Prescrizione – In genere – Azione di responsabilità delle persone giuridiche nei confronti degli amministratori, finché sono in carica – Sospensione del relativo termine prescrizionale – Estensione alle associazioni non riconosciute e ai loro amministratori – Omessa previsione – Irragionevole disparità di trattamento e violazione del diritto di difesa – Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 186001).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l’art. 2941, primo comma, numero 7), cod. civ., nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le associazioni non riconosciute e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi. La persistenza della disciplina censurata dal Tribunale di Napoli, sez. specializzata in materia d’impresa – non suscettibile di applicazione analogica, in quanto connotata da eccezionalità – che subordina la sospensione del citato termine prescrizionale alla titolarità della personalità giuridica dell’ente determina una diversità di trattamento palesemente irragionevole delle associazioni non riconosciute sia nei confronti dell’associazione dotata di personalità giuridica sia delle società in accomandita semplice e in nome collettivo. La ratio della sospensione del decorso del termine di prescrizione – da rinvenirsi nella difficoltà dell’ente di avere piena cognizione dell’operato degli amministratori e di promuovere l’azione fintantoché gli stessi conservino una posizione di preminenza decisionale – non ha, infatti, alcuna relazione con la sussistenza o meno della personalità giuridica. Dal momento che il riconoscimento giuridico produce effetti sul piano dei rapporti esterni – e non su quelli interni fra gli amministratori e l’ente – la sospensione della prescrizione non è meno necessaria nel caso dell’associazione non riconosciuta rispetto al caso di quella dotata di personalità giuridica. L’irragionevole disparità di trattamento si determina anche nel confronto con le società in accomandita semplice e in nome collettivo, enti privi di personalità giuridica, come le associazioni non riconosciute, ma che beneficiano del meccanismo sospensivo. La censurata omissione determina, infine, un vulnus all’effettività del diritto di difesa dell’ente nei confronti degli amministratori, fintantoché essi sono in carica, dal momento che per le associazioni non riconosciute non sono contemplati strumenti di garanzia a favore dei soci). (Precedenti: S. 262/2015 - mass. 38664; S. 322/1998 - mass. 24109).