Straniero – Immigrazione – Trattenimento o proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale o dello straniero irregolare espulso – Misura incidente sulla libertà personale, pur se espressione del potere coattivo della pubblica amministrazione – Conseguenze – Necessario rispetto delle garanzie costituzionali previste dall’art. 13 Cost. e, in particolare, della convalida giudiziaria entro quarantotto ore. (Classif. 245003).
Il trattenimento della persona straniera, si inscrive tra gli atti di estrinsecazione del potere coattivo della pubblica amministrazione, quale strumento volto a realizzare direttamente un determinato interesse pubblico e, nella specie, l’esigenza di controllo dei flussi migratori. Pur non perseguendo finalità punitive, si sostanzia in una limitazione della libertà personale, in ragione della condizione di assoggettamento fisico del trattenuto all’altrui potere: di conseguenza, ai sensi dell’art. 13 Cost., tale limitazione dell’habeas corpus, disposta dall’autorità di pubblica sicurezza, deve essere convalidata dall’autorità giudiziaria entro quarantotto ore. (Precedente: S. 96/2025 - mass. 46901; S. 39/2025 - mass. 46757; S. 127/2022; S. 127/2022 - mass. 44866; S. 105/2001 - mass. 26150).