Sentenza 205/2025 (ECLI:IT:COST:2025:205)
Massima numero 47171
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del  17/11/2025;  Decisione del  17/11/2025
Deposito del 29/12/2025; Pubblicazione in G. U. 31/12/2025
Massime associate alla pronuncia:  47174  47175  47176


Titolo
Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Necessaria applicabilità delle disposizioni censurate nel giudizio a quo in via effettiva, e non solo eventuale o successiva (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale su disposizioni statali, introdotte in sede di conversione di decreto-legge, che, per impugnare in cassazione la decisione della corte di appello sul provvedimento adottato dal questore in materia di trattenimento o proroga del richiedente protezione internazionale, o dello straniero irregolare espulso, limita i motivi all'eccesso di potere giurisdizionale e di violazione di legge penale, con esclusione del vizio di motivazione, ne fissano il termine in cinque giorni e definiscono, altresì, il regime intertemporale delle nuove disposizioni processuali, fissato in trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione). (Classif. 112005).

Testo

La rilevanza del dubbio di legittimità costituzionale presuppone la necessità che le disposizioni censurate siano effettivamente – e non solo eventualmente o solo successivamente – applicabili nel giudizio a quo. (Precedenti: S. 140/2018 - mass. 41934; S. 20/2018 - mass. 39783; O. 210/2020 - mass. 42932; O. 184/2017 - mass. 39996).

(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte d’appello di Lecce, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 77, secondo comma, 3, 10, terzo comma, 24, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi due in relazione all’art. 5, par. 1, lett. f, e 4, CEDU, all’art. 9 della direttiva 2013/33/UE, all’art. 26 della direttiva 2013/32/UE, e agli artt. 6, 18 e 47 CFDUE, degli artt. 18, comma 1, lett. a, n. 2, 18-bis, comma 1, lett. b, n. 1 e 2, e 19 d.l. n. 145 del 2024, come conv., nella parte in cui prevedono – quanto agli artt. 18, comma 1, lett. a, n. 2, 18-bis, comma 1, lett. b, n. 1 e 2 – che il provvedimento emesso dalla corte d’appello in materia di trattenimento, o sua proroga, del richiedente protezione internazionale o dello straniero irregolare espulso, è impugnabile con ricorso per cassazione entro cinque giorni dalla sua comunicazione, per i soli motivi di eccesso di potere giurisdizionale e violazione di legge penale di cui all’art. 606, comma 1, lett. a, b e c, cod. proc. pen. con esclusione del vizio di motivazione, e che si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 22, commi 3 e 4, della legge n. 69 del 2005, nel testo risultante dalla sentenza n. 39 del 2025 e non, quindi, come in precedenza, semplicemente con ricorso per cassazione; nonché – quanto all’art. 19 – nella parte in cui si stabilisce che le disposizioni processuali introdotte si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. La disciplina del processo di legittimità non può trovare applicazione nei giudizi principali, nei quali i rimettenti, investiti della decisione sulla richiesta di convalida della proroga del trattenimento di persone straniere richiedenti protezione internazionale, devono giudicare secondo il rito di prima istanza, onde è del tutto prematuro interrogarsi sulla conformità a Costituzione delle norme che regolano il grado di giudizio successivo; di converso, le questioni sollevate sul regime intertemporale risultano prive di qualsivoglia motivazione sulla rilevanza).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 10  co. 3

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 77  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 5  par.1

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 5  par. 4

direttiva UE  26/06/2013  n. 33  art. 9  

direttiva UE  26/06/2013  n. 32  art. 26  

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 6  

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 18  

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 47