Sentenza 103/2025 (ECLI:IT:COST:2025:103)
Massima numero 46851
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore CASSINELLI
Udienza Pubblica del  10/06/2025;  Decisione del  10/06/2025
Deposito del 08/07/2025; Pubblicazione in G. U. 09/07/2025
Massime associate alla pronuncia:  46849  46850


Titolo
Previdenza - In genere - Omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti - Sussistenza di rischi di pregiudizi del lavoro e dei lavoratori - Necessità di assicurare una adeguata tutela, come previsto da un complesso di disposizioni costituzionali (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della disposizione statale che, in caso di mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali da parte del datore di lavoro, commina una sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa, compresa tra una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso, ove quest'ultimo non sia superiore a euro 10.000 annui). (Classif. 190001).

Testo

L’omesso versamento delle ritenute da parte del datore di lavoro determina un rischio di pregiudizio del lavoro e dei lavoratori, la cui tutela è assicurata da un complesso di disposizioni costituzionali contenute nei principi fondamentali e nella Parte I della Costituzione – specificamente, negli artt. 1, 4, 35, 38. (Precedenti: S. 139/2014 - mass. 37946; O. 206/2003 - mass. 27768).

(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463 del 1983, come conv., nel testo modificato dall’art. 23, comma 1, del d.l. n. 48 del 2023, come conv., nella parte in cui prevede che, in caso di omesso versamento, da parte del datore di lavoro, delle ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso. La misura della sanzione minima non appare irragionevole né arbitraria, ma commisurata al rango del bene protetto dalla norma: la condotta sanzionata è, infatti, munita di particolare disvalore, considerando che l’omesso versamento delle ritenute si traduce nella distrazione di somme delle quali il datore di lavoro ha la disponibilità, benché facciano già ontologicamente parte della retribuzione del lavoratore e siano destinate all’erogazione di prestazioni essenziali e attinenti a beni irrinunciabili. Non incide su tale valutazione il fatto che la sanzione minima sia applicabile anche in caso di ammontare modesto dell’omesso versamento, che a ben vedere rientra nella ordinaria previsione di una cornice edittale; né sussiste sproporzione per l’evenienza in cui l’omissione sia dipesa da circostanze esterne non governabili dall’autore, che non rilevano ai fini della graduazione della sanzione ma, piuttosto, valgono a escludere la responsabilità qualora difetti l’elemento soggettivo. Neppure rileva la comparazione, sul piano effettuale, con la responsabilità conseguente a violazioni che superano la soglia di rilevanza penale. Il rimettente, infatti, non tiene conto delle ontologiche diversità, strutturali e di contenuto, che sussistono fra responsabilità penale e responsabilità amministrativa e muove dal presupposto dell’automatica convertibilità della pena detentiva in pena pecuniaria, senza considerare il fatto che non si tratta di un automatismo, ma del frutto di una valutazione operata dal giudice nel caso concreto, sulla base di specifici presupposti, e con la possibilità che, ove la pena convertita resti ineseguita, sia disposta la revoca del beneficio con applicazione di una diversa sanzione sostitutiva. Ne consegue che la sola astratta possibilità, sul piano aritmetico e a prescindere dalla correttezza del criterio di conguaglio utilizzato, che si verifichi l’evenienza paventata dal rimettente non è significativa di una maggiore afflittività della sanzione amministrativa e, in quest’ottica, non vale a far ritenere irragionevole la previsione sanzionatoria censurata).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  12/09/1983  n. 463  art. 2  co. 1

legge  11/11/1983  n. 638  art.   co. 

decreto-legge  04/05/2023  n. 48  art. 23  co. 1

legge  03/07/2023  n. 85  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte