Reati e pene – In genere – Furto con strappo – Trattamento sanzionatorio – Possibile applicazione dell’attenuante della lieve entità del fatto – Omessa previsione – Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza nonché della rieducazione della pena – Insussistenza – Non fondatezza delle questioni. (Classif. 210001).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Firenze, prima sez. pen., in composizione monocratica e dal GUP del Tribunale di Milano, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. – dell’art. 624-bis, secondo e terzo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevedono, per il reato di furto con strappo, anche aggravato, che la pena comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. La scelta di non applicare la “valvola di sicurezza” dell’attenuante della lieve entità del fatto non viola i principi di ragionevolezza e di proporzionalità della pena: da un lato, infatti, la condotta propria del reato costituisce un’intrusione violenta nella sfera personale inviolabile della persona, la quale non si presta a significative gradazioni sul piano dell’offensività; dall’altro, il reato, anche nell’ipotesi aggravata, è ben definito ed estremamente compatto in relazione all’omogeneità della sua portata offensiva in concreto, non ricomprendendo fattispecie diversificate sul piano criminologico e del tasso di disvalore, né sono ipotizzabili fattispecie concrete immuni dai profili di allarme sociale che hanno indotto il legislatore a stabilire un minimo edittale di notevole asprezza. L’omessa previsione dell’attenuante in esame per il furto con strappo non viola nemmeno il principio di uguaglianza in ragione dell’asserita disparità di trattamento rispetto alla rapina e all’estorsione, reati che ricomprendono, al contrario, condotte variegate in termini di maggiore o minore gravità. Rispetto, poi, al reato di furto in abitazione – per il quale nemmeno, in ogni caso, è prevista l’attenuante in esame – la loro assimilazione, quanto alle pene, non è irragionevole dal momento che entrambi ledono, oltre al patrimonio, rispettivamente, il bene dell’inviolabilità del domicilio e dell’integrità fisica della persona. Va, infine, considerato che all’equilibrio complessivo di una disciplina sanzionatoria certamente severa contribuisce il fatto che la forza “privilegiata” delle aggravanti cede di fronte all’attenuante della minore età e a quella “ad effetto speciale” della collaborazione del reo. (Precedenti: S. 120/2023 - mass. 45596; S. 117/2021 - mass. 43901).