Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Funzione - Individuazione di contenuto e verso delle censure - Possibilità, per la Corte costituzionale, di individuare la pronuncia di accoglimento più idonea al petitum - Necessità di individuare un intervento a "rime obbligate" in materia riservata alla discrezionalità del legislatore - Esclusione - Sufficienza di una soluzione "costituzionalmente adeguata". (Classif. 112003).
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, il petitum dell’ordinanza di rimessione ha la funzione di chiarire il contenuto e il verso delle censure mosse dal giudice rimettente, sicché, ove la Corte costituzionale ritenga fondate le questioni, rimane libera di individuare la pronuncia più idonea alla reductio ad legitimitatem della disposizione censurata, non essendo vincolata alla formulazione del petitum dell’ordinanza di rimessione nel rispetto dei parametri evocati. Più a monte, la mancanza di un’unica soluzione costituzionalmente obbligata non può esimere dalla ricerca, all’interno del sistema, di una soluzione “costituzionalmente adeguata” per ovviare al vulnus medesimo, fermo restando un sempre possibile intervento del legislatore. (Precedenti: S. 135/2025; S. 103/2025; S. 94/2025 - mass. 46847; S. 83/2025; S. 53/2025 - mass. 46705; S. 138/2024 - mass. 46307; S. 90/2024; S. 46/2024 - mass. 46030; S. 5/2024; S. 221/2023 - mass. 45911).