Straniero - Condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea - Erogazione dell'assegno sociale per i cittadini stranieri extracomunitari - Condizione - Possesso della carta di soggiorno (ora permesso UE per soggiornanti di lungo periodo) - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e del diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale garantite dal diritto europeo - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 245002).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di cassazione, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 3, 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 34, par. 1 e 2, CDFUE e all’art. 12, par. 1, lett. e), della direttiva 2011/98/UE, dell’art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, censurato nella parte in cui subordina la corresponsione dell’assegno sociale ai cittadini extra UE al possesso della (ex) carta di soggiorno, oggi permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. L’assegno sociale – prestazione meramente assistenziale in denaro che l’INPS eroga, su domanda, ai soggetti di età superiore a 67 anni che versano in disagiate condizioni economiche –, come chiarito dalla CGUE all’esito del rinvio pregiudiziale, è una prestazione non soggetta al principio di parità di trattamento di cui al parametro unionale indicato. Pertanto, tale provvidenza economica non costituisce una prestazione di sicurezza sociale ai sensi della giurisprudenza unionale e, di conseguenza, non rientra nell’ambito di applicazione dei parametri interposti evocati. Il beneficio in questione deve essere, piuttosto, ricondotto al paradigma delle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo di cui all’art. 70, par. 2, del regolamento CE n. 883/2004, che fornisce una copertura in via complementare, suppletiva o accessoria per i rischi corrispondenti ai settori di sicurezza sociale di cui all’art. 3, par. 1, del medesimo regolamento. Secondo la Corte di giustizia, dunque, l’assegno sociale si inscrive tra le prestazioni speciali di carattere non contributivo ed è finanziato non mediante la contribuzione, ma attraverso la tassazione. Inoltre, l’interpretazione sistematica evidenzia come le prestazioni di sicurezza sociale e le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo siano sottoposte a regimi giuridici differenti, per cui, in definitiva, il legislatore dell’Unione non ha inteso estendere il diritto alla parità di trattamento alle prestazioni che non possono essere qualificate come di sicurezza sociale. Deve parimenti escludersi che la disposizione censurata confligga con l’art. 3 Cost., evocato dal giudice a quo in ragione della riconosciuta interpenetrazione assiologica delle sue disposizioni con il principio di parità di trattamento nella sicurezza sociale nei termini delineati dall’art. 34 CDFUE e dalla citata direttiva. (Precedenti: S. 97/2026 - mass. 47606; S. 40/2025 - mass. 46699; S. 42/2024 - mass. 46040; S. 34/2022 - mass. 44682; S. 19/2022 - mass. 44525; S. 137/2021 - mass. 43970; S. 400/1999 - mass. 25023; O. 29/2024 - mass. 46042).