Straniero - Immigrazione - Trattenimento presso centri di permanenza per i rimpatri (CPR) - Attinenza alla sfera della libertà personale e necessario rispetto delle relative garanzie - Estensibilità, allo stesso tempo, della disciplina dell'ordinamento penitenziario - Esclusione, per mancanza di ogni connotazione di carattere sanzionatorio della misura - Procedimento di convalida - Prudente apprezzamento del giudice circa le dichiarazioni rese dall'interessato, con esclusione di automatismi di prova legale. (Classif. 245003).
Sebbene il trattenimento dello straniero sia una situazione di assoggettamento fisico all’altrui potere, attinente alla libertà personale e a cui è riferibile la garanzia dell’habeas corpus, le sue modalità non possono essere tratte dall’ordinamento penitenziario, dovendo la detenzione amministrativa presso il CPR restare estranea a ogni connotazione di carattere sanzionatorio. La rilevanza de libertate non muta, infatti, la natura giuridica del trattenimento, che non è una sanzione, tantomeno penale, né può essere applicato come tale. (Precedente: S. 96/2025 - mass. 46901, 46902; S. 39/2025 - mass. 46757).
Nel procedimento di convalida del trattenimento, incidente sulla libertà della persona, le dichiarazioni rese dall’interessato devono essere valutate dal giudice in base al criterio ordinario del prudente apprezzamento, senza automatismi di prova legale, non configurabili in materia di diritti indisponibili.