Unione europea - Diritto dell'Unione europea - Possibile evocazione, da parte del giudice a quo, di parametri integrati, costituiti dal diritto UE e dalla Costituzione - Spettanza al giudice ordinario della scelta degli strumenti di tutela - Potere della Corte costituzionale, se adita, di scegliere lo strumento più idoneo ad assicurare piena effettività al diritto dell'Unione. (Classif. 258003).
L’effetto diretto delle norme di diritto primario e derivato evocate dal giudice a quo non rende le questioni inammissibili, in quanto esse prospettano il contrasto tra una disposizione di legge nazionale e diritti della Carta che intersecano in larga misura i principi e i diritti garantiti dalla stessa Costituzione italiana. Di conseguenza, una volta che il giudice abbia individuato l’incidente di costituzionalità come rimedio più appropriato, ponderando le peculiarità della vicenda sottoposta al suo esame, sulla base, ad esempio, della evidente idoneità di una pronuncia a efficacia erga omnes a rimuovere in radice la discriminazione, la Corte costituzionale ben può rispondere con gli strumenti che le sono propri e che comprendono una vasta gamma di tecniche decisorie, contribuendo ad assicurare piena effettività al diritto dell’Unione in modo sempre più integrato, dovendo escludersi che il sindacato accentrato di costituzionalità si ponga in antitesi con un meccanismo diffuso di attuazione del diritto europeo. (Precedenti: S. 71/2026 - mass. 47399; S. 31/2025 - mass. 46640; S. 7/2025 - mass. 46662; S. 1/2025 - mass. 46620; S. 181/2024 - mass. 46445; S. 15/2024 - mass. 45984; S. 67/2022 - mass. 44764; O. 21/2025 - mass. 46630; O. 29/2024 - mass. 46042).