Giudizio costituzionale in via incidentale - Incidentalità della questione - Necessità di applicare la norma censurata per risolvere la controversia del giudizio principale - In particolare: incidentalità di questioni aventi ad oggetto un diritto fondamentale - Sussistenza laddove non vi sia sovrapponibilità dell'oggetto del giudizio incidentale rispetto a quello del giudizio principale e occorra evitare una zona franca. (Classif. 112004).
Il requisito dell’incidentalità è integrato ove la questione investa una norma che il rimettente deve applicare come passaggio obbligato per risolvere la controversia oggetto del giudizio principale. (Precedenti: S. 169/2022 - mass. 45024; S. 46/2021 - mass. 43711; S. 224/2020 - mass. 42753).
Riguardo a questioni incidentali sollevate su un diritto fondamentale, se l’ordinanza di rimessione contiene una motivazione non implausibile circa la sussistenza dell’interesse ad agire nel giudizio principale, la rilevanza della questione è assicurata, purché giudizio principale e giudizio incidentale non abbiano oggetto coincidente e occorra evitare la creazione di una zona franca nel sistema di giustizia costituzionale. (Precedenti: S. 35/2017 - mass. 39594; S. 1/2014 - mass. 37582).