Azione e difesa (diritti di) - In genere - Possibilità di modulare modi ed effetti della tutela giurisdizionale - Potere di impugnazione - Espressione del diritto fondamentale alla difesa, declinato in ambito europeo come diritto all'accesso a un giudice - Condizioni e limiti - Divieto di introdurre oneri e modalità che rendano impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto e l'attività processuale. (Classif. 031001).
Il potere di impugnazione dell’imputato – che, in ambito europeo, è ricondotto dalla giurisprudenza della Corte EDU alla tematica generale del diritto all’accesso a un giudice, parte essenziale della garanzia delle impugnazioni – si correla al fondamentale valore espresso dal diritto di difesa (art. 24 Cost.). D’altra parte, il legislatore non è tenuto ad assicurare tutela al diritto di difesa in tutti i casi con le medesime modalità e con i medesimi effetti, ben potendo differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarità della fattispecie da regolare, a condizione che non vengano imposti oneri e modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell’attività processuale. (Precedenti: S. 146/2025 - mass. 47004; S. 76/2025 - mass. 46860; S. 39/2025 - mass. 46755; S. 148/2021 - mass. 44028; S. 34/2020 - mass. 42625; S. 75/2019 - mass. 40686; S. 274/2009 - mass. 34025; S. 26/2007 - mass. 30994).