Eguaglianza (principio di) – In genere – Individuazione della sua violazione, sotto il profilo dell’irragionevole disparità di trattamento – Condizione – Omogeneità fra le situazioni poste a raffronto (nel caso di specie: non fondatezza della questione sulla disposizione che non prevede limiti all’acquisizione della cittadinanza italiana mediante il criterio della discendenza, c.d. iure sanguinis). (Classif. 092001).
Si è in presenza di una violazione dell’art. 3 Cost. qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili. (Precedenti: S. 171/2022 – mass. 44915; S. 71/2021 – mass. 43829; S. 85/2020 – mass. 43541; S. 13/2018 – mass. 39754; S. 71/2015 – mass. 38335)
(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate, per mancanza di omogeneità fra le situazioni messe a confronto, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Roma, sez. diritti della persona e immigrazione, e dal Tribunale di Milano, sez. dodicesima specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 1, comma 1, lett. a, della legge n. 91 del 1992 che, nel disciplinare l’acquisto iure sanguinis della cittadinanza da parte di discendenti di cittadini italiani, associa automaticamente il meccanismo acquisitivo della cittadinanza allo status filiationis, non prevedendo alcun limite. Non sussiste la irragionevole disparità di trattamento lamentata dai rimettenti – chiamati ad applicare la disciplina censurata a ricorrenti che sono discendenti di cittadini/e italiani, ma nati all’estero, ivi residenti e con la cittadinanza di un altro Stato e ai quali non si applica, peraltro, il d.l. n. 36 del 2025, come convertito, che ha inciso, in senso limitativo, sull’automatica correlazione fra cittadinanza e status filiationis –, perché difetta il presupposto dell’omogeneità fra le situazioni poste a raffronto: l’art. 4, comma 1, della stessa legge n. 91, disciplina, infatti, l’ipotesi di acquisto dello status civitatis da parte di stranieri che siano figli di persone che hanno perso la cittadinanza italiana, mentre la disciplina per l’acquisto della cittadinanza per matrimonio con un cittadino/a italiani si fonda su un vincolo non sovrapponibile, neppure in considerazione della ratio legis, con quello della filiazione).