Processo tributario - In genere - Incidenza della sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario - Efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi - Denunciata disparità di trattamento tra Agenzia delle entrate e contribuente - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 201001).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sez. 13, in riferimento agli artt. 24 e 111, commi primo e secondo, Cost., dell’art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 87 del 2024, che dispone l’efficacia di giudicato nel processo tributario della sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso. La disposizione censurata non altera il principio della parità delle parti nel processo tributario: sebbene la disciplina generale (art. 654 cod. proc. pen.) non distingua tra sentenze di assoluzione e di condanna e quindi, da questo punto di vista, l’art. 21-bis introduca una disciplina speciale, va anche considerato che esso attua una precisa indicazione del legislatore delegante che si è riferito solo alla sentenza di assoluzione, richiedendo il rispetto dei princìpi costituzionali nonché dell’ordinamento dell’Unione europea e del diritto internazionale. Né appare oltrepassare la soglia della manifesta irragionevolezza la circostanza che l’art 21-bis abbia limitato alla sola sentenza di assoluzione la deroga al principio del doppio binario – basato sul principio di specialità e della reciproca autonomia tra i due sistemi (penale e tributario), con l’esclusione di qualsiasi rapporto di pregiudizialità –, che per lungo tempo ha caratterizzato i rapporti tra il processo penale e quello tributario; in materia di configurazione degli istituti processuali, infatti, al legislatore è tradizionalmente riconosciuta ampia discrezionalità.