Sentenza 170/2025 (ECLI:IT:COST:2025:170)
Massima numero 47016
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore MARINI F. S.
Udienza Pubblica del  20/10/2025;  Decisione del  20/10/2025
Deposito del 25/11/2025; Pubblicazione in G. U. 26/11/2025
Massime associate alla pronuncia:  47017


Titolo
Processo penale – In genere – Responsabile civile – Assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile degli esercenti la professione sanitaria dipendenti di strutture sanitarie (medici “strutturati”) – Citazione dell’assicuratore, a richiesta dell’imputato – Omessa previsione – Ingiustificata disparità di trattamento – Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 199001).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista per i medici “strutturati” (art. 10, comma 1, terzo periodo, legge n. 24 del 2017), l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato. La disciplina censurata dal Tribunale di Verona, sez. pen., determina una ingiustificata disparità di trattamento, in quanto il medico assoggettato ad azione risarcitoria nel processo penale non può esercitare il potere di chiamata dell’assicuratore, riconosciuto invece ove esso fosse convenuto in sede civile con la medesima azione. L’assicurazione posta a carico delle strutture sanitarie per la responsabilità civile dei medici “strutturati” – ossia gli esercenti la professione sanitaria che operano nell'ambito di una struttura sanitaria – è, infatti, obbligatoria ex lege e assolve ad una duplice funzione di garanzia, dei pazienti danneggiati e del medico che assume la veste di assicurato. L’esclusione della citazione dell’assicuratore nel processo penale rischia quindi di compromettere, a seconda della scelta del danneggiato rispetto alla sede processuale in cui far valere le proprie pretese, l’effettività della garanzia assicurativa in favore del medico, che potrà far valere il diritto alla manleva da parte dell’impresa assicuratrice solo dopo la condanna, con il rischio di dover nel frattempo soddisfare con risorse personali le pretese del danneggiato. (Precedenti: S. 182/2023 - mass. 45791; S. 159/2022 - mass. 45015; S. 112/1998 - mass. 23818).



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 83  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte