Sentenza 88/2025 (ECLI:IT:COST:2025:88)
Massima numero 46793
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del  07/05/2025;  Decisione del  07/05/2025
Deposito del 26/06/2025; Pubblicazione in G. U. 02/07/2025
Massime associate alla pronuncia:  46790  46791  46792


Titolo
Procedimento amministrativo - Discrezionalità amministrativa - Annullamento d'ufficio in autotutela - Termine per l'esercizio del potere - Fissazione in un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dall'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici - Applicazione del termine anche per le autorizzazioni che incidono sulla tutela del patrimonio storico e artistico nazionale - Denunciata irragionevolezza, violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, nonché della tutela del patrimonio culturale nazionale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 193002).

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato, sez. sesta, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 9, primo e secondo comma, e 97, secondo comma, Cost., dell’art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, nella parte in cui stabilisce il termine finale di un anno per l’esercizio del potere di annullamento di ufficio anche con riguardo alle autorizzazioni che incidono sulla tutela del patrimonio storico e artistico nazionale. La previsione del termine finale fisso per l’esercizio del potere di annullamento degli atti autorizzatori, senza eccezioni (o distinguo) per gli interessi culturali, non risulta manifestamente irragionevole e lesiva dell’interesse culturale protetto dall’art. 9 Cost. La disposizione censurata prevede, infatti, una regolazione della dialettica degli interessi in gioco il cui punto di equilibrio è dato dalla “variabile tempo”, secondo la dinamica a triplice livello configurata dall’art. 21-nonies nel suo complesso. Ciò risponde ragionevolmente alla scelta che, al fluire di un congruo tempo predeterminato, abbiano automatica prevalenza altri interessi di rilievo costituzionale. Deve ancora escludersi che il limite temporale del potere di autotutela leda il principio di buon andamento, potendone piuttosto costituire attuazione, sin tanto che rispetti il principio di legalità sostanziale e dunque le forme di esercizio e i limiti cui è soggetto, i quali sono preordinati anche alla migliore soddisfazione dello stesso interesse primario. A ciò va aggiunto che il termine estintivo del potere di annullamento influisce sulla qualità dello stesso processo decisionale di primo grado: la limitazione della potestà di autotutela incentiva gli organi competenti alla attenta valutazione e ponderazione degli interessi già in primo grado; valutazione che potrebbe essere meno meditata nella consapevolezza di avere una seconda chance di intervento, tramite un contrarius actus, rispetto a quello originariamente assunto in via illegittima, senza limiti temporali predeterminati. (Precedenti: S. 209/2023 - mass. 45850; S. 258/2022 - mass. 45261; S. 45/2019 - mass. 41237; S. 181/2017 - mass. 40314; S. 191/2005 - mass. 29394; S. 196/2004 - mass. 28574).



Atti oggetto del giudizio

legge  07/08/1990  n. 241  art. 21  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 9  co. 1

Costituzione  art. 9  co. 2

Costituzione  art. 97  co. 2

Altri parametri e norme interposte