Reati e pene - Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti dei pubblici ufficiali - Riparazione pecuniaria - Pagamento, a seguito di ulteriore novella vigente, di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno - Illegittimità costituzionale consequenziale. (Classif. 210046).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’art. 322-quater cod. pen., nel testo modificato dall’art. 1, comma 1, lett. q), della legge n. 3 del 2019. La novella alla disposizione censurata dalla Cassazione sez. sesta penale, presenta i medesimi vizi della disposizione previgente, laddove prevedendo che con la sentenza di condanna per i reati contro la p.a. ex artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno, viola il principio di proporzionalità applicabile alla generalità delle sanzioni di natura “punitiva”.