Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Soggetti legittimati - Legittimazione attiva del Senato della Repubblica - Legittimazione passiva del Tribunale di Modena - Sussistenza (nel caso di specie: ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato della Repubblica nei confronti del Tribunale di Modena, in relazione al provvedimento da questo assunto senza autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare, che ha dichiarato inter alia l'utilizzabilità delle videoregistrazioni effettuate occultamente da A. B., aventi a oggetto conversazioni intercorse in presenza tra quest'ultimo e l'allora senatore Carlo Amedeo Giovanardi e, per telefono, tra questi e soggetti terzi). (Classif. 114003).
Il Senato della Repubblica è legittimato ad essere parte del conflitto di attribuzione, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che esso impersona, in relazione all’applicabilità della prerogativa di cui all’art. 68, terzo comma, Cost. (Precedenti: O. 191/2023 - mass. 45795; O. 62/2023 - mass. 45460; O. 261/2022 - mass. 45197; O. 276/2008 - mass. 32704; O. 275/2008 - mass. 32703).
Deve essere riconosciuta la legittimazione passiva del Tribunale di Modena, in quanto organo giurisdizionale collocato in una posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare in via definitiva, per il procedimento di cui è investito, la volontà del potere cui appartiene. (Precedenti: O. 191/2023 - mass. 45795; O. 62/2023 - mass. 45460; O. 69/2020 - mass. 43150; O. 25/2013 - mass. 36921).
(Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso, dal Senato per violazione dell’art. 68, terzo comma, Cost., nei confronti del Tribunale di Modena, in relazione al provvedimento da questo assunto con ordinanza collegiale del 13 settembre 2024, con il quale, senza autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare, ha dichiarato inter alia l’utilizzabilità delle videoregistrazioni effettuate occultamente, nelle date del 12 e 19 luglio del 2014, nonché del 18 ottobre del 2014, da A. B., aventi a oggetto conversazioni intercorse in presenza tra quest’ultimo e l’allora senatore Carlo Amedeo Giovanardi e, per telefono, tra questi e soggetti terzi. Sotto il profilo soggettivo, va riconosciuta la legittimazione del Senato della Repubblica a promuovere conflitto e quella del Tribunale di Modena, ad esserne parte. Sotto il profilo oggettivo, sussiste la materia del contendere, in quanto il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantite dall’art. 68, terzo comma, Cost., il quale richiede l’autorizzazione della Camera di appartenenza per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, ovvero per utilizzarle in giudizio).