Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Disciplina originaria dei regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio dei relativi impianti di produzione – Provvedimento autorizzatorio unico – Attribuzione allo Stato di ogni competenza per gli impianti di maggior dimensione su terraferma (on-shore) – Intesa con la regione interessata – Omessa previsione – Ricorso della Regione Siciliana – Lamentata lesione delle competenze statutarie in materia di industria e commercio, tutela del paesaggio, conservazione delle antichità e pesca, della potestà normativa di dettaglio nelle materie di competenza concorrente di valorizzazione dei beni culturali e ambientali e di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, nonché dei principi di eguaglianza, sussidiarietà e leale collaborazione – Carenza di adeguata motivazione del ricorso, che travolge anche le modifiche normative successive – Inammissibilità delle questioni. (Classif. 094007).
Sono dichiarate inammissibili, per carenza di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione siciliana, in riferimento all’art. 14, lett. d) e l), statuto spec., nonché agli artt. 117, terzo comma, 118, quarto comma, in relazione al principio di sussidiarietà, 3 e 120, secondo comma, Cost., in relazione ai princìpi di ragionevolezza e leale collaborazione, dell’art. 9, commi 1, 2 e 13, e relativo Allegato C, del decreto legislativo n. 190 del 2024, nella parte in cui dispongono una partecipazione ‘ridotta’ al procedimento autorizzatorio relativo agli impianti su terraferma (c.d. on-shore). La ricorrente non chiarisce perché non potrebbe essere destinataria della documentazione relativa al progetto, né perché non potrebbe essere invitata a partecipare alla conferenza di servizi chiamata a deliberare su di esso, né, infine, perché la partecipazione alla conferenza di servizi non potrebbe permetterle di formulare tutte le valutazioni concernenti il merito del progetto, a tutela delle prerogative che le spettano – con una doglianza nient’affatto perspicua che impedisce di comprendere il meccanismo attraverso cui si realizzerebbero le lesioni lamentate nei riguardi delle competenze legislative regionali, sia esclusive che concorrenti. Né la modifica all’art. 9 del d.lgs. n. 190 del 2024, intervenuta, nelle more del giudizio, a opera dell’art. 2, comma 1, lett. f), del d.l. n. 175 del 2025, ha incidenza sulle disposizioni impugnate, in quanto riguarda una disposizione non impugnata (il comma 3 dell’art. 9), mentre le modifiche sostanziali del d.lgs. n. 178 del 2025, pur incidendo sui commi impugnati con l’obiettivo di rafforzare i principi di integrazione procedimentale e di semplificazione, eliminano il riferimento alla partecipazione regionale per alcuni impianti idroelettrici e potrebbero, pertanto, porre un interrogativo sul trasferimento delle quaestiones de legitimitate, ma sono travolte dal difetto di motivazione che caratterizza il gravame.