Sentenza 129/2025 (ECLI:IT:COST:2025:129)
Massima numero 46859
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattrice SANDULLI M. A.
Udienza Pubblica del  07/07/2025;  Decisione del  07/07/2025
Deposito del 24/07/2025; Pubblicazione in G. U. 30/07/2025
Massime associate alla pronuncia:  46858


Titolo
Straniero – In genere – Espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione – Straniero per cui sia pendente altro procedimento penale e verso cui non sia stato ancora emesso il provvedimento che dispone il giudizio – Conseguente sentenza di non luogo a procedere, quale conseguenza dell’intervenuto allontanamento dell’imputato dal territorio italiano, come previsto per l’espulsione amministrativa – Omessa previsione – Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza – Insussistenza – Non fondatezza della questione. (Classif. 245001).

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal GUP del Tribunale di Pesaro in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 16, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, concernente le modalità di esecuzione dell’espulsione alternativa alla detenzione, nella parte in cui non prevede che, ove sia pendente altro procedimento penale a carico dello straniero espulso e non sia stato ancora emesso il provvedimento che dispone il giudizio, il giudice penale emetta sentenza di non luogo a procedere, quale conseguenza dell’intervenuto allontanamento dell’imputato dal territorio italiano. La disposizione censurata opera una differenza rispetto a quanto previsto per l’espulsione ordinaria amministrativa prevista dall’art. 13, comma 2, del medesimo t.u. immigrazione. Tale t.u., infatti, nel disciplinare gli istituti finalizzati ad allontanare dal territorio nazionale i cittadini di Paesi terzi (diversi dai cittadini dell’Unione europea), prevede molteplici provvedimenti espulsivi; per quanto riguarda la condizione di persona sottoposta a indagine o di imputato in un procedimento penale, essa di regola non costituisce elemento ostativo all’esecuzione del provvedimento di espulsione amministrativa, prevalendo non solo le esigenze pubblicistiche sottese alla normativa sugli allontanamenti, ma anche la necessità di non creare, tra gli stranieri irregolarmente presenti nel territorio italiano, posizioni di ingiustificato vantaggio per coloro che risultano coinvolti in una vicenda penale. Pertanto, ove non sia stato già instaurato il rapporto processuale, non essendo stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o altro provvedimento equipollente, trova applicazione il comma 3-quater del medesimo art. 13, che impone al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere, non dando ulteriore corso al procedimento. È se è vero che l’espulsione alternativa alla detenzione ha natura amministrativa al pari dell’espulsione amministrativa, tuttavia i due istituti espulsivi non sono completamente sovrapponibili, presentando rilevanti aspetti di diversità, che riguardano in particolare tre profili: i) quello che attiene agli effetti, perché l’espulsione amministrativa, anticipando gli effetti dell’espulsione prefettizia per l’irregolarità del soggiorno e condividendone i presupposti, comporta anche la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva in carcere e, per questo motivo, deve essere adottata dal magistrato di sorveglianza e non dal prefetto; ii) quello che riguarda la particolare platea dei destinatari e la situazione in cui costoro si trovano, perché l’espulsione censurata non opera per qualsiasi cittadino straniero irregolare, ma solo per quelli che sono ristretti in carcere per l’espiazione di una pena, all’esito di una sentenza definitiva di condanna, anche residua, non superiore a due anni, mentre quella amministrativa riguarda soggetti stranieri sui quali non gravano condanne definitive di tal tipo; iii) quello relativo al perimetro applicativo della condizione di improcedibilità prevista dall’art. 13, comma 3-quater, t.u. immigrazione, poiché la sentenza di non luogo a procedere, ivi disciplinata, si pone quale segmento conclusivo del procedimento penale eventualmente pendente per il medesimo fatto in relazione al quale sia stata disposta ed eseguita l’espulsione e non preclude l’inizio di altri procedimenti penali per fatti precedentemente commessi. Tale sequenza procedimentale non può evidentemente verificarsi ove lo straniero sia destinatario non già dell’ordinaria espulsione amministrativa, bensì della censurata espulsione alternativa alla detenzione, essendo diversi i rispettivi presupposti applicativi. Quest’ultima fattispecie espulsiva, infatti, interviene quando il processo penale è già concluso in via definitiva e lo straniero si trova nella fase di espiazione della pena. Una pronuncia additiva, nei termini indicati dal giudice a quo, comporterebbe quindi considerevoli ricadute sul perimetro applicativo della condizione di improcedibilità in esame, poiché ne estenderebbe l’operatività a procedimenti penali per reati diversi da quelli per i quali il provvedimento espulsivo è stato disposto ed eseguito. Sussiste, dunque, il rischio di giungere al risultato irragionevole di beneficiare lo straniero espulso per qualsiasi fatto di reato, anche particolarmente grave, precedentemente commesso, risultando al contrario non irragionevole che, ove l’espulsione sia intervenuta nei confronti di uno straniero già condannato in via definitiva alla pena della reclusione in carcere, il legislatore abbia ritenuto prevalente l’esigenza di punire gli ulteriori reati da questi commessi nel territorio dello Stato. (Precedenti: S. 73/2025 - mass 46799; S. 270/2019 - mass. 41778).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 16  co. 7

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte