Giudizio costituzionale in via incidentale – Rilevanza della questione – Presupposti – Necessità che la norma censurata sia applicabile nel giudizio a quo e che la pronuncia di accoglimento possa influire sull’esercizio della funzione giurisdizionale – Esclusione della sua identificazione con l’utilità concreta per le parti di detto giudizio – Valutazione che spetta al giudice a quo, salvo il controllo “esterno” della Corte costituzionale. (Classif. 112005).
Nel giudizio incidentale, ai fini dell’ammissibilità delle questioni è sufficiente che la norma censurata sia applicabile nel giudizio a quo e che la pronuncia di accoglimento possa influire sull’esercizio della funzione giurisdizionale, quantomeno per il profilo del percorso argomentativo che sostiene la decisione del processo principale. Il giudizio sulla rilevanza, quindi, è riservato al rimettente e, rispetto a esso, la Corte costituzionale effettua un controllo meramente esterno, limitato ad accertare che la motivazione non sia implausibile, non sia palesemente erronea e non sia contraddittoria, senza spingersi fino a un esame autonomo degli elementi che hanno portato il giudice a quo a determinate conclusioni, potendo sindacare tale valutazione solo se essa, a prima vista, appaia assolutamente priva di fondamento. (Precedenti: S. 164/2023 - mass. 45760; S. 160/2023; S. 139/2023; S. 199/2022; S. 192/2022; S. 249/2021 - mass. 44409; S. 247/2021 - mass. 44378; S. 215/2021 - mass. 44280; S. 154/2021; S. 32/2021 - mass. 43580; O. 194/2022 - mass. 44996).