massime INDIVIDUATE: 45935
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    Massima n. 46821

    Sentenza 132/2025  pres. AMOROSO,  rel. PETITTI

    Reati e pene - In genere - Omicidio del consenziente - Esclusione della punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017, attui materialmente la volontà suicidaria, autonomamente e liberamente formatasi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente, quando la stessa persona, per impossibilità fisica e per l'assenza di strumentazione idonea, non possa materialmente procedervi in autonomia o quando comunque le modalità alternative di autosomministrazione disponibili non siano accettate dalla persona sulla base di una scelta motivata che non possa ritenersi irragionevole - Omessa previsione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento e della libertà di autodeterminazione della persona malata nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarla dalle sofferenze - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 210001).

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    Massima n. 46820

    Sentenza 132/2025  pres. AMOROSO,  rel. PETITTI

    Giudizio costituzionale in via incidentale - Incidentalità della questione - Necessità di applicare la norma censurata per risolvere la controversia del giudizio principale - In particolare: incidentalità di questioni aventi ad oggetto un diritto fondamentale - Sussistenza laddove non vi sia sovrapponibilità dell'oggetto del giudizio incidentale rispetto a quello del giudizio principale e occorra evitare una zona franca. (Classif. 112004).

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    Massima n. 46882

    Sentenza 130/2025  pres. AMOROSO,  rel. VIGANÒ

    Reati e pene – Rapina – Divieto di equivalenza o di prevalenza della circostanza attenuante del vizio parziale di mente (art. 89 cod. pen.) sulla circostanza aggravante dell’avere commesso il fatto nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro (art. 628, terzo comma, numero 3-quater, cod. pen.) – Irragionevole disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per il minore d’età – Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 210033).

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    Massima n. 46859

    Sentenza 129/2025  pres. AMOROSO,  rel. SANDULLI M. A.

    Straniero – In genere – Espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione – Straniero per cui sia pendente altro procedimento penale e verso cui non sia stato ancora emesso il provvedimento che dispone il giudizio – Conseguente sentenza di non luogo a procedere, quale conseguenza dell’intervenuto allontanamento dell’imputato dal territorio italiano, come previsto per l’espulsione amministrativa – Omessa previsione – Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza – Insussistenza – Non fondatezza della questione. (Classif. 245001).

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    Massima n. 46858

    Sentenza 129/2025  pres. AMOROSO,  rel. SANDULLI M. A.

    Giudizio costituzionale in via incidentale – Rilevanza della questione – Presupposti – Necessità che la norma censurata sia applicabile nel giudizio a quo e che la pronuncia di accoglimento possa influire sull’esercizio della funzione giurisdizionale – Esclusione della sua identificazione con l’utilità concreta per le parti di detto giudizio – Valutazione che spetta al giudice a quo, salvo il controllo “esterno” della Corte costituzionale. (Classif. 112005).

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    Massima n. 46895

    Sentenza 128/2025  pres. AMOROSO,  rel. LUCIANI

    Processo penale - In genere - Giustizia riparativa - Natura - Procedimento incidentale o complementare al processo penale - Esclusione - Programma di attività extraprocessuale, non procedimentale né giurisdizionale, con possibili effetti sulla commisurazione, attenuazione o sospensione della pena (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 420-quater, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato contenga l'avviso della sua facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa). (Classif. 199001).

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    Massima n. 46825

    Sentenza 127/2025  pres. AMOROSO,  rel. LUCIANI

    Reati militari – In genere – Diffamazione militare – Trattamento sanzionatorio – Reclusione militare – Possibile applicazione, in alternativa, della pena pecuniaria – Omessa previsione – Denunciata violazione del principio della libertà di espressione enunciato dalla CEDU, come interpretato dalla Corte EDU – Difetto di rilevanza e carente motivazione sulla non manifesta infondatezza – Inammissibilità della questione. (Classif. 211001).

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    Massima n. 46947

    Sentenza 124/2025  pres. AMOROSO,  rel. MARINI F. S.

    Giurisdizione tributaria – In genere – Natura – Organo speciale di giurisdizione preesistente alla Costituzione – Necessità, per il legislatore, di rispettare i limiti posti dall’art. 102 Cost. e dalla VI disp. trans. fin. – Possibile revisione della relativa disciplina, purché nel rispetto delle materie attribuite a tale giurisdizione che ne assicurino la conformità costituzionale – Imprescindibile collegamento con la natura tributaria del rapporto, pena la violazione del divieto di istituire nuovi giudici speciali (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua delle disposizioni che prevedono la devoluzione delle controversie alla giurisdizione tributaria degli atti di recupero dei contributi a fondo perduto, connessi all’emergenza pandemica da COVID-19, non spettanti). (Classif. 124001).

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    Massima n. 46940

    Sentenza 123/2025  pres. AMOROSO,  rel. VIGANÒ

    Reati e pene - In genere - Delitti di atti persecutori connessi con il delitto di danneggiamento commesso su cose esposte alla pubblica fede commesso prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 31 del 2024 (c.d. decreto "correttivo" della riforma Cartabia) che ne ha previsto il regime di procedibilità a querela - Regime di procedibilità del primo - Perpetuatio della procedibilità d'ufficio - Irragionevole deroga del principio di retroattività della legge penale più favorevole - Illegittimità costituzionale in parte qua - Necessità di individuare un nuovo termine a quo per la presentazione della querela e per la sua acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria - Data di pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale (Classif. 210001).

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    Massima n. 46939

    Sentenza 123/2025  pres. AMOROSO,  rel. VIGANÒ

    Legge – Legge penale – Successione delle leggi penali nel tempo – Principio di retroattività delle modifiche più favorevoli al reo – Ambito di applicazione – Disposizioni modificative del regime di procedibilità di un delitto e, in particolare, di quelle che prevedono il regime di procedibilità a querela, in ragione della sua natura mista, sostanziale e processuale. (Classif. 141009).