Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Norme della Regione auton.ma Sardegna – Individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) – Attribuzione alla regione della competenza a qualificare anche le aree non idonee, anziché solo quelle idonee, come previsto dalla legislazione statale, con qualificazione delle zone residuali come ordinarie – Applicabilità della novella all’intero territorio regionale – Sottoposizione degli impianti e degli accumuli FER, indipendentemente dalla loro collocazione, ai requisiti previsti dalla novella medesima e alle altre prescrizioni regionali di natura territoriale, urbanistica, edilizia e paesaggistica – Ammissibilità di interventi di rifacimento, ricostruzione e potenziamento, relativi a impianti già realizzati e in esercizio in aree non idonee, solo in assenza di aumento della superficie occupata, o di specifici parametri inerenti all’altezza in caso di impianti eolici, ferme restando la qualificazione delle aree ordinarie e le prescritte verifiche di compatibilità paesaggistica – Denunciata lesione dei principi, anche eurounitari, di decarbonizzazione e massima diffusione degli impianti FER vòlti alla protezione ambientale e al contrasto al cambiamento climatico, uguaglianza, ragionevolezza, certezza del diritto, legittimo affidamento, proporzionalità, imparzialità e buon andamento della p.a., della libertà di iniziativa economica, della competenza legislativa concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, nonché eccedenza dalle competenze statutarie – Carenza integrale di motivazione – Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 094007).
È dichiarata la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Sardegna, sez. prima e seconda, in riferimento, complessivamente, agli artt. 3, 9, 41, 97, 11 e 117, commi primo, in relazione ai principi espressi dalla direttiva 2018/2001/UE e dal regolamento n. 2018/1999/UE, come modificati dalla direttiva 2023/2413/UE e dal regolamento n. 2021/1119/UE, e terzo, Cost., dell’art. 1, commi 1, 2, 6 e 8, nonché degli Allegati A, B, C, D, E e G della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, nella parte in cui, complessivamente, prevedono: i) la competenza della regione a definire, per l’installazione di impianti FER, anche le aree non idonee, anziché solo quelle idonee, con qualificazione delle aree residuali come ordinarie; ii) l’applicazione della novella all’intero territorio regionale, comprese le aree e le superfici sulle quali insistono impianti FER in corso di valutazione ambientale e di procedimenti autorizzatori di competenza statale e regionale; iii) la sottoposizione di impianti e accumuli FER, indipendentemente dalla loro collocazione, ai requisiti dettati dalla novella medesima e alle altre prescrizioni regionali di natura territoriale, urbanistica, edilizia e paesaggistica; iv) l’ammissibilità di interventi di rifacimento, integrale ricostruzione e potenziamento, relativi a impianti già realizzati e in esercizio in aree non idonee, solo in assenza di aumento della superficie occupata o, in caso di impianti eolici, di specifici parametri inerenti all’altezza, ferma restando la qualificazione delle aree ordinarie e il rispetto della verifica di compatibilità paesaggistica di cui alle norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico regionale. Le questioni non sono sorrette da un apparato motivazionale idoneo a poterne articolare il benché minimo motivo di censura.