Ordinanza 67/2026 (ECLI:IT:COST:2026:67)
Massima numero 47541
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattrice SANDULLI M. A.
Udienza Pubblica del  13/04/2026;  Decisione del  13/04/2026
Deposito del 30/04/2026; Pubblicazione in G. U. 06/05/2026
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Intervento nel giudizio incidentale - Condizioni - Sussistenza di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio -Possibilità, per effetto dell'ammissione a intervenire, di prendere visione e trarre copia degli atti processuali nel giudizio costituzionale (nel caso di specie: ammissibilità dell'intervento della Provincia autonoma di Bolzano nel giudizio di costituzionalità vertente su una specifica norma di attuazione dello statuto speciale). (Classif. 111002). 

Testo

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, è ammissibile l’intervento di soggetti estranei al giudizio principale soltanto quando si tratti di terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (art. 4, comma 3, delle Norme integrative vigenti prima della modifica deliberata il 12 marzo 2026) e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura, ovvero quando un’eventuale pronuncia di accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale produrrebbe un'immediata incidenza sulla posizione soggettiva dell’interveniente, in ragione di specifiche attribuzioni connesse alla norma censurata. (Precedenti: S. 199/2025; O. 85/25 - mass. 46800).

(Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile, nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 7, comma 3, del d.P.R. n. 426 del 1984, l’intervento spiegato dalla Provincia autonoma di Bolzano. Conseguentemente è accolta l’istanza per prendere visione ed estrarre copia degli atti processuali, ai sensi dell’art. 5, comma 1, delle Norme integrativa. La Provincia, anche ove non è parte nel giudizio a quo, è legittimata a intervenire nei giudizi incidentali in cui sia controversa la costituzionalità di norme di attuazione dello statuto speciale, le quali riguardano un aspetto dell'autonomia provinciale e sono adottate secondo la procedura di cui all’art. 107 dello statuto che coinvolge la stessa Provincia; del pari anche nei giudizi in via principale, indipendentemente dalla notifica del ricorso, è stato ammesso l’intervento quando la questione di legittimità costituzionale ha per oggetto una norma di attuazione dello statuto speciale riguardante specificatamente attribuzioni costituzionalmente garantite alle stesse Province autonome) (Precedenti: S. 372/2022 - mass. 27230; S. 353/2001; ordinanza allegata alla O. 192/2024; O. 479/2002 - mass. 27410; O. 277/97 - mass. 23501).



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  06/04/1984  n. 426  art. 7  co. 3

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte