Regioni (competenza esclusiva statale) - Ordinamento civile e penale - Riconduzione al suo interno della disciplina sul trattamento economico dei dipendenti pubblici contrattualizzati - Possibilità, per il legislatore regionale, di incidere sul contesto finanziario e organizzativo della contrattazione - Condizioni - Divieto di determinare direttamente il contenuto del trattamento economico, a favore della contrattazione quale garanzia di parità di trattamento dei lavoratori e fonte di disciplina, insieme al codice civile, del rapporto di lavoro privatizzato (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni su norma della Regione autonoma Sardegna che stabilisce l'assegnazione ai comuni di una quota, pari all'1,5% del contributo annuale per il reddito di inclusione sociale - REIS, volta a coprire i relativi costi di gestione, che siano sostenuti da soggetti esterni, per attivare il servizio, o dall'ente locale, per remunerare il personale interno appositamente incaricato, corrispondendolo, in quest'ultimo caso, nella veste di indennità accessoria, da definirsi in busta paga in base alla contrattazione collettiva). (Classif. 216021).
La competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile», nella quale rientra la disciplina del trattamento economico dei dipendenti pubblici contrattualizzati, non esclude che il legislatore regionale possa incidere sul contesto finanziario e organizzativo entro il quale la contrattazione si svolge, purché non giunga a determinare direttamente il contenuto del trattamento economico. (Precedenti: S. 20/2021 - mass. 43602; S. 199/2020 - mass. 42738).
In seguito alla privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, anche regionali, è retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva, strumento di garanzia della parità di trattamento dei lavoratori, cui la stessa legge dello Stato rinvia. (Precedenti: S. 196/2018 - mass. 40735, 40736; S. 178/2015 - mass. 38540).
(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Governo, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. l, Cost., in relazione agli artt. 1, commi 2 e 3, 2, comma 3, terzo e quarto periodo, e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, e all’art. 3, lett. a, dello statuto di autonomia, dell’art. 9, comma 26, della legge reg. Sardegna n. 24 del 2025, nella parte in cui assegna ai comuni di una quota, pari all’1,5% del contributo annuale relativo al reddito di inclusione sociale – REIS, al fine di coprire i costi concernenti l’attivazione dei servizi esterni per la gestione della predetta misura, ovvero per provvedere alla corresponsione di indennità stipendiali incentivanti – di natura accessoria, da definirsi secondo disposizioni normative e secondo le previsioni del contratto collettivo nazionale funzioni locali – a favore dei dipendenti interni incaricati, a vario titolo, della medesima gestione. La disposizione impugnata non incide direttamente sul rapporto di lavoro, di esclusiva competenza statale ma, operando in funzione del finanziamento e del miglioramento dell’efficienza amministrativa nella gestione del servizio di inclusione sociale, resta all’interno di quella statutaria dell’ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e dello stato giuridico ed economico del personale. Né interviene sulla regolamentazione del trattamento economico dei dipendenti regionali: essa, infatti, si limita a individuare una quota delle risorse annuali del REIS e a consentirne l’utilizzo anche per finalità incentivanti, connesse alla gestione del servizio, così collocandosi in una fase, di programmazione e destinazione delle risorse finanziarie disponibili, distinta e a monte rispetto a quella, riservata alla contrattazione, vòlta alla concreta determinazione del trattamento economico accessorio del personale. Nemmeno la qualificazione dell’emolumento come indennità accessoria assume, infine, valore precettivo immediato, risolvendosi piuttosto in un rinvio al sistema delle fonti che disciplinano il trattamento economico del personale). (Precedenti: S. 155/2023 - mass. 45754; S. 155/2022 - mass. 45008).