Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Norme della Regione autonoma Sardegna – Individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) – Attribuzione alla regione della competenza a qualificare anche le aree non idonee, anziché solo quelle idonee – Divieto assoluto di realizzare impianti FER in aree qualificate non idonee – Prevalenza del criterio della non idoneità per gli impianti insistenti su aree sia idonee che non idonee – Introduzione di un procedimento regionale tipizzato per superare la qualificazione di non idoneità di una specifica area, nonché per le aree soggette a tutela culturale o paesaggistica – Denunciata lesione dei principi, anche eurounitari, di decarbonizzazione e massima diffusione degli impianti FER volte alla protezione ambientale e al contrasto al cambiamento climatico, uguaglianza, ragionevolezza, certezza del diritto, legittimo affidamento, proporzionalità, imparzialità e buon andamento della p.a., della libertà di iniziativa economica, della competenza legislativa esclusiva nelle materie di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civici e sociali e di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali e di quella, concorrente, della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, nonché eccedenza, anche rispetto alla c.d. clausola di adeguamento automatico, dalle competenze statutarie – Sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale – Ius superveniens – Restituzione degli atti ai giudici rimettenti. (Classif. 094007).
È ordinata la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, per un nuovo esame, alla luce della intervenuta giurisprudenza costituzionale e dello ius superveniens, della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate con più ordinanze dal TAR Lazio, sez. terza, e dal TAR Sardegna, sez. prima e seconda, in riferimento agli artt. 3, 9, 41, 97, 11 e 117, commi primo, in relazione ai principi espressi dalla direttiva 2018/2001/UE e dal regolamento n. 2018/1999/UE, come modificati dalla direttiva 2023/2413/UE e dal regolamento n. 2021/1119/UE, secondo, lett. m) ed s), e terzo, Cost., all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, nonché agli artt. 3 e 4 dello statuto di autonomia, degli artt. 1, commi 1, anche in ordine alla lett. a), 5, 7, e 3, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, nella parte in cui, nel complesso, prevedono: i) la competenza della regione a qualificare anche le aree non idonee, anziché solo quelle idonee, come previsto dalla legislazione statale; ii) il divieto assoluto di realizzare impianti e accumuli FER nelle aree non idonee, applicabile non solo ai procedimenti autorizzatori e di valutazione ambientale ancora in corso, ma anche a quelli già autorizzati, a condizione che non sia stata prodotta una modifica irreversibile dello stato dei luoghi; iii) la prevalenza, in caso di insistenza di un impianto su aree sia idonee che non idonee, del criterio della non idoneità; iv) un procedimento regionale tipizzato, sia per superare la qualificazione di non idoneità di una specifica area, sia per decidere in ordine alle aree soggette a tutela culturale o paesaggistica. Successivamente alle ordinanze di rimessione, da un lato, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittime diverse disposizioni della legge regionale impugnata; dall’altro lato, il legislatore regionale ha adottato la legge reg. Sardegna n. 31 del 2025, novellando quella impugnata. Onde si impone la restituzione degli atti ai giudici rimettenti. (Precedenti: S. 184/2025 - mass. 47116, - mass. 47118, - mass. 47119, - mass. 47120, - mass. 47121, - mass. 47122, - mass. 47123, - mass. 47126; S. 22/2025 - mass. 46692; S. 160/2021 - mass. 44139; O. 192/2025 - mass. 47227; O. 210/2023 - mass. 45896; O. 49/2020 - mass. 42496; O. 182/2019 - mass. 42310; O. 154/2018 - mass. 40019; O. 26/2009 - mass. 33146).