Sentenza 142/2026 (ECLI:IT:COST:2026:142)
Massima numero 47626
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattore D'ALBERTI
Udienza Pubblica del  19/05/2026;  Decisione del  19/05/2026
Deposito del 23/07/2026; Pubblicazione in G. U. 29/07/2026
Massime associate alla pronuncia:  47624  47625  47627  47628


Titolo
Ambiente - Foreste - Tutela dei boschi - Necessità di tutela multilivello ambientale e patrimoniale, in riferimento alla multifunzionalità del bosco - Competenze regionali - Riconduzione alla materia residuale - Possibilità di disciplinare le pratiche silvicolturali, tra cui i tagli boschivi (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale di disposizione della Regione Toscana che dispone nuovi limiti ai tagli di boschi eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione). (Classif. 010007).

Testo

Caratteristica propria dei boschi e delle foreste è quella di esprimere una multifunzionalità ambientale, oltre ad una funzione economico produttiva. Si può dunque affermare che sullo stesso bene della vita, boschi e foreste, insistono due beni giuridici: un bene giuridico ambientale in riferimento alla multifunzionalità ambientale del bosco, ed un bene giuridico patrimoniale, in riferimento alla funzione economico produttiva del bosco stesso. (Precedente: S. 105/2008 - mass. 32313).

La specifica competenza legislativa regionale in tema di boschi e foreste è quella residuale di cui all’art. 117, quarto comma, Cost.; essa è limitata alla funzione economico-produttiva del patrimonio boschivo, mentre i profili ambientali sono ascritti alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. Per quanto riguarda le pratiche selvicolturali, nel cui ambito sono compresi anche i tagli boschivi, lo Stato ha dunque riservato alle regioni il potere di individuare la disciplina più idonea al soddisfacimento delle esigenze di tutela dell’ambiente, senza stabilire uno standard minimo di protezione, limitativo delle competenze legislative regionali. (Precedente: S. 170/2019 - mass. 40716).

(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s, Cost., in relazione all’art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 34 del 2018, dell’art. 9, comma 1, della legge reg. Toscana n. 49 del 2025, il quale, sostituendo il comma 6 dell’art. 47 della legge reg. Toscana n. 39 del 2000, triplica da 1.000 a 3.000 mq la superficie annua esentata da qualsiasi obbligo autorizzativo o dichiarativo, con la sola condizione che i tagli siano destinati esclusivamente all’autoconsumo. La novella censurata è intervenuta in assenza di una disciplina statale che stabilisca la massima superficie boschiva nella quale il taglio può essere eseguito senza titolo abilitativo, mentre la norma interposta evocata, nel disciplinare le attività di gestione forestale, non fissa grandezze determinate, né indica criteri quantitativi. Di per sé, l’ampliamento della misura massima della superficie suscettibile di taglio boschivo senza autorizzazione o dichiarazione non integra la violazione dei parametri costituzionali evocati dal ricorrente; né la scelta concretamente operata dal legislatore regionale può ritenersi come tale inidonea, o comunque meno idonea della precedente, rispetto alle esigenze di tutela dei boschi, perseguite dalla disciplina statale di riferimento. La disposizione impugnata, se esaminata in modo sistematico e non atomistico, rivela di essere parte di una complessiva razionalizzazione della normativa regionale sul taglio dei boschi, fondata su una rinnovata ponderazione di interessi riservata al legislatore regionale, che non comporta alcuna diminuzione di standard minimi inderogabili di tutela ambientale – visto che la facoltà attribuita al proprietario del bosco di realizzare in economia tagli destinati all’autoconsumo è stata ridotta, mentre al di sopra della soglia indicata i tagli devono essere effettuati, in determinati casi, da imprese boschive specializzate –, tra l’altro mai determinati dal legislatore statale).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  20/08/2025  n. 49  art. 9  co. 1

legge della Regione Toscana  21/03/2000  n. 39  art. 47  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 9

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  03/04/2018  n. 34  art. 7    co. 3