Sentenza 96/2026 (ECLI:IT:COST:2026:96)
Massima numero 47642
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del  23/03/2026;  Decisione del  23/03/2026
Deposito del 05/06/2026; Pubblicazione in G. U. 10/06/2026
Massime associate alla pronuncia:  47641


Titolo
Reati e pene – In genere – Regime di procedibilità – Ampia discrezionalità del legislatore – Limite – Manifesta irragionevolezza – Necessario bilanciamento di interessi nella scelta del regime dei singoli reati – Possibilità che quello a querela persegua gli obiettivi della deflazione processuale e delle soluzioni conciliative – Crescente favor per quest’ultimo – Condizioni – Fatto di non particolare gravità e assenza di vulnerabilità della vittima (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sul regime di procedibilità d’ufficio e non a querela della persona offesa per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio). (Classif. 210001).

Testo

Le scelte sanzionatorie del legislatore possono essere sindacate dalla Corte costituzionale soltanto entro i limiti della manifesta irragionevolezza, standard che vige, più in particolare, anche rispetto alle scelte relative al regime di procedibilità dei singoli reati. (Precedenti: S. 248/2020 - mass. 42728; S. 190/2020 - mass. 43265; S. 155/2019; S. 40/2019 - mass. 42186; S. 222/2018 - mass. 40938; S. 236/2016 - mass. 39108; O. 178/2003 - mass. 27772)

La scelta del regime di procedibilità per il perseguimento dei reati presuppone complessi bilanciamenti di interessi non essendo necessariamente connessa alla maggiore o minore gravità del reato ma potendo correlarsi anche alla particolarità della fattispecie e del bene offeso dalla condotta criminosa; l’opzione per la perseguibilità a querela non discende, infatti, inevitabilmente dal carattere disponibile del diritto tutelato dalla norma penale e dalla natura meramente privatistica dell’interesse offeso. (Precedenti: S. 220/2015; S. 7/1987 - mass. 4011, O. 91/2001; O. 27/1971 - mass. 5415).

Le molteplici ragioni sottese alla scelta del legislatore di prevedere la procedibilità a querela per delitti che offendano diritti individuali possono individuarsi sia in funzione di obiettivi di deflazione processuale, connessi al principio della ragionevole durata del processo, sia nell’ottica di favorire soluzioni conciliative e riparatorie, in grado di soddisfare il giusto bisogno di tutela della vittima senza dover necessariamente pervenire all’esito della condanna e dell’inflizione della pena. (Precedente: O. 106/2024).

Il favor crescente del legislatore per il regime di procedibilità a querela per i delitti che offendono diritti individuali è limitato alle ipotesi in cui il fatto non sia di particolare gravità e la vittima non versi in condizioni di vulnerabilità, che potrebbero viziarne la capacità di decidere liberamente se presentare querela o rimettere quella già presentata. (Precedenti: S. 9/2025 - mass. 46634; O. 106/2024).

(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Varese, sez. pen., in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell’art. 570-bis cod. pen., nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela della persona offesa per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio. L’opzione legislativa per la procedibilità d’ufficio del reato in esame – in linea con quanto già deciso dalla Corte costituzionale in merito all’art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970, il cui contenuto è stato trasfuso nella disposizione censurata – non è viziata da manifesta irrazionalità; da un lato, infatti, i riferimenti ai reati di furto e furto pluriaggravato che, se commessi in danno del coniuge legalmente separato, sono procedibili d’ufficio, non sono idonei a fungere da tertia comparationis né a far emergere una distonia di sistema, considerata la loro eterogeneità, già solo sotto il profilo della diversità dei beni giuridici tutelati; dall’altro lato, anche il contesto familiare in cui si manifestano le condotte incriminate esclude l’irragionevolezza della disciplina censurata dal momento che le potenziali condizioni di particolare vulnerabilità della vittima del reato ben potrebbero incidere negativamente sulle sue scelte in ordine alla presentazione della querela o alla sua rimessione. Spetta, in ogni caso, al legislatore il superamento della natura frammentaria e disarmonica ancora presente nel sistema delle incriminazioni relative ai rapporti familiari). (Precedenti: S. 9/2025 - mass. 46634; S. 220/2015 - mass. 38588; S. 325/1995 - mass. 22248, 22249; O. 423/1999 - mass. 25002; O. 209/1997).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte