Reati e pene - Cause di non punibilità - Individuazione - Ampia discrezionalità del legislatore, nei limiti della manifesta irragionevolezza (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 131-bis cod. pen., nella parte in cui non prevede la possibilità di applicare l'esimente della particolare tenuità del fatto allorché si proceda per il delitto tentato di estorsione non aggravata, a differenza di quanto previsto per la rapina non aggravata). (Classif. 210010).
Il legislatore gode di ampia discrezionalità nell’individuazione dell’ambito oggettivo della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., salvo il limite della manifesta irragionevolezza. (Precedenti: S. 5/2026 - mass. 47182; S. 156/2020 - mass. 43414; S. 207/2017 - mass. 41153).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo della manifesta irragionevolezza, l’art. 131-bis, terzo comma, n. 3, cod. pen., nella parte in cui prevede che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, allorché si proceda per il tentato delitto di estorsione non aggravata, di cui all’art. 629, primo comma, cod. pen. La comparazione tra le due figure delittuose della rapina, per la quale l’esimente della particolare tenuità è prevista anche nella forma non aggravata, e dell’estorsione, nonostante alcune diversità sul piano della tipizzazione delle fattispecie – come l’oggetto materiale della condotta, il tipo di violenza che può essere impiegato dall’agente, la necessaria verificazione o meno dell’evento di ingiusto profitto con altrui danno ai fini della consumazione, la conseguente configurazione del dolo come generico o specifico – rivela una omogeneità complessiva degna di considerazione unitaria, già messa in luce dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, e tale da non consentire differenziazioni normative irragionevoli, come specificamente attestato: i. dall’identità dei beni giuridici tutelati e costituzionalmente rilevanti e dall’integrare, entrambe le figure, reati plurioffensivi; ii. dall’essere la condotta tipica caratterizzata dall’uso della violenza o minaccia, sebbene per l’estorsione la coazione si presenti nella forma di vis compulsiva, e non di vis absoluta, come per la rapina; iii. dalla strutturazione come reati di danno; iv. dall’identità della pena detentiva edittale, che denota una considerazione omogenea dei due titoli di reato quanto all’offensività astratta e all’idoneità che i fatti concreti si discostino da essa; v. dall’identico sistema di circostanze aggravanti speciali, cui si è aggiunta l’attenuante del fatto di lieve entità, per effetto di pronuncia di illegittimità costituzionale; vi. dalla previsione dell’arresto obbligatorio in flagranza di reato per entrambe le fattispecie, anche nella forma non aggravata; vii. dai benefici penitenziari, rientrando entrambe le figure aggravate nella c.d. seconda fascia di reati, per i quali tale concessione è ammessa). (Precedenti: S. 171/2025 - mass. 47109; S. 86/2024 - mass. 46164).