Regioni (competenza esclusiva statale) - Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Trasversalità della materia - Possibile limite all'esercizio di competenze regionali che coinvolgono la protezione dell'ambiente - Divieto, per le regioni di intervenire, anche in melius, se la disciplina statale risponde ad una ratio più complessa ovvero a un disegno unitario. (Classif. 216037).
La materia della tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso e unitario, ha carattere finalistico ed è naturalmente trasversale, idonea perciò a incidere sulle competenze regionali. Essa, rientrando nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alle competenze legislative concorrenti e residuali delle regioni (in particolare, a quelle del governo del territorio, della tutela della salute, della protezione civile, della valorizzazione dei beni culturali e ambientali, dell’agricoltura e foreste). Rimane comunque salva la facoltà delle regioni stesse di adottare, nell’esercizio di tali competenze, norme di tutela ambientale più elevata rispetto agli standard minimi disposti dalla legislazione statale, salvi i casi in cui quest’ultima abbia stabilito punti di equilibrio che rispondono a una ratio più complessa e articolata. (Precedenti: S. 16/2024 - mass. 45967; S. 163/2023 - mass. 45686; S. 148/2023 - mass. 45651; S. 229/2022; S. 191/2022 - mass. 44977; S. 144/2022 - mass. 44861; S. 24/2022 - mass. 44544; S. 21/2022 - mass. 44453).