Procedimento amministrativo - Discrezionalità amministrativa - Annullamento d'ufficio in autotutela - Termine per l'esercizio del potere - Fissazione in un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dall'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici - Applicazione del termine anche per le autorizzazioni che incidono sulla tutela del patrimonio storico e artistico nazionale - Denunciata violazione degli obblighi internazionali a tutela del patrimonio culturale nazionale - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 193002).
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Consiglio di Stato, sez. sesta, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 1, lett. b) e d), e 5, lett. a) e c), della Convenzione sul valore del patrimonio culturale per la società, dell’art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, nella parte in cui stabilisce il termine finale di un anno per l’esercizio del potere di annullamento di ufficio anche con riguardo alle autorizzazioni che incidono sulla tutela del patrimonio storico e artistico nazionale. Il rimettente si limita a evocare gli impegni assunti dallo Stato italiano con la indicata Convenzione; pertanto, la denuncia è priva di qualsiasi illustrazione delle ragioni per le quali la normativa censurata integrerebbe una violazione del parametro costituzionale evocato. (Precedenti: S. 112/2024 - mass. 46246; S. 198/2023 - mass. 45832; S. 108/2023 - mass. 45553).