Regioni - Regioni a statuto speciale - Configurazione degli organi di governo degli enti locali (formazione, rapporti, modalità di elezione, durata e scioglimento) - Riferibilità alla materia dell'ordinamento degli enti locali - Intervento del legislatore regionale - Necessario rispetto dei principi costituzionali e dell'ordinamento giuridico, quando si incide sui meccanismi della democrazia locale - Conseguente assoggettamento della materia delle ineleggibilità e incompatibilità alle cariche elettive al bilanciamento operato dal legislatore statale. (Classif. 215016).
Se è vero che la configurazione degli organi di governo degli enti locali, i rapporti fra gli stessi, le modalità di formazione degli organi e, quindi, anche le modalità di elezione degli organi rappresentativi, la loro durata in carica, i casi di scioglimento anticipato, sono aspetti della materia ordinamento degli enti locali, è altrettanto vero che il legislatore regionale è soggetto ai vincoli derivanti dall’esigenza di rispettare i principi costituzionali e dell’ordinamento giuridico, quando l’intervento legislativo tocca i delicati meccanismi della democrazia locale, con il conseguente assoggettamento della materia delle ineleggibilità e incompatibilità alle cariche elettive al non irragionevole bilanciamento operato dal legislatore statale. (Precedente: S. 48/2023 - mass. 27575).