Sanità pubblica - Livelli essenziali di assistenza (LEA) -Remunerazione del sistema a tariffa finalizzata a bilanciare le esigenze di controllo della spesa - Necessario rispetto, a tal fine, del procedimento delineato dal legislatore, secondo il principio fondamentale di cui all'art. 8-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992 - Ricomprensione al suo interno degli interventi attuativi, volti a definirne il regime di efficacia e applicabilità (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di norma della Regione Puglia che, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, ha disposto l'immediata vigenza ed esecuzione del "decreto tariffe", previsto dalla normativa statale per i LEA, non ancora entrate in vigore e successivamente sostituite). (Classif. 231006).
La remunerazione in base al sistema “a tariffa” delle prestazioni sanitarie rientranti nei LEA persegue lo scopo di ottenere un maggiore controllo della spesa, programmata e suddivisa tra i diversi soggetti erogatori, grazie alla fissazione di volumi massimi delle prestazioni erogabili; la loro definizione è stabilita all’esito di un complesso procedimento, teso a realizzare un ragionevole punto di equilibrio tra l’esigenza di assicurare (almeno) i livelli essenziali di assistenza sanitaria e quella di garantire una più efficiente ed efficace spesa pubblica, anch’essa funzionale al perseguimento dell’interesse pubblico del settore. (Precedenti: S. 176/2023; S. 76/2023 - mass. 45477; S. 94/2009).
L’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992, nello stabilire le tariffe massime delle prestazioni sanitarie rientranti nei LEA (assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del SSN), nonché gli importi tariffari fissati dalle singole regioni (che, se di misura superiore alle prime, restano a carico dei relativi bilanci), e nel prevedere, per le prestazioni di assistenza sanitaria, il concerto tra il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e delle finanze volto all’adozione di un apposito decreto (c.d. “decreto tariffe”), rientra tra i principi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica, oltre che fra quelli in materia di tutela della salute. (Precedente: S. 176/2023).
Se una disciplina, tanto più quando si configura come principio fondamentale della materia, impone uno specifico procedimento per l’adozione di un atto, anche gli interventi volti a incidere sul suo regime di efficacia o di applicabilità devono rispettare tale modello ed essere espressione del medesimo potere esercitato per adottare l’atto sul quale si incide.
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., l’art. 26 della legge reg. Puglia n. 28 del 2024, che, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, ha disposto l’immediata vigenza ed esecuzione del decreto ministeriale chiamato a definire le relative tariffe, non ancora entrate in vigore e successivamente sostituite. La disposizione impugnata dal Governo, anticipando l’operatività delle tariffe a un momento in cui le stesse non erano ancora efficaci, si pone in contrasto con l’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992, incidendo sul regime di efficacia del “decreto tariffe” da esso previsto, la cui adozione, come disposto dall’art. 64, commi 2 e 3, del d.P.C.m. LEA, condiziona l’erogazione delle prestazioni alla sua approvazione e applicabilità, al fine di trovare un punto di equilibrio tra la garanzia dei LEA e il contenimento della spesa pubblica. Né il riferimento testuale alla pubblicazione del decreto tariffe, contenuto nell’art. 64 del d.P.C.m. LEA, può essere ragionevolmente inteso come idoneo a considerare la pubblicazione quale presupposto sufficiente a determinare l’applicabilità delle tariffe di cui sia stata espressamente rinviata l’entrata in vigore, precludendo tale rinvio, in radice, l’efficacia delle relative disposizioni).