Ordinanza 80/2026 (ECLI:IT:COST:2026:80)
Massima numero 47415
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente AMOROSO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  13/04/2026;  Decisione del  13/04/2026
Deposito del 14/05/2026; Pubblicazione in G. U. 20/05/2026
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato – Soggetti legittimati – Legittimazione attiva del Senato della Repubblica – Legittimazione passiva del Procuratore della Repubblica – Sussistenza – Ammissibilità del ricorso – Comunicazione e notificazione conseguenti (nel caso di specie: ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per aver leso le attribuzioni costituzionalmente garantite al Senato della Repubblica a causa della mancata trasmissione del decreto di archiviazione parziale e asistematica di reati ministeriali nei riguardi di un soggetto non appartenente alle due Camere). (Classif. 114003).

Testo

I singoli organi giurisdizionali sono legittimati ad essere parte del conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, in quanto competenti, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, a dichiarare definitivamente, nell’esercizio delle funzioni attribuitegli, la volontà del potere cui appartengono. (Precedenti: O. 133/2025 - mass. 47129; O. 241/2011 - mass. 35800; O. 104/2011 - mass. 35518).

 Il Senato della Repubblica è legittimato a promuovere il conflitto tra poteri dello Stato in difesa delle attribuzioni allo stesso garantite sul piano costituzionale. (Precedenti: O. 241/2011 - mass. 35800; O. 104/2011 - mass. 35518)).

(Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per violazione degli artt. 96 Cost. e dagli artt. 5 e 8 della legge cost. n. 1 del 1989, per avere quest’ultima trasmesso alla Camera dei deputati anziché al Senato della Repubblica il decreto di archiviazione con il quale il Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma aveva tra l’altro escluso la natura ministeriale di due reati ascritti all’allora ministro Renato Brunetta, nel momento in cui venivano inviati gli atti stessi all’autorità giudiziaria competente ai fini del procedimento penale ordinario. Sotto il profilo soggettivo va riconosciuta la legittimazione attiva del Senato a promuovere conflitto e quella passiva del pubblico ministero, e, in particolare, al Procuratore della Repubblica, ad esserne parte. Viene, altresì, disposta la notifica del ricorso anche nei confronti della Camera dei deputati, stante l’identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento. (Precedenti: O. 133/2025 - mass. 47129; O. 179/2023 - mass. 45768; O. 250/2022 - mass. 45221)



Atti oggetto del giudizio

   n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 96

legge costituzionale  art. 5

legge costituzionale  art. 8

Altri parametri e norme interposte