Reati e pene - Concorso di circostanze - Deroghe al regime ordinario - Discrezionalità del legislatore, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o arbitrio - Possibilità di un diverso ordine al gioco delle circostanze per la protezione di beni costituzionalmente tutelati. (Classif. 210012).
Le deroghe al regime ordinario del bilanciamento tra circostanze rientrano nell’ambito delle scelte discrezionali del legislatore e sono sindacabili solo se trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio, fermo restando che tali deroghe non possono, in alcun caso, alterare gli equilibri costituzionalmente imposti nella strutturazione della responsabilità penale. (Precedenti: S. 117/2021 - mass. 43901; S. 55/2021 - mass. 43738; S. 73/2020 - mass. 43274; S. 205/2017 - mass. 39668; S. 74/2016 - mass. 38813; S. 106/2014 - mass. 37900; S. 105/2014 - mass. 37899; S. 251/2012 - mass. 36711).
Quando emergono particolari esigenze di protezione di beni costituzionalmente tutelati, quale il diritto, fondamentale e personalissimo, alla vita e all’integrità fisica, il legislatore può derogare al regime ordinario del bilanciamento fra circostanze, stabilendo che vada calcolato prima l’aggravamento di pena per ipotesi particolari. (Precedenti: S. 217/2023; S. 88/2019 - mass. 42547).