Elezioni - Incompatibilità e ineleggibilità (cause di) - Necessario equilibrio tra principi e altri interessi costituzionali - Discrezionalità del legislatore statale, in base all'evoluzione del processo formativo della volontà democratica, con il limite della manifesta irragionevolezza - Riconducibilità della disciplina statale agli artt. 3 e 51 Cost. - Possibilità di distinte declinazioni regionali, purché nel rispetto sia dei principi costituzionali, sia di quelli fondamentali della materia (nella specie: t.u. enti locali). (Classif. 093010).
I principi costituzionali applicabili in materia di disciplina dell’elettorato passivo e delle ipotesi di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità devono armonizzarsi in base a uno specifico punto di equilibrio, tra diversi interessi costituzionali, rimesso al legislatore statale, le cui scelte possono variare in ragione del mutare delle caratteristiche e delle esigenze del processo formativo della volontà democratica e che possono essere sindacate da questa Corte solo se manifestamente irragionevoli. (Precedente: S. 196/2024 - mass. 46459; S. 60/2023 - mass. 45490).
La normativa statale in materia di elettorato passivo, ineleggibilità e incompatibilità è direttamente attuativa dell’art. 51 Cost., nel suo intimo collegamento con l’art. 3 Cost., e da tali paradigmi costituzionali si desume un’esigenza generale di uniformità della disciplina concernente il diritto di elettorato politico, che può trovare distinte declinazioni nelle diverse discipline regionali, ma pur sempre nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione dello Stato – e, prioritariamente, del d.lgs. n. 267 del 2000, quale fonte interposta condizionante la legittimità delle leggi regionali.
L’esercizio del potere legislativo da parte delle Regioni in ambiti, pur ad esse affidati in via primaria, che concernano l’ineleggibilità e l’incompatibilità alle cariche elettive, incontra necessariamente il limite del rispetto del principio di eguaglianza sancito in materia dall’art. 51 Cost., sottintendendo un’esigenza di uniformità su tutto il territorio nazionale, poiché quello di elettorato passivo è un diritto politico fondamentale che può essere disciplinato solo da leggi generali e senza che si determinino discriminazioni fra i cittadini. (Precedenti: S. 211/2025; S. 148/2025 - mass. 47089; S. 143/2010 - mass. 34595; S. 294/2011).