Sentenza 143/2025 (ECLI:IT:COST:2025:143)
Massima numero 46992
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore PITRUZZELLA
Udienza Pubblica del  09/07/2025;  Decisione del  09/07/2025
Deposito del 07/10/2025; Pubblicazione in G. U. 08/10/2025
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Edilizia e urbanistica - In genere - Vincolo di destinazione ad uso alberghiero - Finalità - Conservazione e tutela del patrimonio ricettivo, in quanto rispondente alle finalità di pubblico interesse e di utilità sociale, ex art. 41, terzo comma, Cost. - Necessità che anche il legislatore regionale rispetti tali finalità, e i relativi, principi, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di turismo e di governo del territorio (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione della Regione Liguria che, nel prevedere la possibilità dei proprietari di immobili vincolati dalla destinazione alberghiera di presentare motivata istanza di svincolo, non include l'ipotesi di comprovata non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva). (Classif. 090001).

Testo

Lo scopo del vincolo di destinazione alberghiera consiste, ai sensi dell’art. 8, primo comma, della legge quadro per il turismo (legge n. 217 del 1983), nella conservazione e nella tutela del patrimonio ricettivo, in quanto rispondente alle finalità di pubblico interesse e della utilità sociale, in applicazione dell’art. 41, terzo comma, Cost. A tali finalità devono, pertanto, ispirarsi anche le regioni, chiamate a disciplinare tale aspetto nell’ambito della competenza legislativa residuale in materia di turismo e di quella concorrente in materia di governo del territorio. (Precedente: S. 4/1981).

Il legislatore può apporre restrizioni di carattere generale alla libertà di iniziativa economica privata, a condizione che tali limiti corrispondano all’utilità sociale e alla protezione di valori primari attinenti alla persona umana e non si traducano in misure arbitrarie ed incongrue. (Precedenti: S. 150/2022 - mass. 45005; S. 218/2021 - mass. 44288; S 47/2018- mass. 39973).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 41 Cost., l’art. 2, comma 2, della legge reg. Liguria n. 1 del 2008, come sostituito dall’art. 2, comma 4, della legge reg. Liguria n. 4 del 2013, nella parte in cui non consente ai proprietari degli immobili soggetti a specifico vincolo di destinazione d’uso ad albergo di presentare motivata e documentata istanza di svincolo, accompagnata dalla specificazione della destinazione d’uso che si intende insediare, nell’ipotesi di comprovata non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva. La disposizione censurata dal TAR Liguria, nell’ammettere la rimozione del vincolo in esame per sopravvenuta inadeguatezza della struttura ricettiva rispetto alle esigenze del mercato, non include tutte le ipotesi di carente convenienza economico-produttiva, limitandosi in modo irragionevole e contrario al principio di proporzionalità alle ipotesi di impossibilità di realizzare interventi di adeguamento dell’immobile e di inidoneità della sua collocazione allo svolgimento dell’attività alberghiera. Ne deriva, da un lato, l’obbligo di proseguire quest’ultima, anche se gravata da perdite e oneri esorbitanti, in pregiudizio dell’interesse del singolo operatore economico e senza alcun vantaggio per la collettività; dall’altro, che la disciplina regionale vanifica la valutazione della perdurante convenienza economico-produttiva, coessenziale alla libertà di iniziativa economica privata, e inibisce anche all’amministrazione ogni apprezzamento di usi alternativi dell’immobile vincolato, anche vantaggiosi e rispondenti all’utilità sociale. Le limitazioni sancite dal legislatore regionale contravvengono, inoltre, al canone del “minimo mezzo”, che prescrive di privilegiare le misure idonee a determinare il minor sacrificio degli interessi contrapposti, e si rivela sproporzionata rispetto all’obiettivo di assicurare l’efficienza del mercato turistico e di salvaguardare gli interessi, occupazionali e culturali, che vi gravitano attorno).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte