Regioni (competenza esclusiva statale) - Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Ambito della materia - Difesa del suolo (in particolare, per i rischi derivanti da dissesto idrogeologico) - Allocazione delle relative funzioni amministrative, riservata alla competenza esclusiva statale - Criteri di scelta - Esercizio unitario della funzione, in omaggio ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - Possibile deroga da parte delle regioni - Esclusione (nel caso di specie: illegittimità costituzionale delle disposizioni della Regione Toscana che attribuiscono il potere di rilasciare le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico alle unioni di comuni, alla Città metropolitana di Firenze e ad altre unioni di comuni, anziché alla Regione). (Classif. 216037).
L’autorizzazione preventiva degli interventi sui beni vincolati costituisce elemento imprescindibile della conformazione della proprietà prevista dal r.d.l. n. 3267 del 1923 (c.d. legge Serpieri). (Precedente: S. 100/2026 - mass. 47435).
Le attività relative alla difesa del suolo, in particolare quelle relative alla salvaguardia per i rischi derivanti da dissesto idrogeologico, debbono essere ricondotte alla materia della tutela dell’ambiente, di esclusiva competenza legislativa statale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. (Precedenti: S. 100/2026 - mass. 47435; S. 138/2021 - mass. 44053; S. 109/2011 - mass. 35533; S. 341/2010 - mass. 35129; S. 254/2009 - mass. 33867; S. 246/2009 - mass. 33759).
Nell’ambito della competenza legislativa esclusiva ex art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., soltanto il legislatore statale è legittimato a definire l’organizzazione delle corrispondenti funzioni amministrative, anche attraverso l’allocazione delle competenze presso enti diversi dai comuni – ai quali devono ritenersi generalmente attribuite secondo il criterio espresso dall’art. 118, primo comma, Cost. –, tutte le volte in cui l’esigenza di esercizio unitario della funzione trascenda tale ambito territoriale di governo. Di conseguenza, le funzioni amministrative riconducibili alle materie di cui all’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., che, sulla base di una valutazione orientata dai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza siano state conferite dallo Stato alla regione, non possono da quest’ultima essere riallocate presso altro ente infraregionale, in quanto una siffatta iniziativa comporterebbe una modifica, mediante un atto legislativo regionale, dell’assetto di competenze inderogabilmente stabilito dalla legge nazionale. (Precedenti: S. 151/2024 - mass. 46373; S. 2/2024 - mass. 45900; S. 160/2023 - mass. 45697; S. 189/2021 - mass. 44323).
La tutela dell’ambiente, di potestà esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. esprime ineludibili esigenze di protezione di un bene unitario e di valore primario, che sarebbero vanificate ove si attribuisse alla regione la facoltà di rimetterne indiscriminatamente la cura a un ente territoriale di dimensioni minori, in deroga alla valutazione di adeguatezza compiuta dal legislatore statale con l’individuazione del livello regionale. (Precedente: S. 151/2024 - mass. 46373).
(Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s, Cost., gli artt. 25, 26, 27, 28 della legge reg. Toscana n. 49 del 2025 – che modificano, rispettivamente, gli artt. 14, comma 3, 15, comma 2, lettera d, 31, comma 3, e 52, comma 3, della legge reg. Toscana n. 30 del 2015 –, nonché l’art. 29 della stessa legge reg. – che modifica l’art. 20, comma 2, della legge reg. Toscana n. 65 del 1997 – prevedendo, mediante soppressione o sostituzione di singoli frammenti normativi, che nei parchi e nelle riserve naturali regionali le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico sono rilasciate dalle unioni di comuni subentrate alle comunità montane, dalla Città metropolitana di Firenze e da altre unioni di comuni individuate dalla normativa regionale sulle autonomie locali. La disciplina concernente l’autorizzazione preventiva degli interventi da eseguire nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico è riconducibile – a maggior ragione ove gli interventi riguardino, come nella specie, terreni compresi nei parchi e nelle riserve naturali regionali – alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, il quale, nell’esercizio dell’evocata competenza legislativa esclusiva, – ex art. 61, comma 5, cod. ambiente – ha conferito alle regioni le funzioni amministrative relative al vincolo idrogeologico, sulla base di una valutazione orientata dai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Fra tali funzioni devono ritenersi senza dubbio comprese quelle relative al rilascio dell’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, di cui all’art. 7 del r.d.l. n. 3267 del 1923, attribuibili anche agli enti parco, perché, pur formalmente esterni all’organizzazione degli uffici regionali, si tratta di enti che non possono tuttavia ritenersi estranei alla competenza ed alla struttura regionale. Al contrario, le disposizioni impugnate dal Governo hanno riallocato presso enti infraregionali funzioni amministrative riconducibili alla materia di cui all’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., così modificando l’assetto di competenze inderogabilmente stabilito dalla legge nazionale. Gli asseriti motivi di opportunità gestionale dell’intervento legislativo regionale non possono incidere sulla violazione delle regole attinenti al riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni; né sulla sussistenza di tale violazione può influire il fatto che nel resto del territorio toscano, al di fuori delle aree naturali protette e dei parchi regionali, la competenza in esame già spetti agli stessi enti sulla base di disposizioni regionali anteriori. Pertanto, le funzioni amministrative relative al vincolo idrogeologico vanno svolte dalla Regione, o da enti inclusi nella struttura regionale). (Precedente: S. 67/1997 - mass. 23146).