Corte costituzionale - In genere - Sua posizione nel sistema integrato dell'ordinamento interno e di quello europeo - Necessaria applicazione del principio fondamentale di leale collaborazione tra Corti, fermo restando il principio di attribuzione - Permanenza di ruoli e funzioni distinte rispetto a quelli della Corte di giustizia UE. (Classif. 072001).
In presenza di sistemi giuridici che non sono più rigidamente separati, ma sono integrati e interdipendenti, senza alcuna forma di gerarchia, per assicurarne il corretto funzionamento occorre dare la più ampia applicazione al principio di leale collaborazione, riconosciuto sia dal diritto dell’Unione sia dal nostro diritto costituzionale, e che pertanto assurge al rango di principio fondamentale dello spazio costituzionale comune all’Unione e agli Stati membri. Il principio di attribuzione è uno degli architravi dei rapporti tra l’ordinamento europeo e quello nazionale. Tuttavia, esso non dà luogo a paratie stagne capaci di separare il sistema giuridico eurounionale da quello nazionale, perché sovente le rispettive competenze si intrecciano e si sovrappongono, soprattutto a seguito della estensione materiale del diritto dell’Unione. Per impedire frizioni, conflitti e disarmonie, è quindi necessaria la collaborazione tra la Corte di giustizia, le Corti costituzionali nazionali e il giudice comune, con l’obiettivo condiviso di assicurare il buon funzionamento dei menzionati sistemi eurounionale e nazionali, integrati e interdipendenti. (Precedenti: S. 88/2012; S. 87/2012; S. 379/1992 - mass. 18805; S. 168/1963).
L’esigenza della collaborazione tra la Corte di giustizia dell’Unione europea e la Corte costituzionale non fa svanire le differenze di ruoli e di compiti, in particolare la distinzione tra la competenza della Corte di giustizia ad assicurare l’uniforme applicazione del diritto dell’Unione, fornendone l’interpretazione vincolante per tutti gli Stati membri, grazie al rinvio pregiudiziale; e la competenza riservata alla Corte costituzionale quale interprete finale della Costituzione italiana, anche con la possibilità di fornire l’interpretazione costituzionalmente orientata del diritto nazionale. Il dialogo tra Corti è necessario perché la prima opera secondo sistematizzazioni dogmatiche non sempre coincidenti con quelle in uso nei singoli Stati membri, soprattutto nel campo della tutela dei diritti fondamentali. La collaborazione può svolgersi secondo modalità differenti: quando esistono dubbi sul contenuto del diritto dell’Unione, la Corte costituzionale propone un rinvio pregiudiziale; quando però il diritto dell’Unione ha un contenuto definito, essa, dopo avere verificato il tono costituzionale della questione, procede direttamente alla sua applicazione, integrando il parametro interno di costituzionalità con il diritto dell’Unione, come eventualmente interpretato dai giudici di Lussemburgo, agendo così quale enforcer del diritto dell’UE, assicurandone il primato e la piena effettività, che possono giovarsi dell’efficacia erga omnes delle sentenze d’illegittimità costituzionale, nonché della vasta gamma di tecniche decisorie che possono essere impiegate al fine di garantire i suddetti principi. Ciò ferma restando la possibilità, per questa Corte, di applicare uno standard nazionale di protezione di un diritto costituzionale che vada oltre quanto stabilito dalla CDFUE, purché siano rispettati il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione. Quando, infine, entrano in gioco principi o diritti fondamentali che definiscono l’identità costituzionale della Repubblica italiana, la Corte costituzionale, riservandosi come strumento eccezionale l’applicazione dei “controlimiti”, proporrà preventivamente alla Corte di giustizia come accomodare tali principi nell’ambito del diritto dell’Unione o comunque di applicare la garanzia dell’identità costituzionale degli Stati membri. (Precedenti: S. 1/2026 - mass. 47194; 31/2025; S. 7/2025 - mass. 46662; S. 1/2025; S. 210/2024; S. 15/2024 - mass. 45984; S. 217/2021; S. 216/2021; S. 182/2020; S. 117/2019; S. 115/2018; S. 24/2017; S. 238/2014; S. 284/2007; O. 21/2025; O. 161/2024; O. 29/2024; O. 24/2017).