Sentenza 20/2026 (ECLI:IT:COST:2026:20)
Massima numero 47393
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore MARINI F. S.
Udienza Pubblica del  12/01/2026;  Decisione del  12/01/2026
Deposito del 24/02/2026; Pubblicazione in G. U. 25/02/2026
Massime associate alla pronuncia:  47392  47394


Titolo
Misure di prevenzione - In genere - Prevenzione di disordini negli esercizi pubblici - Divieto di accesso a pubblici esercizi presenti nel territorio dell'intera provincia (c.d. Daspo antirissa aggravato) - Misura adottata nei confronti di chi sia sottoposto a una precedente misura di prevenzione ancora efficace - Applicazione, in quanto compatibile, della disciplina prevista per il c.d. Daspo antirissa con obbligo di firma, che prevede che la misura sia immediatamente trasmessa al procuratore della Repubblica, che entro 48 ore decide se chiederne la convalida al GIP, il quale provvede nelle 48 ore successive, pena la cessazione dell'efficacia della misura - Omessa previsione - Violazione della libertà personale - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 156001).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 13 Cost., l’art. 13-bis, comma 1-bis, del d.l. n. 14 del 2017, come conv., nella parte in cui non prevede che in relazione al provvedimento del questore ivi stabilito (c.d. Daspo antirissa aggravato) si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 6, commi 3 e 4, della legge n. 401 del 1989. Il provvedimento censurato dal Tribunale di Firenze, prima sez. penale, in composizione monocratica, pur risolvendosi in un divieto di accedere a taluni luoghi, anziché nell’obbligo di rimanervi, costituisce una restrizione della libertà personale ai sensi dell’art. 13 Cost., in quanto la misura, in questa forma aggravata, ha un campo applicativo estremamente vasto, estendendosi potenzialmente a tutti i pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento del territorio provinciale. Sebbene sia da ritenere che nella generalità dei casi in omaggio al principio di proporzionalità l’autorità di p.s. dosi le restrizioni al minimo necessario, ad avere importanza sono i tratti che la misura assume sul piano normativo, tanto più che la riserva di giurisdizione ha il fine precipuo di sottrarre le persone ad arbitrî resi possibili dalla formulazione delle norme limitative della libertà. Il divieto di accedere a tutti i pubblici esercizi della provincia (di fatto, nella maggior parte dei casi, quella ove si risiede o si dimora abitualmente) rischia di creare una “cortina” di isolamento, che raggiunge la persona proprio in contesti relazionali assai prossimi, ove lo “stigma sociale” connesso al divieto diviene particolarmente accentuato e afflittivo. Inoltre, la legge lascia indeterminati i luoghi preclusi al prevenuto, essendo la misura estesa a tutti gli esercizi pubblici della provincia, nonché agli spazi ad essi circostanti: è evidente che tale indeterminatezza, qualora il provvedimento del questore non contenga idonee specificazioni, potrebbe rendere al prevenuto difficile l’esatta identificazione dei luoghi interdetti. Né si tratta di una restrizione di breve durata, e quindi inidonea a incidere significativamente sulla vita sociale del prevenuto, considerato che il divieto può ora rimanere efficace fino a tre anni e ha un’estensione minima di un anno. Infine, a un divieto di larghissima applicazione corrisponde ormai, in caso di inosservanza, una risposta sanzionatoria capace di condizionare pesantemente la vita del soggetto, considerata anche la possibilità che la pena inflitta, stante il massimo edittale di tre anni di reclusione, resti sottratta alla sospensione condizionale. L’insieme di tali fattori convergenti, inquadrati alla luce del processo legislativo di rafforzamento della misura, comporta che il c.d. “Daspo antirissa aggravato” (o provinciale) abbia valicato la soglia minima di afflittività, superata la quale anche un mero divieto di recarsi in luoghi determinati deve essere sottoposto alle garanzie offerte dall’art. 13 Cost. a tutela della libertà personale. Alla misura censurata va dunque applicata una grandezza già esistente nell’ordinamento, quella del c.d. Daspo sportivo con obbligo di firma, analoga al “Daspo antirissa” e per la quale il legislatore ha previsto la convalida da parte dell’autorità giudiziaria. (Precedenti: S. 193/1996 - mass. 22522; S. 143/1996 - mass. 22387).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  20/02/2017  n. 14  art. 13  co. 1

legge  18/04/2017  n. 48  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13

Altri parametri e norme interposte