Amministrazione pubblica – Camere di commercio – Gratuità per tutti gli incarichi dei relativi organi, a eccezione dei collegi dei revisori – Denunciata violazione del diritto a una adeguata retribuzione – Difetto di motivazione – Inammissibilità della questione. (Classif. 011003).
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Torino, sez. terza civile, in composizione monocratica, in riferimento all’art. 36 Cost., dell’art. 4-bis), comma 2-bis), della legge n. 580 del 1993, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. d), n. 1), del d.lgs. n. 219 del 2016, nella parte in cui ha previsto la gratuità di tutti gli incarichi degli organi delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura diversi dai collegi dei revisori dei conti. Il giudice a quo, riconoscendo espressamente che il parametro costituzionale evocato viene abitualmente applicato dalla giurisprudenza di legittimità al solo lavoratore dipendente, argomenta l’irragionevolezza e la sproporzione limitandosi a richiamare gli artt. 3 e 35 Cost., senza alcun riferimento, di converso, alla questione sollevata in ordine all’art. 36 Cost.