Reati e pene – Rapina – Divieto di equivalenza o di prevalenza della circostanza attenuante della lieve entità del fatto con quella, aggravante, di averlo commesso all’interno di mezzi di trasporto pubblico – Denunciata violazione dei principi di proporzionalità e finalità rieducativa della pena – Insussistenza – Non fondatezza delle questioni. (Classif. 210033).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Vercelli, sez. pen., in composizione collegiale, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell’art. 628, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui non consente al giudice, che procede per il reato di rapina, di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante della lieve entità del fatto rispetto alla circostanza aggravante di cui al terzo comma, n. 3-ter), della stessa disposizione censurata, che è integrata allorché il suddetto delitto avvenga all’interno di un mezzo di pubblico trasporto. La c.d. “blindatura totale” dell’aggravante di aver commesso il fatto all’interno di mezzi di pubblico trasporto non è di per sé incompatibile con i principi costituzionali di volta in volta evocati: se è vero, infatti, che un siffatto meccanismo, precludendo un giudizio di equivalenza o di prevalenza, rafforza il “privilegio” delle aggravanti e produce, nella generalità dei casi, un effetto di inasprimento delle sanzioni applicabili – conformemente, del resto, alle intenzioni del legislatore – è altrettanto vero che il giudice può in concreto applicare la riduzione di pena connessa al riconoscimento di attenuanti, sia pure sulla pena già aumentata per effetto del riconoscimento dell’aggravante c.d. “blindata”. In relazione alla natura plurioffensiva del reato, riconosciuta dalla Cassazione, inoltre, la circostanza aggravante agisce da fulcro di tutela non solo del patrimonio, ma anche di beni della persona costituzionalmente rilevanti, quali la libertà di movimento e di circolazione, nonché l’integrità fisica e morale del soggetto aggredito: la sua ratio si radica nell’esigenza di rispondere all’allarme sociale derivante da una rapina compiuta a bordo di un mezzo di trasporto pubblico, che limita la possibilità, per la vittima, di reagire e di sottrarsi alla minaccia o alla violenza dell’agente, che può anche condizionare le future decisioni dei consociati relative ai loro spostamenti. Quanto, poi, al fatto che la c.d. “blindatura totale” non operi per le altre aggravanti a effetto speciale – ex art. 628, terzo comma, n. 1), n. 2) e n. 3-quinquies), cod. pen., che restano soggette al regime ordinario di bilanciamento ex art. 69 cod. pen. – oltre a essere ricompresa nell’ampia discrezionalità del legislatore, si tratta di una scelta non manifestamente irragionevole né arbitraria, in quanto solo l’aggravante della consumazione del delitto all’interno di un mezzo di pubblico trasporto si connota per un particolare allarme sociale, sia per il numero potenzialmente molto ampio di persone che frequentano tali mezzi di trasporto, sia per la compromissione, per lo meno in via indiretta, della libertà di movimento dei passeggeri. Non può non evidenziarsi, infine, come la forza “privilegiata” delle aggravanti di cui all’art. 628 cod. pen., ceda dinanzi sia all’attenuante della minore età ex art. 98 cod. pen., sia a quella della lieve entità del fatto: tali mitigazioni del meccanismo di “blindatura totale” contribuiscono all’equilibrio complessivo di una disciplina sanzionatoria che, come per i reati di furto in abitazione e furto con strappo, è pur certamente severa. (Precedenti: S. 173/2025 - mass. 47051; S. 171/2025 - mass. 47109, 47110; S. 130/2025 - mass. 46882; S. 86/2024 - mass. 46164; S. 217/2023; S. 217/2023 - mass. 45908; S. 117/2021 - mass. 43901).