Regioni (competenza concorrente) - Ordinamento della comunicazione - Principi fondamentali dettati dallo Stato (nella specie: art. 93 cod. comunicazioni elettroniche) - Finalità - Apertura del mercato alla concorrenza, mediante trattamento uniforme e non discriminatorio degli operatori, da assicurare in ogni regione - Norme procedimentali regionali, ulteriori a quelle statali - Possibilità, per le regioni, di intervenire in via normativa - Limiti - Necessità di rispettare i principi fondamentali fissati dalla legge statale (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di norme della Regione Molise che, ai fini dell'istanza di autorizzazione per nuovi impianti, impongono un certificato fideiussorio per gli oneri di smantellamento e ripristino ambientale in caso di disattivazione). (Classif. 217011).
La disposizione espressa dall’art. 93 cod. delle comunicazioni elettroniche presenta natura di principio fondamentale, in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a loro carico oneri o canoni che non siano stabiliti per legge. In mancanza di tale principio, infatti, ogni regione potrebbe liberamente prevedere obblighi “pecuniari” a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio di una ingiustificata discriminazione rispetto a operatori di altre regioni, per i quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere imposti, frustrando la finalità della norma di tutela della concorrenza, di garanzia di parità di trattamento e di divieto di misure volte a non ostacolare l’ingresso di nuovi soggetti nel settore. (Precedenti: S. 246/2020 - mass. 43152; S. 47/2015 - mass. 38291; S. 272/2010 - mass. 34889; S. 450/2006 - mass. 30916-30917; S. 336/2005 - mass. 29729).
In materia di ordinamento delle comunicazioni, le Regioni, nel quadro e nel rispetto dei principî fondamentali fissati dalla legge statale, ben possono prescrivere, eventualmente, ulteriori modalità procedimentali rispetto a quelle previste dallo Stato, in vista di una più accentuata semplificazione delle stesse. (Precedente: S. 336/2005).
(Nel caso di specie, è dichiarata l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 93 cod. comunicazioni elettroniche, dell’art. 5, comma 3, lett. e, della legge reg. Molise n. 20 del 2006, che impone agli operatori di telecomunicazioni, che intendano presentare istanza di autorizzazione dell’impianto, di allegare un certificato fideiussorio relativo agli oneri di smantellamento e ripristino ambientale. La disposizione censurata dal Consiglio di Stato, sez. sesta, si discosta dalla disciplina statale di cui all’art. 93 cod. comunicazioni elettroniche, prescrivendo una prestazione di carattere pecuniario – qual è la stipula di un contratto a titolo oneroso, come la polizza fideiussoria richiesta – che non realizza una più accentuata semplificazione procedimentale, non è espressamente prevista, nonostante il carattere analitico e di dettaglio di molte delle previsioni codicistiche, né è ricompresa nell’elenco contenuto nell’Allegato n. 13 allo stesso codice, nella versione applicabile ratione temporis).