Sentenza 57/2026 (ECLI:IT:COST:2026:57)
Massima numero 47466
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattore D'ALBERTI
Udienza Pubblica del  10/03/2026;  Decisione del  10/03/2026
Deposito del 27/04/2026; Pubblicazione in G. U. 29/04/2026
Massime associate alla pronuncia:  47461  47462  47463  47464  47465


Titolo
Paesaggio – Piano paesaggistico regionale – Funzione ricognitiva del territorio, finalizzata anche a un uso sostenibile del suolo, attraverso l’individuazione di misure adeguate – Necessario inserimento, al suo interno, delle aree protette ope legis – Irrevocabilità dei provvedimenti di vincolo limitata alle ipotesi di trasfusione nel piano, in ragione dell’integrazione di diversi momenti di tutela (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di norma della Regione Piemonte che riperimetra due aree naturali protette in modo unilaterale e peggiorativo rispetto agli standard di tutela statali, pur in presenza di un piano già approvato). (Classif. 170009).

Testo

Il piano paesaggistico ha la funzione di strumento di ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, non solo ai fini della salvaguardia e valorizzazione dei beni paesaggistici, ma anche nell’ottica dello sviluppo sostenibile e dell’uso consapevole del suolo, in modo da consentire l’individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio. Esso contiene anche i singoli provvedimenti di vincolo, nella logica di un sistema integrato: infatti, solo in ragione dell’integrazione fra momenti diversi di una medesima vicenda di tutela – per cui il piano che sopraggiunge non può che prendere atto dei previgenti provvedimenti di vincolo – si giustifica l’irrevocabilità della disciplina contenuta nei predetti provvedimenti. (Precedenti: S. 115/2023 - mass. 45614; S. 135/ 2022 - mass. 44993; S. 172/2018 - mass. 40159).

Nell’elaborazione del piano paesaggistico, le aree protette ope legis, tra cui i parchi naturali e le riserve regionali, sono oggetto di ricognizione, vale a dire che costituiscono un dato di fatto da cui la pianificazione paesaggistica non può prescindere. (Precedente: S. 115/2023 - mass. 45614).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 135, comma 1, 142, comma 1, lett. f, e 143, comma 2, cod. beni culturali, l’art. 50 della legge reg. Piemonte n. 9 del 2025, che modifica la legge reg. Piemonte n. 19 del 2009, sostituendo la cartografia relativa al Parco naturale del Monte Fenera e all’area contigua della fascia fluviale del Po piemontese. La disposizione impugnata dal Governo interviene unilateralmente e in senso peggiorativo sugli standard di tutela ambientale stabiliti nel PPR già approvato, senza rispettare la prescritta co-pianificazione, in contrasto con le prescrizioni del cod. beni culturali che, attraverso la partecipazione degli organi ministeriali ai procedimenti in materia, mirano a garantire l’effettiva e uniforme tutela dell’ambiente, nonché sottraendo le predette aree alla tutela paesaggistica che lo stesso codice impone).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Piemonte  08/07/2025  n. 9  art. 50  co. 1

legge della Regione Piemonte  29/06/2009  n. 19  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 9

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 135    co. 1  

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 142    co. 1  lett. f)

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 143    co. 2