Paesaggio - Pianificazione - Inderogabilità del principio di co-pianificazione dettato dalla disciplina statale, in funzione strategica ad ampio raggio - Conseguente divieto per la regione, anche ex art. 9 Cost., di introdurre in sede procedimentale modifiche in peius, contrastanti con le decisioni statali. (Classif. 170007).
La disciplina statale volta a proteggere l’ambiente e il paesaggio richiede una strategia istituzionale ad ampio raggio, che si esplica in un’attività pianificatoria estesa sull’intero territorio nazionale, affidata congiuntamente allo Stato e alle Regioni. In questa prospettiva, l’art. 135 cod. beni culturali, nel prevedere l’obbligo di elaborazione congiunta del piano paesaggistico, pone un principio inderogabile della legislazione statale, che, a sua volta, è un riflesso della necessaria impronta unitaria della pianificazione paesaggistica e mira a garantire, attraverso la partecipazione degli organi ministeriali ai procedimenti in materia, l’effettiva ed uniforme tutela dell’ambiente. (Precedenti: S. 6/2023; S. 240/2020 - mass. 43216; S. 130/2020 - mass. 43492; S. 86/2019 - mass. 42376, 42377, 42648, 42649, 42667; S. 66/2018 - mass. 40777).
In ambito paesaggistico, la regione opera sul piano procedimentale per addizione, e mai per sottrazione, nel senso che la competenza regionale può essere spesa al solo fine di arricchire il catalogo dei beni paesaggistici, in virtù della conoscenza che ne abbia l’autorità più vicina al territorio ove essi sorgono, e non già di alleggerirlo in forza di considerazioni confliggenti con quelle assunte dallo Stato: i livelli di tutela ambientale posti dal legislatore statale, infatti, potrebbero solo essere ampliati, e non derogati, in senso peggiorativo dal legislatore regionale, sicché l’abbassamento del livello di tutela del paesaggio violerebbe anche l’art. 9 Cost. (Precedenti: S. 115/2023; S. 90/2023; S. 135/2022; S. 164/2021 - mass. 44166).