Sentenza 122/2025 (ECLI:IT:COST:2025:122)
Massima numero 46998
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattrice SANDULLI M. A.
Udienza Pubblica del  24/06/2025;  Decisione del  24/06/2025
Deposito del 24/07/2025; Pubblicazione in G. U. 30/07/2025
Massime associate alla pronuncia:  46997


Titolo
Sanità pubblica - Livelli essenziali di assistenza (LEA) -Remunerazione del sistema a tariffa finalizzata a bilanciare le esigenze di controllo della spesa - Necessario rispetto, a tal fine, del procedimento delineato dal legislatore, secondo il principio fondamentale di cui all'art. 8-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992 - Ricomprensione al suo interno degli interventi attuativi, volti a definirne il regime di efficacia e applicabilità (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di norma della Regione Puglia che, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, ha disposto l'immediata vigenza ed esecuzione del "decreto tariffe", previsto dalla normativa statale per i LEA, non ancora entrate in vigore e successivamente sostituite). (Classif. 231006).

Testo

La remunerazione in base al sistema “a tariffa” delle prestazioni sanitarie rientranti nei LEA persegue lo scopo di ottenere un maggiore controllo della spesa, programmata e suddivisa tra i diversi soggetti erogatori, grazie alla fissazione di volumi massimi delle prestazioni erogabili; la loro definizione è stabilita all’esito di un complesso procedimento, teso a realizzare un ragionevole punto di equilibrio tra l’esigenza di assicurare (almeno) i livelli essenziali di assistenza sanitaria e quella di garantire una più efficiente ed efficace spesa pubblica, anch’essa funzionale al perseguimento dell’interesse pubblico del settore. (Precedenti: S. 176/2023; S. 76/2023 - mass. 45477; S. 94/2009).

L’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992, nello stabilire le tariffe massime delle prestazioni sanitarie rientranti nei LEA (assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del SSN), nonché gli importi tariffari fissati dalle singole regioni (che, se di misura superiore alle prime, restano a carico dei relativi bilanci), e nel prevedere, per le prestazioni di assistenza sanitaria, il concerto tra il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e delle finanze volto all’adozione di un apposito decreto (c.d. “decreto tariffe”), rientra tra i principi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica, oltre che fra quelli in materia di tutela della salute. (Precedente: S. 176/2023).

 Se una disciplina, tanto più quando si configura come principio fondamentale della materia, impone uno specifico procedimento per l’adozione di un atto, anche gli interventi volti a incidere sul suo regime di efficacia o di applicabilità devono rispettare tale modello ed essere espressione del medesimo potere esercitato per adottare l’atto sul quale si incide.

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., l’art. 26 della legge reg. Puglia n. 28 del 2024, che, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, ha disposto l’immediata vigenza ed esecuzione del decreto ministeriale chiamato a definire le relative tariffe, non ancora entrate in vigore e successivamente sostituite. La disposizione impugnata dal Governo, anticipando l’operatività delle tariffe a un momento in cui le stesse non erano ancora efficaci, si pone in contrasto con l’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992, incidendo sul regime di efficacia del “decreto tariffe” da esso previsto, la cui adozione, come disposto dall’art. 64, commi 2 e 3, del d.P.C.m. LEA, condiziona l’erogazione delle prestazioni alla sua approvazione e applicabilità, al fine di trovare un punto di equilibrio tra la garanzia dei LEA e il contenimento della spesa pubblica. Né il riferimento testuale alla pubblicazione del decreto tariffe, contenuto nell’art. 64 del d.P.C.m. LEA, può essere ragionevolmente inteso come idoneo a considerare la pubblicazione quale presupposto sufficiente a determinare l’applicabilità delle tariffe di cui sia stata espressamente rinviata l’entrata in vigore, precludendo tale rinvio, in radice, l’efficacia delle relative disposizioni).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  13/11/2024  n. 28  art. 26  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte