Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Necessaria applicabilità (effettiva, e non solo eventuale o successiva) nel giudizio a quo delle disposizioni censurate - Necessità, a tale fine, di considerare l'epoca dei fatti in contestazione -(nel caso di specie, inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale della disposizione, introdotta in sede di conversione di un decreto-legge, che prevede, fermo il rispetto della normativa paesaggistica, la compatibilità degli elettrodotti della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica - RTN con l'esercizio degli usi civici, salvo diversa valutazione della regione o di un comune delegato, nonché la compatibilità sempre presunta in caso di ricostruzioni di elettrodotti aerei o interrati già esistenti, necessarie per obsolescenza). (Classif. 112005).
La rilevanza del dubbio di legittimità costituzionale presuppone la necessità che le disposizioni censurate siano effettivamente, e non solo eventualmente o solo successivamente, applicabili nel giudizio a quo. (Precedenti: S. 205/2025 - mass. 47171; S. 140/2018 - mass. 41934; S. 20/2018 - mass. 39783; O. 210/2020 - mass. 42932; O. 184/2017 - mass. 39996).
L’omessa considerazione dell’epoca dei fatti in contestazione, decisiva ai fini della applicabilità nel giudizio a quo della disposizione censurata, costituisce una carenza nella motivazione sulla rilevanza che determina l’inammissibilità delle questioni. (Precedenti: S. 103/2021 - mass. 43908; S. 185/2015 - mass. 38528; S. 114/2015 - mass. 38415; O. 16/2014 - mass. 37612; O. 295/2013 - mass. 37495).
(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per carenza della motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzonale, sollevate dal Commissario per la liquidazione degli usi civici delle Regioni Lazio, Toscana e Umbria, in riferimento agli artt. 3, 9, 24 e 77, secondo comma, Cost., dell’art. 13-bis, comma 1, lett. a, del d.l. n. 17 del 2022, come conv., inserito in sede di conversione, che prevede, fermo il rispetto della normativa paesaggistica, la compatibilità, di norma, e salvo diversa valutazione motivata della regione o di un comune delegato, dell’installazione di elettrodotti della rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica-RTN con l’esercizio degli usi civici nonché la compatibilità sempre presunta delle ricostruzioni di elettrodotti aerei o interrati già esistenti, necessarie per obsolescenza. Il rimettente, oltre a non descrivere la fattispecie concreta, non fornisce indicazioni circa la necessità di fare applicazione della disposizione censurata, non confrontandosi con l’essenziale profilo diacronico derivante dalla circostanza che i fatti in contestazione, nel giudizio sottoposto al suo esame, sono accaduti prima della sua entrata in vigore).