Ambiente - Foreste - Norme della Regione Toscana - Previsione, mediante novella legislativa, che i tagli eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione non possono eccedere la superficie di 3000 metri quadrati per ogni proprietà e anno - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali - Carenza di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 010007).
Sono dichiarate inammissibili, per carente motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione alla legge n. 394 del 1991 e al D.P.R. n. 357 del 1997 (attuativo della direttiva Habitat), dell’art. 9, comma 1, della legge reg. Toscana n. 49 del 2025, il quale, sostituendo il comma 6 dell’art. 47 della legge reg. Toscana n. 39 del 2000, triplica da 1.000 a 3.000 mq la superficie annua esentata da qualsiasi obbligo autorizzativo o dichiarativo, con la sola condizione che i tagli siano destinati esclusivamente all’autoconsumo. Il ricorrente, in modo del tutto generico, fa rinvio a interi corpi normativi, senza la specifica indicazione delle disposizioni statali che si assumono violate, venendo meno all’onere di definizione delle questioni nei loro esatti termini normativi e di puntuale motivazione delle censure.