Diritti inviolabili o fondamentali - Tutela della salute - Necessità di garantire le prestazioni essenziali in situazioni di bisogno - Effetti sul rapporto in convenzione dei medici dell'assistenza primaria - Ammissibilità di misure volte ad assicurare l'effettività del diritto fondamentale alla salute, nel quadro della responsabilità organizzativa dell'ente territoriale (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale su norma della Regione autonoma Sardegna che, al fine di assicurare le cure primarie per cittadini residenti in aree disagiate prive del medico di medicina generale, autorizza questi ultimi, anche se in quiescenza e con contratti libero professionali, ad aderire, sino al 31 dicembre 2024, a progetti di assistenza primaria e continuità assistenziale attivati dalle ASL, disponendo del ricettario). (Classif. 081002).
La disciplina del rapporto in convenzione dei medici dell’assistenza primaria deve necessariamente confrontarsi con gli effetti che essa produce nei confronti del diritto fondamentale alla tutela della salute, in attuazione dell’art. 32 Cost.: le relative prestazioni, di natura essenziale, sono necessarie a garantire la qualità e l’indefettibilità del servizio, ogniqualvolta un individuo dimorante sul territorio regionale si trovi in condizioni di bisogno rispetto alla salute. (Precedente: S. 26/2024 - mass. 46016; S. 62/2020 - mass. 43127).
Rientra nella responsabilità organizzativa dell’ente territoriale l’adozione di misure volte a dare risposta a situazioni di accertata criticità nella fruizione dei livelli essenziali di assistenza primaria, al fine di assicurare l’effettivo godimento del diritto alla salute. (Precedente: S. 124/2023 - mass. 45638).
(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. l, Cost., nonché agli artt. 3, 4 e 5, statuto spec. Sardegna, dell’art. 1, comma l, della legge reg. Sardegna n. 12 del 2024, nella parte in cui inserisce l’art. 1, comma 2-ter, della legge reg. Sardegna n. 5 del 2023 e, con il secondo periodo, autorizza i medici di medicina generale, anche se in quiescenza e con contratti libero professionali, ad aderire sino al 31 dicembre 2024 a progetti di assistenza primaria e continuità assistenziale attivati dalle ASL. La disposizione impugnata non invade la competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile, mentre presenta una evidente ratio organizzativa che, in funzione della tutela della salute, cerca di rispondere, tramite una strategia regionale, alla grave crisi dell’assistenza primaria, a favore di cittadini residenti in zone disagiate e sprovviste del medico di medicina generale. Essa non contrasta nemmeno con l’art. 21, comma 1, lett. j, dell’Accordo collettivo nazionale, o ACN: pur non disconoscendo la necessità di una regolazione uniforme, tramite la negoziazione collettiva, del rapporto della medicina convenzionata, che è chiamata a erogare i LEA in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, non può ritenersi preclusa alle regioni l’adozione di misure organizzative straordinarie, per di più con una valenza temporalmente circoscritta, allorché potrebbero avere effetti secondari o riflessi sul convenzionamento, perché ciò equivarrebbe a minare l’effettività del fondamentale diritto alla salute, privandolo del nucleo invalicabile di garanzie minime).