preleggi - Possibilità, in tal caso, per il giudice di sollevare questione di legittimità costituzionale della lex mitior - Valutazione, da parte della Corte costituzionale, in base a parametri interni e convenzionali - Necessità che la deroga al principio della lex mitior sia ragionevole, ad es. a tutela di controinteressi di rango costituzionale (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disposizione che, nel dettare la disciplina sopravvenuta più favorevole dell'illecito amministrativo dell'impiego di lavoratori dello spettacolo privi del certificato di agibilità, eliminando il relativo obbligo per il caso in cui i datori di lavoro abbiano effettuato regolari versamenti contributivi, non ne prevede l'applicazione retroattiva). (Classif. 232001).
Se l’assimilazione delle sanzioni amministrative “punitive” alle sanzioni penali ha quale corollario l’estensione di larga parte dello “statuto costituzionale” sostanziale delle sanzioni penali, inclusa la retroattività della lex mitior (salvo giustificate eccezioni), da ciò non discende però che alle prime debba applicarsi, con modalità identiche, il complessivo regime giuridico previsto per le sanzioni formalmente penali. In particolare, le disposizioni che intervengono sulle sanzioni amministrative, indipendentemente dalla natura sostanzialmente penale, soggiacciono, in virtù dell’art. 1 della legge n. 689 del 1981, all’art. 11 delle preleggi, secondo cui la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, dal momento che tale principio è derogato in caso di successione di leggi entrambe penali, prevista dall’art. 2 cod. pen. Il riconoscimento del carattere punitivo-afflittivo della sanzione amministrativa non è, pertanto, sufficiente a permettere l’automatica applicabilità del principio di retroattività in mitius, cosicché si potrà porre, per la lex mitior che non ha previsto una deroga al divieto di retroattività generalmente valevole per le sanzioni amministrative, un problema di legittimità costituzionale. (Precedenti: S. 101/2025 - mass. 46812; S. 198/2022 - mass. 45063; S. 68/2021 - mass. 43806; S. 96/2020; S. 63/2019 - mass. 42613; S. 193/2016 - mass. 39016).
In caso di successione di leggi nel tempo relative a sanzioni amministrative sostanzialmente penali ai sensi della CEDU, il giudice può investire la Corte costituzionale della valutazione sulla legittimità costituzionale – alla stregua sia dei parametri nazionali (art. 3 Cost.), sia del parametro interposto convenzionale (art. 7 CEDU), per il tramite dell’art. 117, primo comma, Cost. – tanto di disposizioni che escludano o limitino la retroattività della lex mitior, quanto di disposizioni che, non prevedendo espressamente tale retroattività, abbiano efficacia meramente ultrattiva, secondo l’art. 11 delle preleggi. In tal caso, spetta alla Corte costituzionale, accertata la riconducibilità della misura oggetto del suo sindacato alla “materia penale” ai sensi della CEDU, verificare se la mancata previsione dell’efficacia retroattiva della lex mitior che su di essa incide, si ponga in contrasto con gli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., accertando, in particolare, se sussistano ragioni cogenti di tutela di controinteressi di rango costituzionale; ciò, in linea con quel vaglio positivo di ragionevolezza, al cui metro debbono essere in linea generale valutate le deroghe al principio di retroattività in mitius nella materia penale. (Precedenti: S. 198/2022 - mass. 45063; S. 96/2020 - mass. 43356; S. 63/2019 - mass. 42613; O. 199/2023 - mass. 45837).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 7 CEDU, l’art. 1, comma 1097, della legge n. 205 del 2017 nella parte in cui, nel modificare in mitius l’illecito amministrativo dell’impiego di lavoratori dello spettacolo privi del certificato di agibilità, eliminando il relativo obbligo per i lavoratori subordinati per i quali sono stati effettuati regolari versamenti contributivi e la relativa sanzione, non prevede l’applicazione retroattiva della nuova disciplina più favorevole. La scelta legislativa censurata dalla Corte di cassazione, sez. unite, investite dal primo presidente delle questioni di massima di particolare importanza non supera il vaglio di ragionevolezza: da un lato, infatti, la sanzione amministrativa pecuniaria in esame, rivolta alla generalità dei consociati e caratterizzata da uno scopo repressivo e preventivo, a tutela del generale interesse al corretto adempimento contributivo, ha natura punitiva agli effetti della CEDU, con conseguente applicazione delle garanzie da essa previste, inclusa la retroattività della lex mitior; né, dall’altro, sussiste l’esigenza di tutelare altri controinteressi di rango costituzionale che potrebbe giustificare l’introduzione di limiti alla retroattività in mitius). (Precedenti: S. 149/2022 - mass. 44927; S. 13/2022; S. 43/2017 - mass. 39634).