Corte dei conti - In genere - Magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico - Giurisdizione estesa al complesso delle amministrazioni pubbliche (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della novella che restringe il controllo giurisdizionale della Corte dei conti, sezioni riunite in speciale composizione, sull'elenco ricognitivo delle amministrazioni pubbliche, redatto dall'ISTAT secondo le definizioni contenute nella normativa europea relativa al SEC, ai soli fini dell'applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica, con riassegnazione, secondo il diritto vivente, alla competenza del giudice amministrativo delle restanti funzioni di controllo). (Classif. 073001).
Alla giurisdizione contabile è attribuito il controllo sull’equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell’unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. (Precedente: S. 60/2013 - mass. 36996).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 23-quater, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020, come conv., che, modificando l’art. 11, comma 6, lett. b, cod. giust. contabile, prevede che le sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, nell’esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, decidono in unico grado sui giudizi in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall’ISTAT ai soli fini dell’applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica. La disposizione censurata dalla Corte dei conti, sez. riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, limita irrazionalmente l’ambito della giurisdizione contabile sull’attività ricognitiva svolta dall’ISTAT. Istituendo, come chiarito dal diritto vivente – per il quale ogni ulteriore ambito resta attribuito al giudice amministrativo, senza vuoto di tutela o mancato rispetto dell’effetto utile della disciplina unionale – un doppio binario di giurisdizione, amministrativa e contabile, si produce un difetto di irrazionalità intrinseca del sistema. Proprio l’elenco ISTAT, espressivo di una situazione giuridica di carattere temporaneo, di durata annuale, aveva infatti richiesto la concentrazione della giurisdizione presso la Corte dei conti in un unico grado, sia sulla correttezza della ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall’ISTAT, sia sul rispetto delle regole di spending review. Per effetto della riespansione della giurisdizione amministrativa, invece, il contenzioso sull’inserimento nell’elenco annuale ISTAT ha perso la caratteristica della concentrazione funzionale, esponendo il sistema al rischio di una giurisprudenza diversamente articolata sul territorio nazionale, oltre ad allungare i tempi della definitiva decisione sulla legittimità o meno dell’inserimento nell’elenco, e al rischio di giudicati contrastanti. In definitiva, oltre a tempi fisiologicamente incongruenti rispetto alle esigenze degli enti coinvolti, si sconta anche il rischio di giudicati contrastanti fra giurisdizione amministrativa e contabile in ordine alla qualificazione del soggetto come amministrazione pubblica, senza che nessun interesse pubblico meritevole di tutela giustifichi tale assetto e compromettendo la certezza del diritto, che costituisce la pietra d’angolo del sistema di tutele giurisdizionali in uno Stato di diritto. Al contrario, la previsione di un giudizio in unico grado dinanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione fa leva anche sull’evidente attinenza delle determinazioni conformative dell’elenco ISTAT alla materia della contabilità pubblica e al legame tra questa materia e il quadro normativo emergente dalla riforma costituzionale del 2012, nel quale alla Corte dei conti sono state assegnate sia funzioni di controllo ai fini dell’equilibrio dei bilanci delle amministrazioni pubbliche, sia la giurisdizione sul perimetro soggettivo delle stesse). (Precedenti: S. 38/2025 - mass. 46733; S. 186/2020 - mass. 43203; S. 166/2018 - mass. 40102).