Sentenza 139/2025 (ECLI:IT:COST:2025:139)
Massima numero 46961
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  09/07/2025;  Decisione del  09/07/2025
Deposito del 29/07/2025; Pubblicazione in G. U. 30/07/2025
Massime associate alla pronuncia:  46959  46960


Titolo
Reati e pene - Pene sostitutive - Limiti di applicabilità, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia) - Reati ostativi (e, in particolare: reato di violenza sessuale) - Possibilità di applicare una pena sostitutiva nel caso di imputati infraventunenni quando il giudice ritenga che il rischio di recidiva possa essere comunque salvaguardato - Divieto - Denunciata irragionevolezza, violazione del principio di eguaglianza e della finalità rieducativa della pena nonché dei criteri di delega - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 210047).

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate complessivamente in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 76 Cost. dalla GUP del Tribunale di Firenze e dalla Corte d’appello di Firenze, seconda sez. penale, dell’art. 59 della legge n. 689 del 1981, come sostituito dall’art. 71, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 150 del 2022, che stabilisce una preclusione assoluta alla concessione di pene sostitutive delle pene detentive brevi per gli imputati di uno dei reati c.d. ostativi (art. 4-bis ordin. penit). La disposizione censurata – che pure prevede un'eccezione nell’ipotesi in cui si tratti di imputato nei cui confronti sia stata riconosciuta la circostanza attenuante in caso di collaborazione processuale rispetto a una serie di delitti contro la p.a. (art. 323-bis, secondo comma, cod. pen.), ipotesi tuttavia senza significato pratico, in seguito all’estromissione di tali delitti dal catalogo dei reati c.d. reati “ostativi” – innanzitutto non viola il criterio di delega di cui all’art. 1, comma 17, lett. c), della legge n. 134 del 2021. Il legislatore delegato ha infatti operato una scelta compatibile con la indicazione della legge delega di assicurare il coordinamento della disciplina delle riformate pene sostitutive con le preclusioni stabilite dall’ordinamento penitenziario; né viola la legge delega la preclusione assoluta per gli imputati dei reati di cui all’art. 4-bis ordin. penit., dal momento che l’esigenza di coordinamento tra le due discipline (pene sostitutive e ordinamento penitenziario) nasceva proprio dalla decisione – prefigurata dalla legge delega, e attuata dal legislatore delegato – di allargare incisivamente la platea dei possibili destinatari della sostituzione; e né, infine, può ritenersi eccedente i margini di discrezionalità conferiti dalla delega configurare tale preclusione come assoluta, a fronte della relatività della presunzione di pericolosità stabilita nell’ordinamento penitenziario, ove la presunzione può essere superata solo all’esito di accertamenti di regola compiuti una volta che l’esecuzione della pena abbia avuto inizio. Non è neppure irragionevole, in generale, il richiamo “in blocco” di tutti reati di cui all’art. 4-bis ordin. penit., perché il dato comune a tutte queste ipotesi è rappresentato dalla necessità di specifici accertamenti, compiuti di regola durante l’esecuzione della pena, che riguardano la persistente pericolosità del condannato, salva la verifica di una sua eventuale irragionevolezza o sproporzionalità rispetto a singole ipotesi criminose. Infine la disposizione censurata non viola l’art. 27, terzo comma, Cost.: sebbene siano comprensibili le preoccupazioni dei rimettenti con riguardo alla sorte di giovani imputati di condotte pur gravemente offensive dei diritti delle vittime, ma che si trovano attualmente in stato di libertà proprio perché ritenuti non (più) pericolosi, tuttavia la rieducazione non può essere considerata, per vincolo costituzionale, come l’unica finalità legittima della pena. Il legislatore ben può, dunque, assegnare anche altre finalità alla pena – come il contenimento della pericolosità sociale del condannato e la deterrenza nei confronti della generalità dei consociati –, a condizione di non sacrificare la sola funzione della pena espressamente indicata quale costituzionalmente necessaria, la rieducazione del reo; e a condizione di assicurare il rispetto di tutti gli altri principi costituzionali che limitano la potestà punitiva statale.



Atti oggetto del giudizio

legge  24/11/1981  n. 689  art. 59  co. 

decreto legislativo  10/10/2022  n. 150  art. 71  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 3

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  27/09/2021  n. 134  art. 1    co. 17  lett. c)