Sentenza 57/2026 (ECLI:IT:COST:2026:57)
Massima numero 47462
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattore D'ALBERTI
Udienza Pubblica del  10/03/2026;  Decisione del  10/03/2026
Deposito del 27/04/2026; Pubblicazione in G. U. 29/04/2026
Massime associate alla pronuncia:  47461  47463  47464  47465  47466


Titolo
Acque - In genere - Disposizioni statali a loro protezione (nella specie: cod. ambiente) - Finalità - Garanzia qualitativa e quantitativa delle risorse - Ricomprensione in esse anche delle norme volte alla garanzia del deflusso minimo - Riconducibilità di entrambe le ipotesi alla competenza esclusiva statale della tutela dell'ambiente (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di norma della Regione Piemonte che modifica il regime del deflusso ecologico dei corsi d'acqua a favore di un diverso sistema di calcolo, in modo unilaterale, privo di supporto scientifico e peggiorativo rispetto allo standard statale. Svuotamento di contenuto di norma a essa intimamente collegata). (Classif. 005001).

Testo

Le disposizioni sulla protezione delle acque e, in particolare, quelle contenute nel cod. ambiente, presentano finalità che attengono direttamente alla tutela delle condizioni intrinseche dei corpi idrici e che mirano a garantire determinati livelli qualitativi e quantitativi delle acque e che, come tali, vanno ricondotte alla materia di competenza legislativa esclusiva statale della tutela dell’ambiente. (Precedenti: S. 117/2020 - mass. 43473; S. 153/2019 - mass. 42415; S. 65/2019 - mass. 42340; S. 44/2019 - mass. 41734, 41735, 41737; S. 68/2018; S. 229/2017 - mass. 41300; S. 254/2009 - mass. 33865, 33867, 33870, 33871; S. 246/2009 - mass. 33759, 33760).

La garanzia del minimo deflusso vitale del corpo idrico, in quanto volta a evitare l’esaurimento della fonte, deve ritenersi concernere la “conservazione” del bene acqua e non il mero utilizzo della stessa, anche in materia di acque minerali e termali, con la conseguenza che la relativa disciplina deve considerarsi attratta nella competenza esclusiva dello Stato relativa alla tutela dell’ambiente. (Precedente: S. 28/2013 - mass. 36939).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, commi primo, in relazione al principio eurounitario di non deterioramento della qualità delle acque, e secondo, lett. s, Cost., l’art. 34, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 9 del 2025, che modifica in modo unilaterale, drasticamente peggiorativo, e privo dell’indispensabile conforto di parametri tecnico-scientifici, lo standard ambientale posto dallo Stato. La disposizione impugnata dal Governo, optando per un sistema di calcolo dinamico, con limite percentuale massimo sulla portata effettiva, anziché per il rispetto del concetto di deflusso minimo vitale ecologico, non solo causa ulteriori riduzioni di quest’ultimo, ma anche un aumento dei prelievi consentiti, in aperto contrasto con gli obiettivi di tutela ambientale che lo stesso concetto di deflusso è volto a garantire. Per effetto della declaratoria, il comma 1 della disposizione colpita, che ne differisce l’applicazione al 31 dicembre 2026, risulta integralmente svuotato di concreto contenuto precettivo).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Piemonte  08/07/2025  n. 9  art. 34  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte