Sentenza 128/2025 (ECLI:IT:COST:2025:128)
Massima numero 46895
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore LUCIANI
Udienza Pubblica del  07/07/2025;  Decisione del  07/07/2025
Deposito del 24/07/2025; Pubblicazione in G. U. 30/07/2025
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - In genere - Giustizia riparativa - Natura - Procedimento incidentale o complementare al processo penale - Esclusione - Programma di attività extraprocessuale, non procedimentale né giurisdizionale, con possibili effetti sulla commisurazione, attenuazione o sospensione della pena (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 420-quater, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato contenga l'avviso della sua facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa). (Classif. 199001).

Testo

La giustizia riparativa non si configura come un procedimento speciale, incidentale o complementare al processo penale, ma come un programma di attività extraprocessuale, non procedimentale in senso processual-penalistico, né giurisdizionale, il cui esito positivo è valutabile dal giudice come “elemento di fatto” successivo al reato, a fini della commisurazione, attenuazione o sospensione della pena.

(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GUP del Tribunale di Grosseto in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. – dell’art. 420-quater, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato contenga l’avviso della sua facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. L’omessa previsione dell’avviso della facoltà di accedere alla giustizia riparativa nella sentenza di non doversi procedere pronunciata, ai sensi della disposizione censurata, nei confronti dell’imputato irreperibile non viola il principio di eguaglianza – rispetto all’avviso previsto, in favore dell’imputato reperibile, dall’art. 419, comma 3-bis, cod. proc. pen. – né il diritto di difesa, poiché, avendo la giustizia riparativa natura non di procedimento incidentale, ma di programma extraprocessuale, si è al di fuori del «procedimento» penale e quindi dell’ambito di applicazione dell’art. 24 Cost., anche nella dimensione dell’autodifesa. La scelta del legislatore, inoltre, non costituisce esercizio manifestamente irragionevole della discrezionalità spettantegli nella configurazione degli istituti processuali, considerando che l’avviso viene dato nel corso dell’intero procedimento penale in molteplici ipotesi e che, in assenza di termini perentori o scadenze, non è compromessa in alcun modo la facoltà dell’imputato di accedere alla giustizia riparativa. Infine, per la natura stessa della giustizia riparativa, nessuna comparazione è possibile con l’omessa previsione degli avvisi concernenti la facoltà di accedere a riti alternativi). (Precedenti: S. 19/2020 - mass. 41591; S. 201/2016 - mass. 39030; S. 17/2011 - mass. 35252; S. 229/2010 - mass. 34781; S. 50/2010 - mass. 34343; S. 221/2008 - mass. 32599; O. 141/2011 - mass. 35598; O. 43/2010 - mass. 34327; O. 134/2009 - mass. 33376; O. 67/2007 - mass. 31077).



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 420  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte