Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Intervento nel giudizio incidentale - Sussistenza di un interesso qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (nel caso di specie: inammissibilità dell'intervento del Procuratore generale della Corte dei conti in un giudizio incidentale, non essendo parte del giudizio a quo di parificazione del rendiconto regionale, anche per inapplicabilità dei principi enunciati per il giudizio in via principale). (Classif. 111002).
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, in base agli artt. 3 e 4 delle Norme integrative, sono ammessi a intervenire i soli soggetti parti del giudizio a quo, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale, mentre l’intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. (Precedenti: S. 39/2024 - mass. 46025; S. 206/2019 - mass. 42745; S. 173/2019 - mass. 41177).
(Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile l’intervento del Procuratore generale della Corte dei conti, che non è parte del giudizio a quo – di parificazione del rendiconto regionale – e non può pertanto ritenersi titolare di un interesse qualificato, idoneo a legittimarne l’intervento nel giudizio incidentale; né risultano pertinenti e applicabili i principi espressi dalla Corte costituzionale nei giudizi in via principale, in cui il Procuratore generale, al contrario, riveste la qualità di parte). (Precedenti: S. 174/2025; S. 165/2025; S. 150/2025 - mass. 46971; S. 123/2023 - mass. 45676).