Reati e pene - Reati contro il patrimonio - Deturpamento o imbrattamento di cose altrui aggravato - Regime di procedibilità - Procedibilità di ufficio - Denunciata manifesta irrazionalità rispetto al reato di danneggiamento, perseguibile a querela - Richiesta di intervento precluso alla Corte costituzionale - Inammissibilità della questione. (Classif. 210034).
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata in via subordinata dal Tribunale di Firenze, prima sez. pen., in composizione monocratica, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 639, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede la procedibilità d’ufficio del reato di deturpamento o imbrattamento di cose altrui, aggravato ai sensi del secondo comma, anziché la perseguibilità a querela della persona offesa, come previsto per il danneggiamento. Analogamente alla disciplina sostanziale, anche sul piano procedurale un intervento della Corte sarebbe precluso dal consolidamento normativo di una fattispecie unitaria che si riferisce ad aspetti patrimoniali inerenti a una pluralità di beni, a fronte della quale sarebbe necessario un complessivo riassetto che determinerebbe il superamento dei limiti del controllo di legittimità costituzionale.