Disabilità - In genere - Condizione giuridica della persona con disabilità - Confluenza di un complesso di valori ispiratori dei principi costituzionali - Fondamento - Garanzia, anche basata su principi eurounitari e internazionali, della dignità della persona e del fondamentale diritto alla salute - Dovere del legislatore di intervenire a sostegno delle persone che versino in tale situazione - Trattamenti peggiorativi - Esclusione (nel caso di specie: non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della disposizione che regola l'iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio sanitario nazionale, non includendo espressamente il cittadino straniero titolare del permesso di soggiorno per residenza elettiva derivante dalla conversione, in forza del sopravvenuto conseguimento del diritto alla pensione di inabilità civile, del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di famiglia). (Classif. 085001).
La condizione giuridica della persona con disabilità si pone al crocevia di un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale, basandosi la salvaguardia dei suoi diritti sulla garanzia della dignità della persona e del fondamentale diritto alla salute. Analoghi principi, rivolti alla tutela delle persone più fragili, ispirano anche disposizioni eurounitarie e internazionali. Pertanto, il legislatore è tenuto all’adozione di interventi di sostegno delle persone che, in quanto disabili, si trovano in una situazione di particolare vulnerabilità non potendo, invece, disporre trattamenti peggiorativi. (Precedenti: S. 197/2025 - mass. 47105; S. 3/2025 - mass. 46572; S. 42/2024 - mass. 46039; S. 110/2022 - mass. 44811; S. 251/2008)
(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 13 CSE, 4 e 25 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, dell’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, censurato, in via principale, nella parte in cui non prevede l’iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN in favore dei cittadini stranieri titolari del permesso di soggiorno per residenza elettiva derivante dalla conversione, in forza del sopravvenuto conseguimento del diritto alla pensione di inabilità civile, del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, subordinato o autonomo, o per motivi di famiglia; nonché, in via subordinata, nella parte in cui prevede che i medesimi cittadini siano tenuti a pagare, al fine dell’iscrizione volontaria al SSN, una somma comunque non inferiore a euro 2.000 annui, anziché commisurata al reddito effettivo. È possibile e doveroso trarre dalla disposizione censurata, in virtù di un’interpretazione costituzionalmente orientata, una norma che, nel fare riferimento ai permessi per motivi di lavoro e per motivi familiari, consente l’iscrizione obbligatoria e gratuita anche a coloro che erano in precedenza titolari di questi stessi permessi e ne hanno poi ottenuto la conversione in quello per residenza elettiva in forza del successivo riconoscimento della pensione d’inabilità civile. Tale interpretazione, infatti, è in linea sia con la tutela delle persone con disabilità sia con l’impossibilità che il legislatore disponga, nei loro confronti, trattamenti peggiorativi. In questa prospettiva, l’omessa previsione del permesso di soggiorno per residenza elettiva, derivante da conversione, tra quelli che danno diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN ai sensi della disposizione censurata, non va letta come un’esclusione consapevole da parte del legislatore. Ciò in ragione sia di una considerazione sistematica dell’ordinamento – non essendo previsti, al momento dell’adozione della disposizione, né il permesso per residenza elettiva né la conversione in quest’ultimo degli altri permessi di soggiorno – sia della sua evoluzione, convergendo i principi costituzionali, unionali e internazionali sull’imprescindibile tutela dei diritti delle persone più fragili e vulnerabili).