Sentenza 146/2025 (ECLI:IT:COST:2025:146)
Massima numero 47004
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del  07/07/2025;  Decisione del  07/07/2025
Deposito del 13/10/2025; Pubblicazione in G. U. 15/10/2025
Massime associate alla pronuncia:  47002  47003


Titolo
Azione e difesa (diritti di) - In genere - Possibilità di modulare modi ed effetti della tutela giurisdizionale - Condizioni e limiti - Divieto di introdurre oneri e modalità che rendano impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto e l'attività processuale - Salvaguardia, in ogni caso, della tutela del contraddittorio, quale possibilità, per le parti, di incidere sul convincimento del giudice (nel caso di specie: non fondatezza della questione avente a oggetto disposizione del cod. proc. civ. che, per la fase di cognizione del rito unificato in materia di persone, minori e famiglie, stabilisce che l'attore, a pena di decadenza, debba proporre domande ed eccezioni che traggono origine dalle difese del convenuto, nonché indicare mezzi di prova e produrre documenti, mediante il deposito di una memoria almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione, con conseguente differenza temporale pari a soli dieci giorni rispetto al termine per la costituzione del convenuto). (Classif. 031001).

Testo

Il legislatore non è tenuto ad assicurare i principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost. sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti, potendo differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarità del rapporto da regolare, purché non imponga oneri e modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa, o lo svolgimento dell’attività processuale. (Precedenti: S. 76/2025 - mass. 46860).

 Il principio del contraddittorio consacrato dall’art. 111, secondo comma, Cost. impone esclusivamente di garantire che ogni giudizio si svolga in modo tale da assicurare alle parti la possibilità di incidere, con mezzi paritetici, sul convincimento del giudice, spettando al legislatore configurarne le specifiche modalità attuative. (Precedenti: S. 39/2025 - mass. 46755; S. 73/2022 - mass. 44613).

(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Genova, sez. quarta civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dell’art. 473-bis.17 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede, al primo comma, che l’attore, a pena di decadenza, debba modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti, mediante il deposito di una memoria almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione delle parti. All’interno del rito speciale su stato delle persone, minorenni e famiglie, improntato a istanze di concentrazione e speditezza, i diversi termini concessi dalla norma censurata, con disciplina elastica applicabile ai soli diritti disponibili, non eccedono il margine della manifesta irragionevolezza, non rendono impossibile o eccessivamente difficoltoso l’esercizio del diritto di difesa, anche per la possibilità di chiedere la rimessione in termini al verificarsi di situazioni eccezionali non imputabili alla parte, e non violano il principio del contraddittorio. Le parti, infatti, pur disponendo dei medesimi strumenti di tutela e poteri istruttori, hanno posizioni processuali significativamente diverse, nelle quali l’attore non è posto in una situazione di squilibrata asimmetria rispetto al convenuto, poiché, mentre quest’ultimo è tendenzialmente còlto di sorpresa dall’iniziativa di chi introduce il giudizio, il primo gode di ben altra capacità di previsione circa le possibili reazioni della controparte, anche alla luce del collegamento oggettivo tra domanda principale e difese – tra cui rientra senz’altro una riconvenzionale riguardante lo scioglimento del rapporto, a valle di una domanda di separazione fra coniugi contenente anche la modifica delle condizioni patrimoniali relative al mantenimento dei figli. Né si ravvisa una violazione dell’art. 3 Cost. per irragionevole disparità di trattamento, posto che la disciplina concernente i termini di cui può avvalersi la difesa dell’attore nel giudizio ordinario di cognizione, in quello semplificato di cognizione e nel rito del lavoro si basano su presupposti, strutture ed esigenze talmente peculiari da rendere disomogenei i tertia comparationis). (Precedenti: S. 53/2025 - mass. 46707; S. 34/2025 - mass. 46745; S. 212/2024 - mass. 46602; S. 171/2024 - mass. 46429).



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 473  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte