Diritti inviolabili o fondamentali - In genere - Tutela della coscienza individuale, quale riflesso della dignità della persona - Possibile esenzione, a suo favore, di doveri inderogabili (c.d. obiezione di coscienza) - Limiti - Necessità di bilanciamento con altri doveri o beni costituzionali - Divieto, in ogni caso, di introdurre misure di pressione sui convincimenti personali - In particolare: obiezione di coscienza e interruzione volontaria di gravidanza - Tutela ampia, configurata mediante dichiarazione unilaterale recettizia. (Classif. 081001).
La sfera intima della coscienza individuale, che trova fondamento sia nell’art. 2 che nell’art. 21 Cost., deve esser considerata come il riflesso giuridico più profondo dell’idea universale della dignità della persona umana e rappresenta un valore costituzionale così elevato da giustificare la previsione di esenzioni privilegiate – c.d. obiezione di coscienza – dall’assolvimento di doveri pubblici qualificati dalla Costituzione come inderogabili. (Precedenti: S. 271/2000; S. 467/1991 - mass. 17727).
La protezione dei diritti della coscienza non può ritenersi illimitata e incondizionata: spetta al legislatore, nel limite di quanto strettamente necessario alla tutela dell’interesse pubblico sottostante al dovere costituzionale contrapposto, bilanciarla con contrastanti doveri o beni di rilievo costituzionale, al fine di stabilire il punto di equilibrio tra la coscienza individuale e le facoltà ch’essa reclama e i complessivi, inderogabili doveri di solidarietà politica, economica e sociale che la Costituzione impone. Allo stesso tempo, una volta che all’elemento della coscienza si sia dato un valore caratterizzante la disciplina positiva, non si può disconoscerlo e predisporre misure di pressione rivolte a provocare il mutamento delle convinzioni e dei comportamenti secondo coscienza. (Precedenti: S. 43/1997; S. 467/1991 - mass. 17726, 17727).
All’interno della legge n. 194 del 1978, disciplinante l’interruzione volontaria di gravidanza, e, in particolare, dell’art. 9, che mostra una volontà legislativa tesa a valorizzare fortemente il rilievo costituzionale che assume la libertà di coscienza, tradizionalmente individuata, fin da epoche molto lontane, come carattere essenziale dell’irriducibile identità della persona umana, l’obiezione di coscienza è riconosciuta in termini molto ampi, al punto da essere configurata come una semplice dichiarazione unilaterale recettizia, sostanzialmente manifestabile in qualsiasi momento del rapporto di lavoro, senza alcuna conseguenza.