Delegazione legislativa - Decreto legislativo - Deroga al canone relativo all'esercizio della funzione legislativa - Inserimento in modo coerente nel quadro normativo - Riconoscimento al legislatore delegato di margini di discrezionalità, più o meno ampi, entro i limiti fissati dall'oggetto e dalla ratio della delega. (Classif. 077002).
In materia di delegazione legislativa, il Governo gode in via generale di ampi poteri di “riempimento” normativo dei criteri indicati dalla legge delega, entro i limiti fissati dal suo oggetto e dalla sua ratio, e all’interno comunque delle scelte di fondo da essa fissati. (Precedente: S. 22/2024 - mass. 45965).
Il fisiologico margine di discrezionalità connaturato all’istituto stesso della delegazione è specialmente ampio – fatte salve eventuali puntuali indicazioni su singoli profili che la legge delega abbia comunque fornito – nel caso in cui il Governo sia chiamato a riforme normative di ampio respiro, le quali richiedono interventi su distinti corpora normativi e complesse operazioni di coordinamento sistematico tra le molteplici discipline su cui la riforma deve necessariamente incidere. (Precedente: S. 84/2024 - mass. 46180).