Processo penale – Parte civile – Condanna in primo grado, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile – Successiva estinzione del reato per prescrizione in fase di impugnazione, con conseguente statuizione del giudice di appello o di Cassazione limitata agli effetti civili – Possibilità di rinviare tali questioni ad altro giudice o sezione civile competente, con utilizzo delle prove acquisite nel processo penale ed, eventualmente, civile – Omessa previsione – Denunciata violazione dei principi, anche convenzionali e unionali, di eguaglianza, ragionevolezza, presunzione di innocenza, garanzia della ragionevole durata del giudizio di responsabilità civile – Insussistenza – Non fondatezza delle questioni. (Classif. 199018).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in via principale, dalla Corte d’appello di Lecce, sez. unica penale, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 2, CEDU, nonché agli artt. 117, primo comma, e 11 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 dir. 2016/343/UE e all’art. 48 CDFUE, dell’art. 578, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello o di Cassazione, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli effetti civili, e non prevede, invece, che, analogamente al comma 1-bis dell’art. 578 cod. proc. pen., se l’impugnazione non è inammissibile, il giudice di appello o di Cassazione rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile. La Corte rimettente pone in comparazione due istituti non omogenei sul potere decisorio del giudice penale: mentre la disposizione censurata, oltre a rappresentare una norma “a esaurimento” – in quanto cesserà di avere applicazione con la definizione dei giudizi di impugnazione anteriori al 1° gennaio 2020 –, incide sulla prescrizione del reato, ossia sul versante sostanziale, attribuendo al giudice penale il compito di decidere sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, l’improcedibilità dell’azione penale, in base all’art. 578, comma 1-bis, cod. proc. pen., incide sul versante processuale. In tale cornice, non si ravvisa alcuna irragionevolezza sopravvenuta del censurato comma 1, ritraibile dal dato che il legislatore, con il successivo comma 1-bis, abbia differenziato il trattamento giuridico di situazioni analoghe, comparate sotto il profilo, che qui rileva, del c.d. secondo aspetto della presunzione di innocenza, in base al quale la persona accusata di aver commesso un reato e sottoposta a un procedimento penale conclusosi con un proscioglimento, in rito o nel merito, non può essere poi trattata dalle pubbliche autorità come se fosse colpevole del reato contestatole. Né la permanenza della potestà decisoria al giudice penale nel caso del reato prescritto determina una sperequazione nella posizione dell’imputato, assolto, rispetto a quella che lo stesso assume dinanzi al giudice civile nel caso della declaratoria di improcedibilità: sia il giudice penale dell’impugnazione, sia il giudice civile della prosecuzione, infatti, sono chiamati esclusivamente a verificare gli estremi della responsabilità civile e a decidere le questioni attinenti al diritto del danneggiato al risarcimento, senza dover svolgere alcun accertamento sulla responsabilità penale. Inoltre, il possibile esito dell’improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini di durata massima dell’impugnazione va contemplato dalla parte civile sin dal momento della costituzione, poiché alla relativa pronuncia segue una vicenda di translatio iudicii, ove l’unicità del giudizio lascia salvi gli effetti dell’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno da reato esercitata nel processo penale, restando identici il petitum e la causa petendi. Nemmeno il c.d. secondo aspetto del principio di presunzione di innocenza è violato in relazione ai parametri convenzionali e all’interpretazione della Corte di Strasburgo, in quanto da essi non si ricava alcuna distinzione tra pronunce di assoluzione e pronunce di non luogo a procedere, mentre la violazione della regola convenzionale si verifica allorché tali procedimenti si risolvano nell’attribuire una responsabilità penale al soggetto già assolto. (Precedenti: S. 173/2022; S. 182/2021 - mass. 44101; S. 115/2018 - mass. 41258).