Processo penale - Sospensione del processo con messa alla prova - Applicazione ai minori - Esclusione, a seguito di novella legislativa, per i delitti aggravati di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo, anche nei «casi di minore gravità» - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 199033).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in cui esclude dalla possibilità di accedere all’istituto della sospensione del processo con messa alla prova i minori imputati, tra l’altro, dei reati di violenza sessuale (art. 609-bis cod. pen.) e violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies cod. pen.), aggravati ai sensi dell’art. 609-ter del medesimo codice, anche quando ricorra la circostanza attenuante dei casi di minore gravità. La disposizione censurata dai GUP del Tribunale per i minorenni di Roma e del Tribunale per i minorenni di Bari risulta manifestamente irragionevole e sproporzionata, perché, avendo essa già delineato una presunzione iuris et de iure di gravità delle condotte integrative dei reati contemplati, l’astratta prognosi negativa sulle effettive possibilità di recupero e di reinserimento sociale del minore attraverso il percorso della sospensione del processo con messa alla prova frustra in modo manifestamente irragionevole la ratio posta a fondamento della circostanza attenuante in parola; si tratta, infatti, di un’attenuante che si pone proprio quale temperamento degli effetti della concentrazione in un unico reato di comportamenti, tra loro assai differenziati, che comunque incidono sulla libertà sessuale della persona offesa, e della conseguente diversa intensità della lesione dell’oggettività giuridica del reato. L’irragionevolezza nasce dal fatto che, per le violenze sessuali di minore gravità, il terzo comma dell’art. 609-bis cod. pen. prevede la possibilità di diminuire la pena in misura particolarmente significativa, ossia fino a due terzi. A tale significativo riconoscimento della minore gravità del fatto non corrisponde un’adeguata, diversa considerazione della stessa condotta con riguardo all’istituto della sospensione del processo con messa alla prova. La “valvola di sicurezza” fornita dal terzo comma dell’art. 609-bis cod. pen., quindi, ben può valere come segno di confine oltre il quale risulta superata la soglia della manifesta irragionevolezza in conseguenza della mancata previsione della facoltà del giudice minorile di disporre la sospensione del processo con messa alla prova sulla base di una valutazione individualizzata della personalità del minore, funzionale alle esigenze del suo recupero e della sua risocializzazione. (Precedenti: S. 202/2025; S. 91/2024 - mass. 46143; S. 106/2014 - mass. 37900; S. 325/2005).