Stupefacenti e sostanze psicotrope - In genere - Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 t.u. stupefacenti) - Introduzione, mediante decretazione d'urgenza, della c.d. confisca obbligatoria allargata (art. 240-bis cod. pen.) anche in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per il c.d. piccolo spaccio (art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti) - In subordine: limitazione all'ipotesi in cui il piccolo spaccio assuma caratteri di non occasionalità - Omessa previsione - In via ulteriormente subordinata: possibilità, anziché obbligatorietà, della confisca - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza, disparità di trattamento e violazione del diritto di proprietà - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 247001).
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dall’art. 4, comma 3-bis, del d.l. n. 123 del 2023, come conv., anche in combinato disposto con l’art. 240-bis cod. pen., sollevate dal Tribunale di Firenze, prima sez. penale, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., sia nella parte in cui prevede l’applicazione della confisca c.d. allargata in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti anche per l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti (c.d. piccolo spaccio), sia nella parte in cui, con riguardo a tale delitto, non limita il proprio ambito applicativo all’ipotesi in cui la condotta assuma caratteri di non occasionalità, sia, infine, nella parte in cui prevede come obbligatoria, anziché come facoltativa, la confisca allargata in caso di condanna o patteggiamento per il medesimo reato. Se in plurime occasioni è stata ritenuta costituzionalmente illegittima l’estensione di discipline di sfavore al delitto di “piccolo spaccio” (comprendente l’intera gamma delle condotte descritte nell’art. 73, allorché connotate da lieve entità), non può ritenersi manifestamente irragionevole, né sproporzionatamente limitativa del diritto di proprietà, la decisione del legislatore del 2023 di imporre al giudice in linea di principio di confiscare i beni trovati nella disponibilità di chi sia stato condannato (o abbia concordato l’applicazione di una pena) per questo specifico reato, allorché tali beni risultino di valore sproporzionato ai suoi redditi ed egli non sia in grado di giustificarne la legittima provenienza. Lo schema normativo della confisca allargata poggia, nella sostanza, su una presunzione di provenienza criminosa dei beni posseduti dai soggetti condannati per taluni reati, per lo più (ma non sempre) connessi a forme di criminalità organizzata. Caratteristica essenziale di tali “reati matrice” deve però essere, per assicurare la ragionevolezza della scelta legislativa, la loro potenzialità “lucrogenetica”, ossia di produrre vantaggi economici in capo al loro autore, elemento che caratterizza le figure criminose abbracciate dall’art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti, perché idonee a produrre profitti illeciti e a essere commesse in forma continuativa. L’indubbia esiguità di contenuto offensivo di ciascuna condotta non è perciò incompatibile con il dato di esperienza per cui i loro autori spesso traggono abitualmente i propri redditi proprio da quelle attività, specie quando essi siano privi di occupazione stabile o, comunque, regolare. Ciò rende non irragionevole la presunzione relativa, stabilita dal legislatore. Una diversa conclusione porrebbe il nostro ordinamento in una situazione di contrasto con gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea, in quanto la disciplina unionale della confisca allargata, o “estesa”, secondo cui la confisca si estende a beni ulteriori rispetto a quelli costituenti il vantaggio economico derivante direttamente dal singolo reato, comprende altresì i beni che il giudice nazionale sia convinto derivino da altre condotte criminose. Né l’applicabilità della confisca allargata in caso di condanna (o applicazione della pena su richiesta) per il reato di cui all’art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti crea un’irragionevole disparità di trattamento rispetto all’ipotesi delittuosa prevista dall’art. 74, comma 6, dello stesso testo unico, in quanto la mancanza, allo stato, di una giurisprudenza consolidata circa l’applicabilità o meno, a tale secondo reato, della confisca allargata impedisce che dalla disposizione assunta a tertium comparationis possano trarsi decisivi argomenti nel senso dell’irragionevole disparità di trattamento lamentata dal rimettente. Va poi considerato che, in primo luogo, la presunzione di origine illecita dei beni del condannato insorge non per effetto della mera condanna, ma unicamente ove si appuri – con onere probatorio a carico della pubblica accusa – la sproporzione tra detti beni e il reddito dichiarato o le attività economiche del condannato stesso. Detta sproporzione non consiste, peraltro, in una qualsiasi discrepanza tra guadagni e possidenze ma in uno squilibrio incongruo e significativo, da verificare con riferimento al momento dell’acquisizione dei singoli beni. In secondo luogo, la presunzione in parola è solo relativa, rimanendo confutabile dal condannato tramite la giustificazione della provenienza dei cespiti. A tal proposito, non si configura una vera e propria inversione dell’onere della prova, quanto piuttosto un semplice onere di allegazione, per il cui assolvimento è sufficiente la mera allegazione di fatti, situazioni od eventi che, ragionevolmente e plausibilmente, siano atti ad indicare la lecita provenienza dei beni oggetto di richiesta di misura patrimoniale e siano, ovviamente, riscontrabili. In terzo luogo, la presunzione deve intendersi come circoscritta entro un ambito di “ragionevolezza temporale” (o “congruità temporale”) rispetto al momento di commissione del reato per il quale il soggetto è stato condannato. Infine, un quarto requisito deve ritenersi implicito nella disciplina della confisca allargata: quando si discuta di singoli fatti di reato che non risultino commessi in un ambito di criminalità organizzata, né in esecuzione di un programma criminoso dilatato nel tempo, al giudice deve necessariamente riconoscersi la possibilità di verificare se, in relazione alle circostanze del caso concreto e alla personalità dell’autore, il fatto per cui è intervenuta condanna esuli in modo manifesto dal “modello” che vale a fondare la presunzione di illecita accumulazione di ricchezza. L’indicazione contenuta nell’art. 240-bis cod. pen., per cui è sempre disposta la confisca allargata in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta per i reati ivi elencati, deve necessariamente leggersi – per evitare di pervenire a risultati irragionevoli e incidenti in misura sproporzionata sul diritto di proprietà dell’interessato, ma anche per assicurare una lettura della norma conforme alla logica e alle stesse intenzioni del legislatore – alla luce della ratio sottesa all’istituto della confisca allargata, che non è quella di infliggere una punizione supplementare al reo, ma quella di sottrargli beni e risorse che traggono la loro verosimile origine da una ulteriore attività criminosa rimasta “sommersa”. Il che esclude che tale misura debba essere disposta anche quando il fatto di reato appaia al giudice non già espressivo di un habitus criminale dal quale l’autore abbia verosimilmente tratto profitti illeciti, ma piuttosto risulti isolato o, comunque, occasionale. Questa interpretazione restrittiva è d’altra parte la lettura che più armonizza con il diritto dell’Unione, assicurando al giudice, senza necessità di alcuna dichiarazione di illegittimità costituzionale, i necessari margini di apprezzamento per escludere l’applicazione della confisca nelle ipotesi in cui, alla luce di tutte le circostanze del caso e delle allegazioni dell’imputato, abbia motivo di ritenere che il fatto di reato sia occasionale. (Precedenti: S. 90/2025 - mass. 46834; S. 43/2024 - mass. 46050; S. 88/2023 - mass. 45489; S. 223/2022 - mass. 45137; S. 40/2019 - mass. 42187, 42188; S. 24/2019 - mass. 42476; S. 33/2018 - mass. 39865).