Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Applicazione ai minori - Finalità - Rieducazione e recupero - Conseguente differenza rispetto all'istituto applicato ai maggiorenni - Necessità che il giudice collegiale che decide sia composto da figure onorarie in grado di valutare la personalità del minore e il suo contesto socio-familiare - Possibilità di un accesso incondizionato all'istituto - Esclusione - Permanenza, in capo al legislatore, di una discrezionalità nella individuazione dei requisiti di accesso agli strumenti di diversion processuale. (Classif. 199033).
La disciplina della messa alla prova del minore si è connotata, fin dalla sua introduzione nell’ordinamento, per la finalità essenzialmente rieducativa e di reinserimento sociale, restando svincolata nell’an da un rapporto di proporzionalità rispetto alla gravità del reato per cui si procede, e affidata, nella prospettiva dell’adeguata protezione della gioventù di cui all’art. 31, secondo comma, Cost., alla sola discrezionalità del GUP del tribunale per i minorenni e dello stesso tribunale, cioè di un giudice collegiale caratterizzato dalla presenza di due componenti onorari, strutturalmente idoneo a valutare la personalità del minore. Il tratto qualificante dell’istituto della messa alla prova, infatti, è rappresentato dall’adozione di un progetto di intervento che si traduce in una serie di prescrizioni individualizzate e a contenuto variabile perché tarate sul profilo personologico del minore e sul contesto socio-familiare in cui questi è inserito. (Precedenti: S. 23/2025 - mass. 46696; S. 8/2025 - mass. 46658, 46661; S. 139/2020 - mass. 43512).
Pur nel mutato quadro normativo (ex art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, che fissa una presunzione iuris et de iure di gravità delle condotte integrative dei reati ivi contemplati, tale da impedire qualsiasi possibilità che il minore venga sottratto al circuito processuale volto all’accertamento di responsabilità e, eventualmente, all’irrogazione della pena) permane una eterogeneità teleologica tra la messa alla prova dell’adulto e quella del minore, giacché quest’ultima si radica e trova la sua ragion d’essere nelle finalità dell’art. 31, secondo comma, Cost., esprimendo una funzione eminentemente rieducativa, mentre la prima ha un’innegabile componente sanzionatoria. (Precedenti: S. 90/2025 - mass. 46832; S. 23/2025 - mass. 46696; S. 8/2025 - mass. 46658, 46661; S. 139/2020 - mass. 43512; S. 75/2020 - mass. 42220; S. 68/2019 - mass. 42115).
L’istituto della messa alla prova non consente un accesso generalizzato e indiscriminato dell’imputato minorenne, essendo il giudice investito, piuttosto, del delicato compito di rivolgere la sua indagine alla ricerca di elementi che gli consentano di valutare se sia adeguato il ricorso a detto istituto, al fine tanto della rieducazione e del positivo reinserimento del minore nella società, quanto dell’esigenza di assicurare la prevenzione del pericolo che questi commetta altri reati; elementi da individuarsi nel tipo di reato commesso, nelle modalità di attuazione di esso, nei motivi a delinquere, nei precedenti penali dell’imputato, nella sua personalità, nel suo carattere e in quanto altro di utile per la formulazione di tale giudizio.
Anche nella materia del diritto penale minorile – nella quale la funzione rieducativa della pena acquisisce un ruolo di speciale preminenza, alla luce dell’art. 31, secondo comma, Cost. – non può negarsi un margine di discrezionalità al legislatore nella individuazione dei requisiti di accesso agli strumenti di diversion processuale, anche in funzione della particolare rilevanza del bene giuridico protetto; ciò sempre che la reazione sanzionatoria al reato commesso, e prima ancora lo stesso procedimento penale, conservino in ogni caso quella speciale vocazione a favorire la rieducazione del minore che caratterizza il “volto costituzionale” del diritto penale minorile. (Precedenti: S. 23/2025 - mass. 46696; S. 231/2021; S. 139/2020 - mass. 43512; S. 263/2019 - mass. 42719; S. 68/2019 - mass. 42115; S. 90/2017 - mass. 39469; S. 125/1995 - mass. 21314, 21315, 21316).