Sentenza 139/2025 (ECLI:IT:COST:2025:139)
Massima numero 46960
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  09/07/2025;  Decisione del  09/07/2025
Deposito del 29/07/2025; Pubblicazione in G. U. 30/07/2025
Massime associate alla pronuncia:  46959  46961


Titolo
Reati e pene - In genere - Finalità rieducativa della pena - Elemento ontologico, presente dalla astratta previsione e fino alla sua concreta estinzione - Conseguente vincolo sia per il legislatore che per il giudice, di cognizione e di sorveglianza - Stretto collegamento con il principio della inviolabilità della libertà personale - In particolare: rieducazione e pene sostitutive - Loro possibile limitazione, per i reati più offensivi - Necessità, in tal caso, comunque di garantire il percorso rieducativo, in condizioni rispettose della dignità della persona e del principio di umanità della pena. (Classif. 210001).

Testo

La necessità costituzionale che la pena debba “tendere” a rieducare, lungi dal rappresentare una mera generica tendenza riferita al solo trattamento, indica invece proprio una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l’accompagnano da quando nasce, nell’astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue. La finalità rieducativa è, dunque, coessenziale al volto costituzionale della pena, tanto da non poter essere sacrificata sull’altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena, qualunque sia la gravità del reato commesso dal condannato. Conseguentemente, non solo le autorità preposte all’esecuzione della pena, ma ancor prima il legislatore nella fase di comminatoria edittale e poi il giudice in sede di irrogazione sono costituzionalmente vincolati a orientare la propria discrezionalità in maniera tale da favorire e non ostacolare quel cammino di recupero, riparazione, riconciliazione e reinserimento sociale, nel quale si declina la funzione rieducativa della pena. (Precedenti: S. 149/2018 - mass. 39985; S. 179/2017 - mass. 41196; S. 313/1990 - mass. 15936).

Il principio della finalità rieducativa della pena si integra con il principio del “minimo sacrificio necessario” della libertà personale, che si deduce dal particolare rilievo costituzionale della libertà personale, solennemente definita inviolabile dall’art. 13 Cost.: con conseguente dovere di puntuale verifica – da parte del legislatore, del giudice di cognizione e poi della magistratura di sorveglianza – dell’effettiva necessità, rispettivamente, della comminatoria, dell’imposizione e della perdurante esecuzione di pene restrittive della libertà personale, e in particolare della detenzione in carcere. Verifica puntuale che vieppiù si impone, in via generale, in una situazione in cui il sovraffollamento delle carceri italiane rende particolarmente arduo il perseguimento della finalità rieducativa, oltre che lo stesso mantenimento di standard minimi di umanità della pena. (Precedente: S. 95/2025 - mass. 46780).

Le pene sostitutive, applicabili di regola solo previo consenso del condannato, appaiono tendenzialmente più funzionali ad assicurare l’obiettivo della sua rieducazione: evitando gli effetti desocializzanti del carcere e, assieme, accompagnandolo in un percorso che valorizza lavoro, educazione, rafforzamento dei legami familiari e sociali, occasioni di ripensamento critico del proprio passato, ed eventualmente di riconciliazione con la vittima del reato. Questa evoluzione non può, però, che procedere gradualmente, anche attraverso sperimentazioni progressive. È allora inevitabile che la sperimentazione coinvolga anzitutto i reati meno gravi, lasciando al margine quelli che il legislatore – con valutazione non arbitraria né discriminatoria – reputi maggiormente offensivi. Ciò che resta essenziale, in questi ultimi casi, è che la pena detentiva sia eseguita in condizioni e con modalità tali da incentivare o rendere comunque praticabile il percorso rieducativo, in condizioni rispettose della dignità della persona e del principio di umanità della pena. Condizioni, queste, che è preciso dovere del legislatore e dell’amministrazione penitenziaria assicurare, con riguardo a tutti coloro che si trovano, oggi, nelle carceri italiane. (Precedenti: S. 52/2025 - mass. 46770; S. 10/2024 - mass. 45956).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13

Altri parametri e norme interposte