Sanzioni amministrative - In genere - Estensione ad esse del principio di proporzionalità che governa le determinazioni discrezionali del legislatore in ordine alle pene applicabili ai reati - Ratio - Comunanza del carattere reattivo rispetto a un illecito - Necessario rispetto di un rapporto di congruità tra quest'ultimo e la sanzione comminata - Necessità di una cornice edittale. (Classif. 232001).
Il legislatore gode di ampia discrezionalità, nei limiti della proporzionalità, nella determinazione delle pene applicabili a chi abbia commesso reati, con argomentazioni estensibili anche alle sanzioni amministrative. Le sanzioni amministrative, infatti, condividono con le pene il carattere reattivo rispetto a un illecito, per la cui commissione l’ordinamento dispone che l’autore subisca una sofferenza in termini di restrizione di un diritto (diverso dalla libertà personale, la cui compressione in chiave sanzionatoria è riservata alla pena); restrizione che trova, dunque, la sua “causa giuridica” proprio nell’illecito che ne costituisce il presupposto. Allo stesso modo che per le pene – pur a fronte dell’ampia discrezionalità che al legislatore compete nell’individuazione degli illeciti e nella scelta del relativo trattamento punitivo – anche per le sanzioni amministrative si prospetta, dunque, l’esigenza che non venga manifestamente meno un rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell’illecito sanzionato; evenienza nella quale la compressione del diritto diverrebbe irragionevole e non giustificata. (Precedenti: S. 48/2024; S. 207/2023 - mass. 45846; Precedenti: S. 95/2022 - mass. 44714; S. 185/2021 - mass. 44241; S. 117/2021 - mass. 43897; S. 112/2019 - mass. 42628; S. 22/2018 - mass. 39794).
La comminazione di una sanzione minima è coessenziale a tutte le sanzioni per le quali l’ordinamento prevede una cornice edittale, al fine di adeguare la sanzione alle particolarità della fattispecie concreta. (Precedenti: S. 185/2021 - mass. 44243; S. 112/2019 - mass. 42628; S. 88/2019 - mass. 42546).