Misure di prevenzione - In genere - Ratio - Garanzia dell'ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti sociali - Necessità che le misure siano disciplinate nel rispetto del principio di proporzionalità - Conseguente rafforzamento delle garanzie con l'intervento ineliminabile dell'autorità giudiziaria laddove le misure siano particolarmente restrittive (nel caso di specie: non fondatezza della questione avente ad oggetto il divieto di accesso a pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento specificamente individuati - c.d. Daspo antirissa - adottato nei confronti di chi sia sottoposta a una precedente misura di prevenzione ancora efficace dal questore, anziché l'autorità giudiziaria). (Classif. 156001).
Il fondamento delle misure di prevenzione è nel principio secondo cui l’ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti sociali deve essere garantito, oltre che dal sistema di norme repressive di fatti illeciti, anche da un sistema di misure preventive contro il pericolo del loro verificarsi in avvenire: sistema che corrisponde a una esigenza fondamentale di ogni ordinamento, accolta e riconosciuta negli artt. 13, 16 e 17 della Costituzione. (Precedenti: S. 282/2010 - mass. 34927; S. 23/1964 - mass. 2081; S. 27/1959 - mass. 801).
Nella disciplina delle misure di prevenzione non è precluso al legislatore, nel rispetto del principio di proporzionalità, l’avanzamento della soglia di tutela. Quest’ultima eventualità, tuttavia, qualora comporti un superamento di una certa soglia di afflittività, impone il rafforzamento delle garanzie applicative grazie all’intervento ineliminabile dell’autorità giudiziaria, che si rende necessario ogni qual volta la misura si presti potenzialmente a determinare restrizioni quantitativamente apprezzabili al lecito agire dell’individuo che ne è colpito.
(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Firenze, prima sez. penale, in composizione monocratica, in riferimento all’art. 13 Cost., dell’art. 13-bis, comma 1, del d.l. n. 14 del 2017, come conv., che disciplina il provvedimento impositivo del “Daspo antirissa”. La misura non incide in senso limitativo sulla libertà personale, considerato che il divieto di accesso ivi previsto concerne plurimi pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei luoghi ove sono stati commessi i fatti rilevanti o che siano frequentati dalle persone alle quali il prevenuto si associa. Condizione di legittimità del provvedimento, in altri termini, è che esso inibisca l’ingresso a quei soli locali che l’autorità di p.s. è stata in grado di collegare alla commissione delle condotte oppure alla presenza di persone abitualmente associate al prevenuto. Da ciò consegue che in tal modo il sacrificio imposto non appare quantitativamente eccessivo e quindi non assurge a una restrizione della libertà personale, in quanto il destinatario del provvedimento resta in grado di frequentare, anche abitualmente, altri esercizi pubblici e locali della medesima natura, ove potrà non solo approvvigionarsi di quanto necessario, ma anche costituire eventuali nuovi legami sociali).