Sentenza 108/2026 (ECLI:IT:COST:2026:108)
Massima numero 47560
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  04/05/2026;  Decisione del  04/05/2026
Deposito del 18/06/2026; Pubblicazione in G. U. 24/06/2026
Massime associate alla pronuncia:  47558  47559  47561


Titolo
Reati e pene - Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti dei pubblici ufficiali - Riparazione pecuniaria - Pagamento, a seguito di ulteriore novella vigente, di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno - Illegittimità costituzionale consequenziale. (Classif. 210046).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’art. 322-quater cod. pen., nel testo modificato dall’art. 1, comma 1, lett. q), della legge n. 3 del 2019. La novella alla disposizione censurata dalla Cassazione sez. sesta penale, presenta i medesimi vizi della disposizione previgente, laddove prevedendo che con la sentenza di condanna per i reati contro la p.a. ex artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno, viola il principio di proporzionalità applicabile alla generalità delle sanzioni di natura “punitiva”.



Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 322  co. 

legge  09/01/2019  n. 3  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27