Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato – Soggetti legittimati – Comitato promotore del referendum – Legittimazione attiva – Sussistenza – Condizioni – Necessaria identità dei componenti del comitato con gli originari promotori (nel caso di specie: inammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Comitato promotore Referendum cittadinanza, nei confronti della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in riferimento alla delibera che ha regolamentato la campagna informativa per i referendum indetti per i giorni 8 e 9 giugno 2025). (Classif. 114003).
È pacifica la legittimazione dei promotori del referendum che si siano costituiti in comitato a promuovere il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. (Precedenti: S. 102/1997; O. 195/2020 - mass 42957; O. 169/2011 - mass. 35657; O. 13/1997 - mass. 23092).
La legittimazione a promuovere il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato va riconosciuta solo a coloro che in concreto abbiano rivestito la qualità di promotori fin dalla fase iniziale della presentazione della richiesta referendaria e della raccolta delle sottoscrizioni. Ai fini della proposizione del conflitto, i promotori possono costituirsi in comitato anche successivamente, purché l’organismo collettivo sia composto esclusivamente da soggetti che rientrino tra gli originari promotori.
I promotori del referendum possono anche adottare la forma del comitato. Quale che sia la forma prescelta, la rilevanza costituzionale della funzione svolta dai firmatari impone comunque la sintonia tra rappresentati e rappresentanti ed esige che la struttura organizzativa, la quale agisce per il potere dello Stato investito di tale rilevantissima funzione, non sia incerta né mutevole, ma abbia una identità precisa e non possa essere alterata dalla presenza di soggetti estranei.
(Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Comitato promotore Referendum cittadinanza nei confronti della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in riferimento agli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della delibera 2 aprile 2025 di regolamentazione della campagna informativa per i referendum popolari abrogativi indetti per i giorni 8 e 9 giugno 2025. Il Comitato ricorrente non è legittimato a proporre conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato poiché di esso fanno parte anche soggetti estranei agli originari promotori. Tali soggetti non hanno espresso il loro intento abrogativo fin dal momento della promozione del referendum e non possono pertanto ritenersi rappresentanti del potere dello Stato costituito dalla frazione di corpo elettorale che ha sottoscritto la richiesta di referendum. La presenza all’interno del Comitato ricorrente di altri soggetti è tale, infatti, da escludere quella comunione di intenti e quella sintonia che devono sussistere tra coloro che hanno avviato la procedura referendaria e l’organismo collettivo costituitosi dopo tale avvio). (Precedente: O. 98/2025 - mass. 46852).