Reati e pene – Circostanze – Necessità di prevedere una “valvola di sicurezza” per la modulazione della pena da parte del giudice – Attenuante “indefinita” della lieve entità del fatto – Progressiva estensione ad opera della Corte costituzionale a diverse ipotesi di reato – Ratio – Mitigazione, in riferimento a fatti caratterizzati in concreto da un disvalore inferiore rispetto a quello della fattispecie censurata, l’asprezza del minimo edittale e ampia latitudine tipica del fatto-reato. (Classif. 210011).
La mancata previsione di una “valvola di sicurezza” che consenta al giudice di modulare la pena, onde adeguarla alla gravità concreta del fatto, può determinare l’irrogazione di una sanzione non proporzionata ogni qual volta il fatto medesimo si presenti totalmente immune dai profili di allarme sociale che hanno indotto il legislatore a stabilire per questo titolo di reato un minimo edittale di notevole asprezza. (Precedente: S. 91/2024 - mass. 46143)
L’attenuante “indefinita” della lieve entità (o della minore gravità) del fatto è stata progressivamente estesa dalla Corte costituzionale a numerose ipotesi di reato accomunate, oltre che dall’asprezza del minimo edittale, dalla latitudine tipica del fatto-reato tale da abbracciare episodi marcatamente dissimili sul piano criminologico e del tasso di disvalore. La sua funzione è mitigare una risposta sanzionatoria calibrata dal legislatore con riferimento a un nucleo centrale di tipologie criminose connotate, in via generale, da elevato disvalore ma che risulterebbe sproporzionata laddove applicata in relazione a fatti che, pur integrando i requisiti della fattispecie astratta, siano in concreto caratterizzati da un disvalore marcatamente inferiore, collocandosi piuttosto ai margini della fattispecie delittuosa. (Precedenti: S. 113/2025 - mass. 46917; S. 83/2025 - mass. 46777; S. 91/2024 - mass. 46143; S. 86/2024 - mass. 46164; S. 120/2023 - mass. 45597; S. 244/2022 - mass. 45210; S. 68/2012 - mass. 36174).