Sentenza 50/2026 (ECLI:IT:COST:2026:50)
Massima numero 47380
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  23/02/2026;  Decisione del  23/02/2026
Deposito del 13/04/2026; Pubblicazione in G. U. 15/04/2026
Massime associate alla pronuncia:  47376  47377  47378  47379


Titolo
Processo tributario - In genere - Incidenza della sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario - Efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi - Denunciata disparità di trattamento tra contribuenti sottoposti al solo processo tributario e quelli sottoposti anche a processo penale, nonché violazione della funzione giurisdizionale del giudice tributario - Interpretazione della norma censurata, nel senso che essa non riferisce ai casi in cui vengano in considerazione fattispecie riconducibili a presunzioni legali tipiche o quando l'assoluzione sia stata pronunciata in conseguenza dell'inutilizzabilità di prove nel giudizio penale suscettibili però di esserlo in quello tributario - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 201001).

Testo

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sez. 13, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 53, 102, primo comma, e 111, primo e secondo comma, Cost., dell’art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 87 del 2024, che dispone l’efficacia di giudicato nel processo tributario della sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso. La scelta garantista della novella – che riflette la visione secondo cui il dovere tributario attiene al pactum unionis piuttosto che a quello subiectionis, in quanto funzionale al finanziamento dei diritti civili e sociali che la Costituzione riconosce – di accordare al contribuente il medesimo livello di garanzia che viene assicurato all’imputato nel processo penale, in termini di standard probatorio e di presupposti per un giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, non può essere ritenuta manifestamente irragionevole laddove, derogando al principio del doppio binario, eviti che ogni giudice tributario sia chiamato, di volta in volta, a definire l’esatta portata, mediante l’esame del contenuto della sentenza penale, della formula assolutoria. Una seria criticità in questo senso potrebbe verificarsi quando oggetto dell’accertamento penale siano determinate fattispecie tipiche, in relazione alle quali il diritto tributario fa entrare in gioco il regime probatorio delle presunzioni legali, la cui peculiarità è che, al verificarsi del fatto noto previsto dal legislatore, ricade sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria. Si potrebbe quindi verificare che il giudice penale, non potendo applicare la presunzione legale ai fini della formazione del proprio convincimento, giunga a escludere la sussistenza di un determinato fatto proprio quando il giudice tributario, applicando quella presunzione legale, sarebbe potuto arrivare, in assenza della prova contraria da parte del contribuente, a ritenere legittima la pretesa tributaria. In tali casi, l’art. 21-bis potrebbe essere interpretato in modo tale da determinare un’eccessiva compressione dello standard probatorio di cui dispone il giudice tributario al fine di verificare il corretto assolvimento del dovere inderogabile di concorrere alle spese pubbliche. Tale interpretazione deve essere esclusa, mediante una interpretazione costituzionalmente orientata, che impone di ritenere che la sentenza penale di assoluzione abbia sempre efficacia di giudicato nel processo tributario, salve le ipotesi in cui: a) vengano in considerazione fattispecie riconducibili a presunzioni legali tipiche, essendo necessario, in questi casi, che la suddetta sentenza consegua a un accertamento positivo della non esistenza del fatto; b) l’assoluzione sia stata pronunciata esclusivamente in conseguenza dell’inutilizzabilità delle prove nel giudizio penale, le quali siano suscettibili però di esserlo, in quanto formate nel rispetto delle regole fiscali, in quello tributario. (Precedenti: S. 137/2025 - mass. 46951; S. 149/2022 - mass. 44927; S. 288/2019 - mass. 41902).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  10/03/2000  n. 74  art. 21  co. 

decreto legislativo  14/06/2024  n. 87  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 102  co. 1

Costituzione  art. 111  co. 1

Costituzione  art. 111  co. 2

Altri parametri e norme interposte