Sentenza 138/2026 (ECLI:IT:COST:2026:138)
Massima numero 47648
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del  10/06/2026;  Decisione del  10/06/2026
Deposito del 21/07/2026; Pubblicazione in G. U. 22/07/2026
Massime associate alla pronuncia:  47647


Titolo
Professioni - Avvocato - Ruolo processuale - Insostituibilità della funzione per l'esercizio effettivo del diritto di difesa - Requisiti - Indipendenza e pieno rispetto delle regole deontologiche, anche in un contesto societario - Conseguente peculiarità rispetto ad altri prestatori d'opera intellettuale (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sulla disposizione che, per l'esercizio della c.d. società tra avvocati, o STA, consente la partecipazione, in qualità di soci di minoranza, di soggetti non avvocati, diversi da altri professionisti iscritti in albi di altre professioni, quali investitori finanziari/imprenditori). (Classif. 203002).

Testo

Il patrocinio dell’avvocato costituisce necessario strumento per l’esercizio effettivo del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., in quanto il difensore assolve a una funzione insostituibile per il corretto svolgimento della dinamica processuale, di cui diviene protagonista con un’attività essenziale che produce un effetto diretto sull’esercizio della funzione giurisdizionale. Per l’assolvimento di tale ruolo, l’indipendenza dell’avvocato e il pieno rispetto da parte sua delle regole deontologiche sono elementi indispensabili e non possono subire alterazioni di sorta, nemmeno in caso di svolgimento dell’attività professionale in un contesto societario. (Precedenti: S. 70/2025 - mass. 46788; S. 14/2019 - mass. 42466; S. 171/1996; S. 498/1989; S. 120/1972; S. 46/1957 - mass. 289).

La professione forense presenta aspetti di peculiarità che oggettivamente la differenziano da quella di tutti gli altri prestatori d’opera intellettuale, in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa. (Precedente: S. 137/1975 - mass. 7875).

(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal CNF in riferimento agli artt. 24, 41 e 111 Cost., dell’art. 4-bis, comma 2, lett. a, della legge n. 247 del 2012, introdotto dall’art. 1, comma 141, lett. b, della legge n. 124 del 2017, nella parte in cui consente la partecipazione nelle società tra avvocati – STA – di un «soggetto non avvocato e diverso da altro professionista iscritto in albi di altre professioni», ammettendo, dunque, la partecipazione di un «socio di puro capitale». Il rimettente compie una ricostruzione del quadro normativo incompleta, ritenendo la possibilità di ammettere i soci non professionisti nelle STA, di per sé, un rischio per l’indipendenza della difesa e per le regole della libera concorrenza, senza però esaminare il contenuto precettivo dei commi da 3 a 6 del censurato articolo – che, controbilanciando l’ingresso di soci non professionisti, ammessi per i benefici che dal loro apporto derivano ai servizi legali, dettano limiti tesi a prevenire i paventati, e per vero innegabili, rischi di conflitti di interesse, condizionamento dell’indipendenza del professionista forense operante in forma societaria, aggiramento del segreto professionale, pressione economica del socio di capitale sul socio avvocato. Invece, sono proprio le restrizioni alla partecipazione della componente non professionale e le regole poste per l’esercizio della professione forense in forma societaria a poter costituire il punto di equilibrio tra i contrapposti interessi in gioco. Come affermato anche dalla più risalente giurisprudenza costituzionale, se va riconosciuta la discrezionalità del legislatore nel disciplinare le attività professionali protette, anche in forma societaria, e le relative condizioni, occorre una normativa congrua, volta a evitare l’esercizio abusivo da parte di soggetti non abilitati o autorizzati, a contrastare il pericolo dello sfruttamento dell’opera intellettuale in forme non compatibili con la dignità e l’autonomia dei singoli professionisti, e a riconoscere la diversa qualità delle prestazioni professionali, tramite un preciso regolamento delle responsabilità sociali e personali). (Precedenti: S. 110/2025 - mass. 46928; S. 184/2024 - mass. 46420; S. 111/2024 - mass. 46237; S. 220/2023 - mass. 45897; S. 182/2023 - mass. 45791; S. 42/2023 - mass. 45413; S. 17/1976 - mass. 8167).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte