Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Intervento del Procuratore generale della Corte dei conti - Specificità del suo ruolo nei giudizi in unico grado innanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione - Titolarità dell'interesse del pubblico ministero contabile alla corretta gestione dei conti - Conseguente ammissibilità all'intervento nel giudizio costituzionale. (Classif. 111002).
La specificità della posizione del pubblico ministero contabile, soprattutto allorché egli sia il titolare del potere d’impulso del processo stesso, esclude che la sua costituzione nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale possa reputarsi prevista o disciplinata dalle norme generali e dalle norme integrative di procedura dinanzi alla Corte costituzionale e, al tempo stesso, di poter ricorrere all’applicazione, in via analogica, della disciplina dettata per le parti. Nei giudizi in unico grado innanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione, invece, la disciplina peculiare del cod. giustizia contabile, distinta da quella dettata per i giudizi di responsabilità, non attribuisce al PM contabile poteri esclusivi di impulso processuale, ma lo vede titolare dell’interesse pubblico alla corretta gestione dei conti. Tale peculiarità induce a ritenere che, nella specie, allo stesso sia consentito di partecipare al giudizio in via incidentale. (Precedenti: S. 123/2023 - mass. 45676; S. 375/1996 - mass. 22921).
(Nel caso di specie, è dichiarata ammissibile la costituzione del Procuratore generale della Corte dei conti nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 23-quater, commi 1 e 2, del d.l. n. 137 del 2020, come conv., sollevate dalla Corte dei conti, sez. riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione).