Sentenza 161/2025 (ECLI:IT:COST:2025:161)
Massima numero 47015
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattore MARINI F. S.
Udienza Pubblica del  24/09/2025;  Decisione del  24/09/2025
Deposito del 31/10/2025; Pubblicazione in G. U. 05/11/2025
Massime associate alla pronuncia:  47011  47012  47013  47014


Titolo
Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Requisiti di sufficienza e adeguatezza - Specificità del giudizio in via d'azione - Censura di violazione del principio di coordinamento della finanza pubblica per asserita inosservanza degli obblighi derivanti dal piano di rientro dal disavanzo sanitario - Necessità, per il ricorrente, di individuare il punto di contrasto tra la misura regionale e quella del piano asseritamente violato (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia che istituisce un servizio regionale sperimentale di assistenza psicologica per i pazienti oncologici). (Classif. 113003).

Testo

Nei giudizi in via principale l’assolvimento dell’onere motivazionale da parte del ricorrente deve essere valutato con particolare rigore. (Precedenti: S. 142/2024 - mass. 46257; S. 141/2024 - mass. 46227; S. 123/2024 - mass. 46325; S. 20/2021 - mass. 43603).

Ove sia denunciata la lesione del principio di coordinamento della finanza pubblica occorre che il ricorrente, al fine di offrire una chiara motivazione delle doglianze sufficiente a raggiungere la soglia di ammissibilità, individui il punto di contrasto tra la misura regionale e quella del piano asseritamente violato.

(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, e 117, terzo comma, Cost., quest’ultimo in relazione alla materia «coordinamento della finanza pubblica», della legge reg. Puglia n. 41 del 2024, che istituisce un servizio regionale sperimentale di assistenza psicologica per i pazienti oncologici e i loro familiari. Le censure proposte – ad eccezione di quella riferita all’art. 97, primo comma, Cost. non menzionato nella delibera – non raggiungono la soglia minima di chiarezza richiesta per i giudizi in via principale: nel denunciare la violazione del principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica che preclude alle regioni di adottare misure confliggenti con il piano di rientro dal disavanzo sanitario, quali sarebbero quelle che prevedono nuove assunzioni di personale da assegnare al servizio di assistenza psicologica, il ricorrente si limita, infatti, ad affermare in modo apodittico che le disposizioni regionali violerebbero il piano di rientro cui è sottoposta la regione ed i successivi «programmi operativi», senza illustrarli; né a tal fine è conferente l’accenno al blocco del turn over (punto B.3. dell’Allegato al Piano), che il ricorrente non sviluppa adeguatamente, omettendo di dar conto del contenuto della previsione e del suo rapporto con le procedure di assunzione ai fini del citato servizio. Riguardo poi alla asserita violazione dell’art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, il ricorso non chiarisce perché il servizio di psico-oncologia integrerebbe un livello di assistenza extra-LEA, non incluso fra le spese obbligatorie consentite alle regioni. Priva di autonoma motivazione è anche la censura riferita all’art. 81 Cost., proposta quale mero corollario della violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  10/12/2024  n. 41  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte