Sentenza 167/2025 (ECLI:IT:COST:2025:167)
Massima numero 47094
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattrice SCIARRONE ALIBRANDI
Udienza Pubblica del  21/10/2025;  Decisione del  21/10/2025
Deposito del 13/11/2025; Pubblicazione in G. U. 19/11/2025
Massime associate alla pronuncia:  47090  47091  47092  47093


Titolo
Previdenza – In genere – Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici – Deroga al meccanismo ordinario per il 2023 – Applicazione del diverso meccanismo di progressivo “raffreddamento” per le pensioni di importo superiore a quattro volte il minimo INPS – Denunciata introduzione di un prelievo coatto di natura tributaria e violazione del principio di eguaglianza tributaria nonché dei principi di ragionevolezza e proporzionalità – Insussistenza – Non fondatezza delle questioni – Rinnovo al legislatore dell’invito a tener conto degli effetti della disposizione per eventuali successive misure incidenti sull’indicizzazione dei trattamenti pensionistici, ad agire con estrema prudenza sul regime ordinario, con particolare attenzione ai cambiamenti improvvisi nonché ad adottare un approccio diversamente calibrato rispetto ai pensionati soggetti al sistema contributivo. (Classif. 190001).

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Regione Emilia-Romagna, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell’art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022, che prevede, per l’anno 2023, un meccanismo di “raffreddamento” della dinamica rivalutativa dei trattamenti pensionistici, riconoscendo integralmente la perequazione automatica per le pensioni complessivamente pari o inferiori a quattro volte il minimo INPS e accordando, invece, per quelle superiori, la rivalutazione in misura progressivamente decrescente – in percentuali comprese tra l’85 e il 32% in relazione inversa rispetto all’importo del trattamento. Sotto un primo profilo, le questioni poggiano sull’erroneo presupposto della natura tributaria del meccanismo censurato, il quale, invece, non incide sul quantum della pensione già percepita – che viene, comunque, incrementato, seppure in percentuale più bassa rispetto al regime ordinario – mancando, pertanto, l’elemento indefettibile della decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; inoltre, lo scopo della disposizione censurata è quello di raggiungere economie in termini di minore spesa pensionistica e non di reperire risorse per finanziare altre spese pubbliche. L’esclusione della natura tributaria della fattispecie determina anche l’insussistenza della lesione del principio di eguaglianza tributaria. Il meccanismo descritto non realizza nemmeno una discriminazione tra pensionati, dal momento che non vanno esclusi dal suo ambito applicativo i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS, né tra pensionati e lavoratori in attività, essendo previsti sistemi diversi di adeguamento alla dinamica inflazionistica degli emolumenti percepiti. Sotto il secondo profilo, le misure di “rallentamento” previste, pur costituendo l’ultimo anello di una catena di interventi analoghi, non violano i principi di ragionevolezza e di proporzionalità in quanto non possono considerarsi di natura eccezionale, con il corollario dell’irripetibilità nel tempo: soltanto la paralisi, ove ripetuta nel tempo, o la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo potrebbe, infatti, creare frizioni con gli artt. 3 e 38 Cost. Non può, invece, ipotizzarsi, di per sé, una consumazione del potere legislativo dovuta all’effettuazione di uno o più interventi riduttivi della perequazione dovendo il nuovo intervento risultare conforme ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, sulla base di un giudizio non limitato al solo profilo della reiterazione, bensì inclusivo di tutti gli elementi rilevanti. Si ribadisce, in ogni caso, l’invito, già rivolto al legislatore, affinché in futuro: a) si tenga conto degli effetti prodotti dalla disposizione nel regolare la portata di eventuali successive misure incidenti sull’indicizzazione dei trattamenti pensionistici, b) il regime ordinario venga interessato con estrema prudenza da cambiamenti improvvisi, incidenti in senso negativo sui comportamenti di spesa delle famiglie, nonché c) si adotti un approccio diversamente calibrato rispetto ai pensionati soggetti al sistema contributivo, caratterizzato dalla tendenziale corrispettività tra il montante la e misura del trattamento previdenziale liquidato. (Precedenti: S. 94/2025 - mass. 46848; S. 19/2025 - mass. 46652; S. 234/2020 - mass. 43231; S. 250/2017 - mass. 42099; S. 173/2016 - mass. 38977; S. 70/2015 - mass. 38331; S. 316/2010 - mass. 35006).



Atti oggetto del giudizio

legge  29/12/2022  n. 197  art. 1  co. 309

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte