Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Legittimati all'intervento nel giudizio incidentale - Rappresentante istituzionale di soggetti interessati alla questione - Esclusione - Conversione dell'atto di intervento inammissibile in una manifestazione dell'opinio di amicus curiae - Esclusione (nel caso di specie: inammissibilità degli interventi di Circolo Trentino di San Paolo del Brasile e Circolo Domus Sardinia). (Classif. 111002).
Non vale a legittimare l’intervento la funzione di rappresentanza istituzionale che l’interveniente eventualmente svolga a favore di soggetti i cui interessi siano implicati nella questione, tanto più a fronte della introduzione dell’art. 6 delle Norme integrative, che consente alle formazioni sociali senza scopo di lucro e ai soggetti istituzionali portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità di presentare un’opinione scritta in qualità di amici curiae, salvo che sussista un nesso con lo specifico rapporto giuridico dedotto in giudizio. (Precedenti: S. 144/2024; O. 37/2020 - mass. 41582);
Non risulta possibile convertire l’atto di intervento in opinio dell’amicus curiae, posto che questa Corte ha affermato che le significative differenze tra i due istituti, quanto a presupposti e modalità processuali, non ne consentono la compresenza nello stesso atto, in via alternativa o subordinata, neppure ove la conversione sia espressamente richiesta in via subordinata alla richiesta di intervento, il che rende tanto più impercorribile una conversione d’ufficio dell’atto. (Precedente: S. 14/2023).
(Nel caso di specie, sono dichiarati inammissibili, nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 1 della legge n. 91 del 1992, gli interventi spiegati dal Circolo Trentino di San Paolo del Brasile e dal Circolo Domus Sardinia. Gli intervenienti non sono titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. Nemmeno è sufficiente, al fine di rendere ammissibile l’intervento, la circostanza che il soggetto sia titolare di interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, o che sia parte in un giudizio analogo, ma diverso dal giudizio a quo, sul quale la decisione di questa Corte possa influire, in quanto l’accesso di un simile terzo al giudizio incidentale di legittimità costituzionale avverrebbe senza la previa verifica sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza delle questioni da parte del giudice a quo; L’intervento di terzi è ammissibile solo quando un’eventuale pronuncia di accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale produrrebbe un’immediata incidenza sulla posizione soggettiva dell’interveniente, in ragione di specifiche attribuzioni connesse alla norma censurata, condizione che non si ravvisa nel caso degli odierni intervenienti). (Precedenti: S. 66/2025; S. 144/2024; S. 140/2024; S. 135/2024 - mass. 46209; S. 156/2023 - mass. 45821; S. 136/2022; S. 98/2019 - mass.42560; S. 180/2018 - mass.40199).