Processo penale - Parte civile - Condanna in primo grado, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile - Successiva estinzione del reato per prescrizione in fase di impugnazione, con conseguente statuizione del giudice di appello o di Cassazione limitata agli effetti civili - Possibilità di rinviare tali questioni ad altro giudice o sezione civile competente, con utilizzo delle prove acquisite nel processo penale ed, eventualmente, civile - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di finalità rieducativa della pena - Carenza di motivazione in ordine al parametro evocato, anche in relazione al principio convenzionale di presunzione di innocenza - Inammissibilità della questione. (Classif. 199018).
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte d’appello di Lecce, sez. unica penale, in riferimento all’art. 27, secondo comma, Cost., dell’art. 578, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello o di Cassazione, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli effetti civili, e non prevede, invece, che, analogamente alla norma di cui al comma 1-bis del censurato art. 578, se l’impugnazione non è inammissibile, il giudice di appello o di Cassazione rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile. Le ordinanze di rimessione non contengono una specifica e congrua motivazione sulle ragioni per le quali il parametro evocato sarebbe violato dalla disposizione censurata e non adducono alcuna specifica argomentazione per riferire alla presunzione di innocenza il principio convenzionale che tutela chi sia stato assolto nella vicenda penale da affermazioni che non di meno gli attribuiscano surrettiziamente una responsabilità rispetto allo stesso reato.