Fallimento e procedure concorsuali – In genere – Società semplice – Inopponibilità ai soci illimitatamente responsabili dell’accertamento della loro fallibilità, indirettamente effettuato nel giudizio sul fallimento della società, nel quale gli stessi, benché palesi, non sono stati convocati dal giudice – Omessa previsione – Denunciata irragionevole e sproporzionata lesione del diritto di difesa – Interpretazione adeguatrice – Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni. (Classif. 102001).
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Matera, sez. fallimentare, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 147 legge fallimentare, come sostituito dall’art. 131 del d.lgs. n. 5 del 2006, nella parte in cui non prevede l’inopponibilità ai soci illimitatamente responsabili di una società semplice dell’accertamento della loro fallibilità, indirettamente effettuato nel giudizio sul fallimento della società, nel quale i soci, benché palesi, non sono stati convocati. Della disposizione censurata è possibile un’interpretazione adeguatrice orientata alla conformità ai parametri evocati, senza che si determini una violazione del diritto di difesa né del contradditorio. Da un lato, infatti, il fallimento in estensione riguarda soltanto i soci illimitatamente responsabili di società in nome collettivo, in accomandita semplice e in accomandita per azioni, quelle che possono effettuare attività commerciale; dall’altra, tuttavia, qualora quest’ultima sia effettuata da una società semplice – o da una società semplice agricola della quale si accerti il carattere prevalente delle attività di commercializzazione rispetto a quelle agricole – le stesse vengono assoggettate alla disciplina delle società in nome collettivo, sicché l’ente non è più esente dal fallimento e i suoi soci illimitatamente responsabili sono esposti al fallimento in estensione. Ne consegue che ove l’art. 147, terzo comma, legge fallimentare, nel disciplinare quest’ultimo, prescrive che il giudice convochi i soci illimitatamente responsabili prima di dichiarare il loro fallimento, deve interpretarsi nel senso che gli stessi devono essere stati convocati non solo nel giudizio in cui viene dichiarato il loro fallimento, ma anche in quello che accerta, per ragioni sostanziali, la fallibilità dell’ente, che costituisce presupposto della loro fallibilità: i soci palesi di una società semplice hanno, pertanto, diritto a essere convocati nel giudizio sul fallimento della società, che indirettamente accerta la loro fallibilità sostanziale, anche se nel medesimo giudizio non è stato chiesto il loro fallimento in estensione. In mancanza, l’accertamento della loro fallibilità non è opponibile nel giudizio di cui all’art. 147 della legge fallimentare, salvo che, di fatto, abbiano già esercitato rispetto a tale accertamento il loro diritto di difesa. (Precedenti: S. 110/1972 - mass. 6169; S. 142/1970 - mass. 5210).