Reati e pene – Rapina – Divieto di equivalenza o di prevalenza della circostanza attenuante del vizio parziale di mente (art. 89 cod. pen.) sulla circostanza aggravante dell’avere commesso il fatto nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro (art. 628, terzo comma, numero 3-quater, cod. pen.) – Irragionevole disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per il minore d’età – Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 210033).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 628, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui non consente di ritenere equivalente o prevalente la circostanza attenuante prevista dall'art. 89 cod. pen., allorché concorra con l’aggravante di cui al terzo comma, numero 3-quater), dello stesso art. 628. Con la sentenza n. 217 del 2023 la disposizione censurata dal Tribunale di Macerata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante del vizio parziale di mente ove concorra con l’aggravante dell’aver commesso la rapina in un luogo di privata dimora. Ciò sul presupposto dell’equiparabilità tra la condizione dell’infermo parziale di mente e quella del minorenne, in favore del quale detta disposizione prevede una deroga al divieto di bilanciamento. Queste considerazioni risultano pienamente trasponibili anche al caso di specie, dove viene in rilievo la circostanza dell’aggravante dell’avere commesso il fatto nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro. La diversità tra l’aggravante attuale e quella che veniva allora in considerazione non giustifica infatti una soluzione di segno differente, posto che identiche sono le ragioni dell’attenuazione di pena fondate sulla notevole riduzione della capacità di intendere e volere della persona. (Precedenti: S. 217/2023 - mass. 45908).