Sentenza 13/2026 (ECLI:IT:COST:2026:13)
Massima numero 47300
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattore LUCIANI
Udienza Pubblica del  21/10/2026;  Decisione del  21/10/2026
Deposito del 03/02/2026; Pubblicazione in G. U. 04/02/2026
Massime associate alla pronuncia:  47292  47293  47294  47295  47296  47297  47299  47302


Titolo
Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Disciplina originaria dei regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio dei relativi impianti di produzione – Provvedimento autorizzatorio unico – Attribuzione allo Stato di ogni competenza per gli impianti di maggior dimensione in mare (off-shore) – Necessità di una previa intesa con la regione interessata – Omessa previsione – Ricorso della Regione siciliana – Lamentata lesione delle competenze statutarie in materia di industria e commercio, tutela del paesaggio, conservazione delle antichità e pesca, della potestà normativa di dettaglio nelle materie di competenza concorrente di valorizzazione dei beni culturali e ambientali e di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, nonché dei principi di eguaglianza, sussidiarietà e leale collaborazione – Ius superveniens non marginale e mancata applicazione della disposizione impugnata – Sopravvenuta carenza di interesse – Inammissibilità delle questioni. (Calsssif. 094007).

Testo

Sono dichiarate inammissibili, per sopravvenuta carenza di interesse, le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione siciliana, in riferimento all’art. 14, lett. d) e l), statuto spec., nonché agli artt. 117, terzo comma, 118, quarto comma, in relazione al principio di sussidiarietà, 3 e 120, secondo comma, Cost., in relazione ai princìpi di ragionevolezza e leale collaborazione, dell’art. 9, commi 1, 2 e 13, e relativo Allegato C, del d.lgs. n. 190 del 2024, nella parte in cui non prevede la partecipazione regionale al procedimento autorizzatorio unico relativo agli impianti in mare (c.d. off-shore). La modifica normativa successiva al ricorso, apportata dall’art. 4-bis del d.l. n. 19 del 2025, come conv., ha introdotto la partecipazione al procedimento della «regione costiera interessata» anche per gli impianti in mare, e non più solo per quelli su terraferma: tali modifiche, sebbene non satisfattive e non oggetto di ulteriori censure da parte della ricorrente, non possono dirsi marginali e, a fronte della mancata applicazione della disposizione originaria (confermata giudizialmente dalla risposta della difesa statale al quesito rivolto alle parti ex art. 10, comma 3, n.i.), nonché della natura procedimentale della novella (per cui le autorizzazioni uniche relative a impianti off-shore saranno rilasciate solo in base alla nuova disciplina, secondo il principio del tempus regit acutm), rendono non più conferenti le censure proposte.

 



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118  co. 4

Costituzione  art. 120

statuto regione Sicilia  art. 14

statuto regione Sicilia  art. 14

Altri parametri e norme interposte