Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Concessioni demaniali marittime - Affidamento - Disciplina afferente sia a competenze legislative regionali sia alla competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Conseguente impossibilità delle regioni di incidere sulle modalità di scelta del contraente e sull'assetto concorrenziale del mercato - Intervento regionale nel caso di inerzia del legislatore - Esclusione (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizioni della Regione Toscana che individuano principi e criteri direttivi per lo svolgimento delle procedure selettive di affidamento delle concessioni demaniali marittime, e prevedono un criterio di premialità per la valutazione dei concorrenti nonché criteri e modalità per la determinazione dell'indennizzo a favore del concessionario uscente). (Classif. 078003).
La disciplina concernente le concessioni su beni demaniali marittimi investe diversi ambiti materiali afferenti sia a competenze legislative delle regioni – cui sono conferite anche le competenze amministrative afferenti al rilascio, di regola, esercitate dai comuni – che dello Stato. I criteri e le modalità di affidamento delle concessioni demaniali marittime debbono, in particolare, osservare i principi della libera concorrenza recati dalla normativa statale e dell’Unione europea, con conseguente loro attrazione nella competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., limite insuperabile dalle concorrenti competenze regionali. Quest’ultimo non può, tuttavia, ritenersi così pervasivo da impedire alle regioni ogni spazio di intervento purché la normativa non influisca sulle modalità di scelta del contraente e non incida sull’assetto concorrenziale dei mercati. (Precedenti: S. 206/2024 - mass. 46566; S. 109/2024 - mass. 46221; S. 36/2024 - mass. 46051 e 46052; S. 46/2022 - mass. 44603; S. 10/2021 - mass. 43447; S. 222/2020 - mass. 42584; S. 161/2020 - mass. 43313; S. 86/2019 - mass. 42663; S. 221/2018 - mass. 40725; S. 118/2018 - mass. 40225; S. 109/2018 - mass. 41115; S. 157/2017 - mass. 41245; S. 40/2017 - mass. 39657).
È da escludere che le regioni possano legittimamente intervenire nel campo delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative in ragione della lamentata situazione di inerzia del legislatore statale o per tutelare l’affidamento e la certezza del diritto degli operatori locali ovvero in ragione della “cedevolezza invertita”, poiché l’intervento che le regioni possono anticipare nell’inerzia del legislatore statale attiene pur sempre (e soltanto) a materie di loro competenza concorrente. (Precedenti: S. 222/2020 - mass. 42584; S. 1/2019 - mass. 40214; S. 118/2018 - mass. 40225).
(Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e, Cost., gli artt. 1, 2, commi 3 e 4, 3 e 4 della legge reg. Toscana n. 30 del 2024 che, modificando la legge reg. Toscana n. 31 del 2016, disciplinano le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative incidendo sul loro assetto concorrenziale. Le disposizioni regionali impugnate dal Governo violano la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza dal momento che, rispettivamente individuano, all’art. 1, inserendoli nel preambolo della legge modificata, i principi e criteri direttivi per lo svolgimento delle procedure selettive; introducono, all’art. 2, un criterio di premialità per la valutazione dei concorrenti – l’essere micro, piccolo o medio operatore turistico-balneare – nonché criteri e modalità per la determinazione dell’indennizzo a favore del concessionario uscente, potenziale disincentivo alla partecipazione al concorso; attribuiscono, all’art. 3, alla Giunta il potere di approvare linee guida per la determinazione di tale indennizzo; cade infine anche l’art. 4, privo di autonoma rilevanza e significatività, in quanto disposizione meramente accessoria e strumentale rispetto a quelle oggetto della declaratoria). (Precedente: S. 127/2023 - mass. 45665).