Giurisdizione tributaria – In genere – Natura – Organo speciale di giurisdizione preesistente alla Costituzione – Necessità, per il legislatore, di rispettare i limiti posti dall’art. 102 Cost. e dalla VI disp. trans. fin. – Possibile revisione della relativa disciplina, purché nel rispetto delle materie attribuite a tale giurisdizione che ne assicurino la conformità costituzionale – Imprescindibile collegamento con la natura tributaria del rapporto, pena la violazione del divieto di istituire nuovi giudici speciali (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua delle disposizioni che prevedono la devoluzione delle controversie alla giurisdizione tributaria degli atti di recupero dei contributi a fondo perduto, connessi all’emergenza pandemica da COVID-19, non spettanti). (Classif. 124001).
La Commissione tributaria (oggi: Corte di giustizia tributaria) deve essere considerata un organo speciale di giurisdizione preesistente alla Costituzione. L’art. 102, secondo comma, Cost. vieta l’istituzione di giudici speciali diversi da quelli espressamente nominati nella Carta costituzionale e la VI disp. trans. fin. Cost. impone l’obbligo di effettuare la revisione degli organi speciali di giurisdizione preesistenti (“salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e dei tribunali militari”) entro il termine ordinatorio di 5 anni: ne consegue che il legislatore – nel modificarne la disciplina sia in sede di prima revisione sia successivamente – incontra il duplice limite costituzionale di non snaturare le materie attribuite a dette giurisdizioni e di assicurarne la conformità alla Costituzione. (Precedenti: S. 204/2024 - mass. 46583; S. 39/2010 - mass. 34316; S. 238/2009 - mass. 33746; S. 141/2009 - mass. 33391; S. 130/2008 - mas. 32366; S. 64/2008 - mass. 32205; O. 144/1998 - mass. 23881)
La giurisdizione tributaria è imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto, per cui l’attribuzione ad essa di controversie non aventi a oggetto rapporti di tale natura comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali. (Precedenti: S. 39/2010 - mass. 34316; S. 238/2009 - mass. 33746; S. 141/2009 - mass. 33391; S. 130/2008 - mass. 32366; S. 64/2008 - mass. 32205; O. 300/2009; O. 218/2009; O. 395/2007 - mass. 31851; O. 94/2006; O. 34/2006).
(Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell’art. 102, secondo comma, Cost., gli artt. 1, comma 10, del d.l. n. 137 del 2020, come conv., “decreto ristori”, e 25, comma 12, del d.l. n. 34 del 2020, come conv., “decreto rilancio”, nella parte in cui prevedono che le controversie relative all’atto di recupero del contributo a fondo perduto, previsto a favore di soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono devolute alla giurisdizione tributaria. Le disposizioni censurate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova, sez. 2, violano il divieto di istituzione di giudici speciali dal momento che snaturano la materia originariamente devoluta alla cognizione di tale giudice. Le caratteristiche strutturali e funzionali del contributo rendono, infatti, evidente la sua natura di misura di sostegno economico a favore di quei soggetti che, stante la situazione di emergenza e i provvedimenti governativi adottati per fronteggiarla, hanno subito una riduzione dell’attività economica: detto contributo non presenta, pertanto, natura tributaria, difettando il requisito della definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo, né integra un beneficio fiscale, non consistendo in una riduzione del carico tributario altrimenti gravante sul soggetto, né un’agevolazione fiscale, che presuppone un pregresso rapporto tributario che, invece, manca. La Corte di giustizia tributaria rimettente, nel dichiarare il suo difetto di giurisdizione, deve individuare il giudice che ne è munito, cui devolvere la definizione della causa). (Precedenti: S. 80/2024 - mass. 46175; S. 182/2022; S. 128/2022 – mass. 44944; S. 27/2022; S. 120/2020 - mass. 45650; S. 236/2017 – mass. 42144; S. 96/2016, S. 178/2015 - mass. 38537; S. 70/2015 - mass. 38331).