Sentenza 40/2026 (ECLI:IT:COST:2026:40)
Massima numero 47430
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  27/01/2026;  Decisione del  27/01/2026
Deposito del 27/03/2026; Pubblicazione in G. U. 01/04/2026
Massime associate alla pronuncia:  47429


Titolo
Straniero - Immigrazione - Trattenimento presso un centro di permanenza per il rimpatrio (CPR) dell'immigrato, già sottoposto a trattenimento ai fini della sua espulsione, richiedente protezione internazionale - Permanenza del richiedente nel CPR fino alla decisione sulla convalida dell'ulteriore provvedimento (c.d. secondario) di trattenimento eventualmente adottato dal questore - Mancata convalida del provvedimento di trattenimento dalla corte d'appello competente - Possibile adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento "secondario", allorché ne ricorrano i presupposti - Denunciata violazione del principio della riserva di giurisdizione nella materia della libertà personale e del principio della inviolabilità della libertà personale, anche in riferimento agli obblighi internazionali - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni - Necessità che il legislatore intervenga a rivedere la disciplina in materia. (Classif. 245003).

Testo

Sono dichiarate inammissibili, per irrilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Cassazione, sez. prima penale, in riferimento agli artt. 3, 13, 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 5 CEDU, all’art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti umani, e all’art. 9 del PIDCP, nonché in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 CDFUE, dell’art. 6, comma 2-bis, del d.lgs. n. 142 del 2015, introdotto dall’art. 1, comma 2-bis, lett. a), del d.l. n. 37 del 2025, come conv., nella parte in cui, nel caso di mancata convalida del provvedimento di trattenimento di uno straniero in un centro per il rimpatrio (CPR) che ha presentato domanda di protezione internazionale, prevede che il richiedente permanga nel centro fino alla decisione sulla convalida del provvedimento di trattenimento eventualmente adottato dal questore. L’interazione fra i provvedimenti di trattenimento adottati nell’ambito di due diverse discipline concernenti il cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea – quella relativa alla procedura di espulsione (o di “rimpatrio”), disciplinata dall’art. 14 t.u. immigrazione e quella relativa alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale, regolata dall’art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015 – può determinare una specifica ipotesi, quella in cui il richiedente protezione internazionale già sia sottoposto a trattenimento nel quadro di una procedura di espulsione a suo carico. In tal caso, la disciplina vigente intende mantenere l’efficacia del primo trattenimento sino all’intervento del questore successivo alla domanda di protezione internazionale, e imporre al questore, durante la procedura di esame della domanda, l’adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento, “secondario” rispetto al primo provvedimento, e avente una durata massima di sessanta giorni. È proprio in questa fase del procedimento che si profila la possibile applicazione del comma censurato, quando, ricevuta la domanda di protezione internazionale, il questore abbia in prima battuta adottato un provvedimento di trattenimento “secondario”, ma questo provvedimento non sia stato convalidato dalla corte d’appello competente. Nel caso di specie, il rimettente è chiamato unicamente a valutare i presupposti di legittimità del provvedimento della Corte d’appello di Bari, con cui quest’ultima ha convalidato il trattenimento adottato dal Questore della stessa città, senza essere invece chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della protrazione della detenzione dello straniero nel CPR per il lasso di tempo antecedente; conseguentemente, neppure alla Corte di cassazione è devoluta la valutazione della legittimità di tale misura privativa della libertà. In ogni caso, l’inammissibilità delle questioni non esime la Corte costituzionale dal riconoscere la necessità che il legislatore intervenga a rivedere la disciplina in materia. L’obiettivo, del tutto legittimo, di evitare che la mera presentazione di una domanda di protezione internazionale da parte di uno straniero comporti automaticamente il venir meno del suo trattenimento in vista dell’esecuzione dell’espulsione, deve essere perseguito attraverso modalità pienamente conformi non solo al diritto dell’Unione, ma anche alle esigenze di tutela della libertà personale desumibili, nel nostro ordinamento, dall’art. 13 Cost., che condiziona a stringenti regole procedurali le sue possibili limitazioni nei confronti di cittadini e stranieri, a garanzia contro possibili arbitri dell’autorità di pubblica sicurezza, dell’autorità giudiziaria e dello stesso legislatore. (Precedente: S. 275/2017 - mass. 40106).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  18/08/2015  n. 142  art. 6  co. 2

decreto-legge  28/03/2025  n. 37  art. 1  co. 2

legge  23/05/2025  n. 75  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 5  

dichiarazione universale dei diritti dell'uomo    n.   art. 3  

patto internazionale dei diritti civili e politici    n.   art. 9  

carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea di Nizza    n.   art. 6