Impiego pubblico - Concorso pubblico - Finalità, in attuazione degli artt. 3 e 51 Cost., della più ampia partecipazione e selezione in base al merito - Eventuali deroghe - Condizioni - Esigenze straordinarie e funzionali al buon andamento dell'amministrazione, nei limiti della ragionevolezza - Possibilità di indire concorsi riservati ai "non obiettori" in materia di tutela della salute della donna e di interruzione volontaria di gravidanza - Esclusione (nel caso di specie: non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimità costituzionale su disposizione regionale siciliana che, nel disciplinare procedure selettive di reclutamento del personale per le aree funzionali per l'interruzione volontaria di gravidanza, consente alle aziende sanitarie e ospedaliere di dotarle di personale "non obiettore" e che lo reintegrino, nei limiti degli organici, entro 120 giorni dalla cessazione dei rapporti di lavoro o dalla successiva obiezione di coscienza di quello già reclutato). (Classif. 131004).
Il principio del concorso di cui all’art. 97, quarto comma, Cost. costituisce diretta attuazione degli artt. 3 e 51 Cost., essendo volto a consentire ai cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza, e le procedure concorsuali devono essere dirette a realizzare la più ampia partecipazione possibile, in modo funzionale alla selezione in base al merito. (Precedenti: S. 57/2025 - mass. 46713; S. 40/2018 - mass. 39893; S. 251/2017 - mass. 41251).
Le eccezioni alla regola del pubblico concorso, pur contemplate dall’art. 97, quarto comma, Cost., devono essere delimitate in modo rigoroso, potendosi considerare legittime solo quando siano funzionali al buon andamento dell’amministrazione, in ragione di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle, e sempre nel rispetto del limite dei principi di ragionevolezza e di salvaguardia del buon andamento della pubblica amministrazione. (Precedenti: S. 145/2025 - mass. 46954; S. 57/2025 - mass. 46713).
L’art. 9, quarto comma, della legge n. 194 del 1978, disciplinante l’interruzione volontaria di gravidanza, esprime principi fondamentali che implicitamente escludono la possibilità di concorsi riservati ai soli non obiettori.
(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Governo in riferimento agli artt. 2, 3, 19, 21, 51, primo comma, 97 e 117, secondo comma, lett. l, Cost., nonché all’art. 17 statuto spec. reg. siciliana, dell’art. 2, comma 3, della legge reg. siciliana n. 23 del 2025, nella parte in cui consente alle aziende sanitarie e ospedaliere di esperire procedure volte a dotare le aree funzionali per l’interruzione volontaria di gravidanza - IVG, di personale “non obiettore”, reintegrandolo, nei limiti degli organici, entro 120 giorni dalla cessazione dei rapporti di lavoro o dalla successiva obiezione di coscienza di quello già reclutato. Della disposizione impugnata è possibile e doverosa una interpretazione costituzionalmente conforme, tale per cui essa può essere considerata come diretta primariamente a stabilire l’obbligo, per le aziende sanitarie e ospedaliere del SSR, di istituire le aree funzionali - IVG, ove non presenti. Il riferimento alle procedure ordinarie, volte a dotare tali aree di personale non obiettore, deve così essere interpretato in modo restrittivo, escludendo in radice concorsi riservati ai soli non obiettori; anche il riferimento, nell’ipotesi di carenza di personale non obiettore, alla necessità di avviare procedure idonee a reintegrare le aree funzionali di tale personale, va interpretato escludendo concorsi riservati, dovendo invece essere rivolto alle “tradizionali” forme consentite dall’ordinamento, che peraltro non necessariamente incidono sulle piante organiche, come nel caso dei rapporti a convenzione). (Precedenti: S. 10/2026).