Sentenza 108/2026 (ECLI:IT:COST:2026:108)
Massima numero 47561
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
04/05/2026; Decisione del
04/05/2026
Deposito del 18/06/2026; Pubblicazione in G. U. 24/06/2026
Titolo
Reati e pene - Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti dei pubblici ufficiali - Riparazione pecuniaria - Pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno - Necessità che il pagamento sia effettuato per usufruire della sospensione condizionale della pena - Illegittimità costituzionale consequenziale. (Classif. 210046).
Reati e pene - Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti dei pubblici ufficiali - Riparazione pecuniaria - Pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno - Necessità che il pagamento sia effettuato per usufruire della sospensione condizionale della pena - Illegittimità costituzionale consequenziale. (Classif. 210046).
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’art. 165, quarto comma, cod. pen. il quale ha la sola funzione di prevedere che, in caso di condanna per un reato cui si applica la riparazione pecuniaria di cui all’art. 322-quater cod. pen., dichiarato costituzionalmente illegittimo con la medesima sentenza, il giudice debba subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento della riparazione stessa.
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n.
art. 165
co. 4
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27