Sentenza 4/2026 (ECLI:IT:COST:2026:4)
Massima numero 47350
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  05/11/2025;  Decisione del  05/11/2025
Deposito del 22/01/2026; Pubblicazione in G. U. 28/01/2026
Massime associate alla pronuncia:  47351  47352  47353  47354


Titolo
Regioni (competenza concorrente) – Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario – Norme della Regione Puglia – Principi contabili stabiliti dal d.lgs. n. 118 del 2011 e applicati al settore sanitario – Natura – Principi fondamentali della materia – Finalità – Tutela dell’unità economica della Repubblica – Garanzia del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti che gestiscono la spesa finanziata con risorse destinate al SSN – In particolare: necessità di esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite regionali nel finanziamento del SSR – Ratio – Tutela della trasparenza e dell’integrità dei fondi destinati ai LEA – Possibile utilizzo di risorse afferenti al “perimetro sanitario” per la copertura di spese non destinate a finanziare prestazioni sanitarie – Esclusione (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disposizione della Regione Puglia che dispone, per la copertura dei costi relativi ad attività di promozione della realtà virtuale nei nuovi corsi di laurea in medicina e chirurgia e nelle professioni sanitarie, l’utilizzazione di risorse afferenti al cosiddetto perimetro sanitario). (Classif. 217005).

Testo

I principi contabili generali stabiliti dal d.lgs. n. 118 del 2011 e applicati per il settore sanitario costituiscono principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica; gli stessi sono finalizzati alla tutela dell’unità economica della Repubblica nella prospettiva di garantire che gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con risorse destinate al Servizio sanitario nazionale concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

L’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, principio fondamentale della materia del coordinamento della finanza pubblica, richiede alle regioni di garantire, nell’ambito del bilancio, un’esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio SSR, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di programmazione finanziaria sanitaria; ciò al fine di evitare opacità contabili e indebite distrazioni dei fondi destinati alla garanzia dei LEA. Tale disposizione stabilisce, pertanto, condizioni indefettibili nell’individuazione e nell’allocazione delle risorse inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni. (Precedenti: S. 169/2024 - mass. 46424; S. 68/2024; S. 1/2024; S. 197/2019 - mass. 41883).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, l’art. 98, comma 5, della legge reg. Puglia n. 42 del 2024 che stanzia 150 mila euro per finanziare interventi di promozione della realtà virtuale nei nuovi corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e nelle professioni sanitarie. La disposizione impugnata dal Governo, nel prevedere l’utilizzazione di risorse afferenti al “perimetro sanitario” per la copertura di spese che, pure indirizzate a lodevoli attività divulgative e didattiche, non sono destinate, nemmeno indirettamente, a finanziare prestazioni sanitarie, si pone in contrasto con il principio fondamentale della materia del coordinamento della finanza pubblica dell’esatta perimetrazione delle spese sanitarie. Ove la Regione intenda realizzare gli interventi previsti dovrà reperire le risorse per la loro copertura riducendo spese diverse da quelle sanitarie).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  31/12/2024  n. 42  art. 98  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  23/06/2011  n. 118  art. 20