Reati e pene - Sospensione condizionale della pena - Conformazione rimessa all'ampia discrezionalità del legislatore, anche in ordine alla scelta delle condotte e a prescindere dalla pena edittale - Finalità rieducativa perseguibile anche medianti obblighi riparatori. (Classif. 210043).
Nella conformazione della sospensione condizionale della pena, il legislatore gode di ampia discrezionalità, al punto che la disciplina dell’istituto resta rimessa al suo apprezzamento in via generale e astratta, prima ancora che a quello del giudice. A esso non è precluso, in questo senso, negare la stessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena in riferimento a condotte particolarmente gravi nel comune sentire, anche, in fondo, a prescindere dalla pena edittale per esse prevista. (Precedenti: S. 85/1997; O. 296/2005; O. 475/2002).
La sospensione condizionale favorisce la rieducazione del reo non solo mediante la minaccia della sua revoca, ma pure attraverso gli obblighi riparatori, ripristinatori o di recupero, i quali conferiscono un contenuto risocializzativo anche positivo al beneficio. (Precedenti: S. 208/2024 - mass. 46450).