Regioni (competenza esclusiva statale) - Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Natura trasversale della materia, che include competenze diverse, anche regionali, con salvaguardia di quelle statali per gli aspetti che necessitano di una disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale - Intervento del legislatore regionale limitato all'incremento, e non alla deminutio, dello standard di protezione nazionale. (Classif. 216037).
L’ambiente delinea una materia “trasversale”, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando invece allo Stato le determinazioni di tutela ambientale che rispondono a esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale. (Precedenti: S. 158/2021 - mass. 44131; S. 407/2002).
Il legislatore regionale, nell’esercizio delle sue competenze, è legittimato ad adottare interventi normativi solo nel senso dell’innalzamento dei livelli di tutela fissati dal legislatore statale, potendo adottare norme che interferiscono con la tutela ambientale solo se elevano lo standard di protezione previsto dalla legislazione nazionale, che funge da limite minimo di salvaguardia dell’ambiente. (Precedenti: S. 144/2022 - mass. 44861; S. 291/2019 - mass. 40981; S. 7/2019 - mass. 40307; S. 174/2017 - mass. 40339; S. 74/2017 - mass. 39906).