Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Legittimati all'intervento nel giudizio incidentale - Requisiti di cui alle Norme integrative, nella versione previgente alla novella del 2026 - Soggetti diversi dagli intervenienti istituzionali e dalle parti del giudizio a quo, ma titolari di un interesse qualificato, in modo diretto e immediato, al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Inclusione - Terzi titolari di interessi analoghi o parti di processi analoghi, ma diversi dal giudizio a quo - Esclusione (nel caso di specie: inammissibilità dell'intervento di parti di giudizi analoghi nel giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale di norma statale la quale, nel disciplinare i trattamenti sanitari obbligatori - TSO, non prevede, subito dopo l'emanazione dell'ordinanza di convalida da parte del sindaco, l'obbligo di avvertire il paziente della facoltà di nominare un difensore di fiducia e, ove nominato, di comunicare l'ordinanza sindacale anche a quest'ultimo, e non richiede la presenza del difensore per l'audizione del paziente, prima della convalida né, infine, la comunicazione, anche al difensore nominato, del decreto di convalida del giudice tutelare). (Classif. 111002).
La partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale, in base agli artt. 3 e 4 delle Norme integrative, nella versione antecedente alle modifiche apportate con la modifica del 2026, è circoscritto alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale. In questo ambito, l’intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile soltanto quando si tratti di terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. (Precedenti: O. 81/2026 - mass. 47423).
Per gli atti di intervento di soggetti che sono parti di processi analoghi a quello da cui trae origine la questione, non è sufficiente, per la qualificazione dell’interesse ai fini dell’ammissibilità dell’intervento, che il soggetto sia titolare di interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, o che sia parte in un giudizio analogo ma diverso dal giudizio a quo, nel quale è fatta applicazione della medesima norma e sul quale la decisione della Corte costituzionale possa influire. (Precedenti: S. 63/2026 - mass. 47467; S. 199/2025).
(Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile l’intervento di S. P., C.S. S., S. D.A. e F. S. nel giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento all’art. 24 Cost., dell’art. 35 della legge n. 833 del 1978, nella parte in cui non prescrive che, subito dopo l’emanazione dell’ordinanza di convalida da parte del sindaco, il paziente debba essere avvisato della facoltà di nominare un difensore di fiducia, e, in caso di nomina di un difensore, l’obbligo di comunicare l’ordinanza sindacale anche al difensore dell’interessato, e, se nominato, la sua necessaria presenza nel corso dell’audizione del paziente prima della convalida e, infine, nemmeno l’obbligo di comunicare anche al difensore nominato il decreto di convalida del giudice tutelare. Gli intervenienti non sono parti del giudizio principale, ma di giudizi pendenti dinanzi ad altri organi giudiziari, in cui sono stati impugnati, per plurimi motivi, i provvedimenti che hanno disposto nei loro confronti trattamenti sanitari obbligatori - TSO).