Sentenza 188/2025 (ECLI:IT:COST:2025:188)
Massima numero 47073
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  05/11/2025;  Decisione del  05/11/2025
Deposito del 16/12/2025; Pubblicazione in G. U. 17/12/2025
Massime associate alla pronuncia:  47071  47072


Titolo
Contratti pubblici – Procedure di affidamento – Norme della Regione Puglia – Previsione, nei contratti collettivi indicati nelle procedure di gara della Regione e degli enti strumentali, di un trattamento economico minimo inderogabile e, dopo la modifica, di una retribuzione minima tabellare inderogabile, pari a nove euro l’ora – Verifica da parte delle stazioni appaltanti – Ricorso del Governo – Lamentata violazione del principio della retribuzione proporzionata e sufficiente, dell’autonomia della contrattazione collettiva nonché della competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie dell’ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale – Difetto di motivazione, inconferenza del parametro, genericità nonché erronea individuazione del parametro – Inammissibilità delle questioni. (Classif. 065008).

Testo

Sono dichiarate inammissibili, per plurimi motivi, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 36, primo comma, 39, quarto comma, e 117, secondo comma, lett. l) e m), Cost., dell’art. 2, comma 2, della legge reg. Puglia n. 30 del 2024, sia nella versione originaria che in quella modificata dall’art. 21 della legge reg. Puglia n. 39 del 2024. La disposizione impugnata, al fine di contrastare il dumping contrattuale e in linea con l’uso “strategico” dei contratti pubblici, prevede che la Regione e gli enti strumentali verificano che i contratti collettivi indicati nelle procedure di gara prevedano “un trattamento economico minimo” inderogabile ovvero, dopo la modifica, “una retribuzione minima tabellare” inderogabile, pari a nove euro l’ora. Le questioni sollevate in riferimento all’art. 36, primo comma, Cost., sono inammissibili per difetto di motivazione e inconferenza del parametro, in quanto il ricorrente non chiarisce le ragioni del contrasto tra la previsione di tale soglia minima retributiva e i principi di sufficienza e di proporzionalità della retribuzione, né si esprime sull’incidenza della soglia quale criterio di selezione del CCNL applicabile in sede di gara. Lo stesso giudice a quo, assumendo l’erronea prospettiva dell’applicabilità della disposizione alla generalità dei rapporti di lavoro privato subordinato, o comunque all’intera fascia del mercato del lavoro coperta dalla contrattualistica pubblica regionale, non deduce alcun profilo relativo all’assetto degli interessi nello specifico ambito dei contratti pubblici, con conseguente inammissibilità delle censure relative alla violazione del principio di autonomia della contrattazione collettiva. Sono parimenti inammissibili, per erronea individuazione del parametro, le censure relative alla violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., non motivando il ricorrente in ordine all’assetto dei beni e degli interessi, connessi alle materie della tutela della concorrenza e dell’ordinamento civile, che assumono consistenza nello specifico settore richiamato, nonché, infine, le censure per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., per difetto assoluto di motivazione. (Precedente: S. 156/2025 - mass. 46968).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36  co. 1

Costituzione  art. 39  co. 4

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte