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Massima n. 47350
Sentenza 4/2026 pres. AMOROSO, rel. BUSCEMA
Regioni (competenza concorrente) – Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario – Norme della Regione Puglia – Principi contabili stabiliti dal d.lgs. n. 118 del 2011 e applicati al settore sanitario – Natura – Principi fondamentali della materia – Finalità – Tutela dell’unità economica della Repubblica – Garanzia del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti che gestiscono la spesa finanziata con risorse destinate al SSN – In particolare: necessità di esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite regionali nel finanziamento del SSR – Ratio – Tutela della trasparenza e dell’integrità dei fondi destinati ai LEA – Possibile utilizzo di risorse afferenti al “perimetro sanitario” per la copertura di spese non destinate a finanziare prestazioni sanitarie – Esclusione (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disposizione della Regione Puglia che dispone, per la copertura dei costi relativi ad attività di promozione della realtà virtuale nei nuovi corsi di laurea in medicina e chirurgia e nelle professioni sanitarie, l’utilizzazione di risorse afferenti al cosiddetto perimetro sanitario). (Classif. 217005).
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Massima n. 47245
Sentenza 3/2026 pres. AMOROSO, rel. BUSCEMA
Reati e pene – Rapina – Divieto di equivalenza o di prevalenza della circostanza attenuante della lieve entità del fatto con quella, aggravante, di averlo commesso all’interno di mezzi di trasporto pubblico – Denunciata violazione dei principi di proporzionalità e finalità rieducativa della pena – Insussistenza – Non fondatezza delle questioni. (Classif. 210033).
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Massima n. 47244
Sentenza 3/2026 pres. AMOROSO, rel. BUSCEMA
Reati e pene - Concorso di circostanze - Deroghe al regime ordinario - Discrezionalità del legislatore, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o arbitrio - Possibilità di un diverso ordine al gioco delle circostanze per la protezione di beni costituzionalmente tutelati. (Classif. 210012).
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Massima n. 47219
Sentenza 2/2026 pres. AMOROSO, rel. PETITTI
Processo penale - Parte civile - Condanna in primo grado, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile - Successiva estinzione del reato per prescrizione in fase di impugnazione, con conseguente statuizione del giudice di appello o di Cassazione limitata agli effetti civili - Possibilità di rinviare tali questioni ad altro giudice o sezione civile competente, con utilizzo delle prove acquisite nel processo penale ed, eventualmente, civile - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di finalità rieducativa della pena - Carenza di motivazione in ordine al parametro evocato, anche in relazione al principio convenzionale di presunzione di innocenza - Inammissibilità della questione. (Classif. 199018).
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Massima n. 47218
Sentenza 2/2026 pres. AMOROSO, rel. PETITTI
Processo penale – Parte civile – Condanna in primo grado, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile – Successiva estinzione del reato per prescrizione in fase di impugnazione, con conseguente statuizione del giudice di appello o di Cassazione limitata agli effetti civili – Interpretazione del diritto vivente secondo cui, ove nel corso del giudizio di appello maturi la prescrizione del reato, il giudice non può limitarsi a rilevare la causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili, ma è comunque tenuto a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito – Denunciata violazione del principio convenzionale e unionale di presunzione di innocenza, nonché dei criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021 – Insussistenza – Non fondatezza delle questioni. (Classif. 199018).
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Massima n. 47217
Sentenza 2/2026 pres. AMOROSO, rel. PETITTI
Processo penale – Parte civile – Condanna in primo grado, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile – Successiva estinzione del reato per prescrizione in fase di impugnazione, con conseguente statuizione del giudice di appello o di Cassazione limitata agli effetti civili – Possibilità di rinviare tali questioni ad altro giudice o sezione civile competente, con utilizzo delle prove acquisite nel processo penale ed, eventualmente, civile – Omessa previsione – Denunciata violazione dei principi, anche convenzionali e unionali, di eguaglianza, ragionevolezza, presunzione di innocenza, garanzia della ragionevole durata del giudizio di responsabilità civile – Insussistenza – Non fondatezza delle questioni. (Classif. 199018).
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Massima n. 47216
Sentenza 2/2026 pres. AMOROSO, rel. PETITTI
Reati e pene – Prescrizione – Istituto di natura sostanziale che incide sulla punibilità della persona – Differenziazione dall’improcedibilità, che agisce sul versante processuale dell’azione penale, precludendo l’esame del merito. (Classif. 210030).
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Massima n. 47215
Sentenza 2/2026 pres. AMOROSO, rel. PETITTI
Eguaglianza (principio di) - In genere - Incidenza del fluire del tempo sulla possibile differenziazione tra situazioni analoghe - Discrezionalità del legislatore nello stabilire la successione di leggi processuali nel tempo, sindacabile solo per manifeste irragionevolezza o arbitrarietà. (Classif. 092001).
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Massima n. 47214
Sentenza 2/2026 pres. AMOROSO, rel. PETITTI
Pronunce della Corte costituzionale – In genere – Possibilità di revirement – Condizioni – Ragioni di particolare cogenza, come mutamenti normativi o giurisprudenziali, anche sovranazionali, che rendono non più sostenibili le soluzioni precedenti. (Classif. 204001).
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Massima n. 47195
Sentenza 1/2026 pres. AMOROSO, rel. PATRONI GRIFFI
Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione di alloggi - Criteri - Centralità della condizione di stato di bisogno - Ulteriore requisito della radicalità sul territorio del richiedente - Illegittimità della prevalenza del secondo sul primo (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disposizione della Regione Toscana che, nel disciplinare i criteri per la formazione delle graduatorie per accedere all'ERP, assegna punteggi eccessivi alla storicità di presenza nel territorio). (Classif. 091002).