Lavoro - Retribuzione - Incarichi onorari - Caratteri - Volontarietà, rinunciabilità e prestigio sociale - Natura giuridica - Rapporti sui iuris - Conseguente impossibilità di applicare le garanzie retributive del lavoratore (ex art. 36 Cost.) - Discrezionalità del legislatore nel delinearne i tratti, con il limite della manifesta irragionevolezza - Possibile ausilio di indici rivelatori. (Classif. 138015).
Ogni incarico onorario è volontario, sempre rinunciabile e costituisce, in misura più o meno estesa, una ragione di prestigio sociale.
Per gli incarichi di natura onoraria deve escludersi la possibilità di fare riferimento alle specifiche garanzie previste dall’art. 36 Cost. e alla connessa problematica circa la valutazione complessiva del trattamento economico. La loro natura, infatti, evoca rapporti «sui iuris» sempre più diffusi nell’ordinamento, connotati dal carattere della rappresentanza, della rappresentatività, o dall’esigenza di supportare lo svolgimento di funzioni pubbliche, che devono essere adempiute in conformità al vincolo di disciplina e onore contemplato dall’art. 54, secondo comma, Cost., e che abbracciano figure eterogenee, collocandosi ai confini della galassia di cui all’art. 35 Cost., e, dunque, all’interno delle forme di tutela del lavoro, in tutte le sue forme e applicazioni. (Precedente: S. 148/2024; S. 112/2021; S. 70/1971 - mass. 5524).
Spetta al legislatore un elevato margine di discrezionalità nel delineare i tratti delle singole fattispecie riconducibili ai rapporti connessi agli incarichi onorari, sui quali si fondano sia l’ancoraggio a specifici principi costituzionali, sia l’individuazione del termine di paragone per misurare l’eventuale manifesta irragionevolezza o sproporzione delle scelte effettuate; vale, a tal fine, l’uso di diversi indici rivelatori, quali la natura dell’incarico, l’ascrivibilità alle cariche pubbliche elettive, il supporto a funzioni pubbliche connotate da indipendenza, l’incompatibilità giuridica con altre occupazioni, attività retribuite, fonti di reddito, o, in via di fatto, con attività suscettibili di assicurare proventi, laddove il tipo di incarico istituzionale sia particolarmente impegnativo e gravoso. (Precedenti: S. 41/2021 - mass. 43661; S. 52/1997 - mass. 23138; S. 70/1971 - mass. 5525; S. 108/1962 - mass. 1657, 1658, 1659, 1660).