Sentenza 142/2026 (ECLI:IT:COST:2026:142)
Massima numero 47627
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattore D'ALBERTI
Udienza Pubblica del  19/05/2026;  Decisione del  19/05/2026
Deposito del 23/07/2026; Pubblicazione in G. U. 29/07/2026
Massime associate alla pronuncia:  47624  47625  47626  47628


Titolo
Ambiente - Foreste - Norme della Regione Toscana - Competenze della Regione in materia di piano antincendi boschivi (AIB) - Assegnazione alla Regione dei compiti di addestramento, aggiornamento e specializzazione del personale che opera, a qualunque livello, nell'AIB - Predisposizione del piano regionale AIB - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza legislativa esclusiva statale nelle materie di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali e di sicurezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 010007).

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. h) e s), Cost., degli artt. 13, comma 2, e 17, commi 2 e 3, della legge reg. Toscana n. 49 del 2025. Quanto al censurato art. 13, comma 2, esso – sostituendo la lett. h) del comma 2 dell’art. 70 della legge reg. Toscana n. 39 del 2000 –, prevede che nell’ambito dell’attività antincendi boschivi regionale (AIB) la Regione svolge, in particolare, l’addestramento, l’aggiornamento e la specializzazione del personale che vi opera, a qualunque livello. In tal modo è rispettata la disciplina statale (legge quadro n. 353 del 2000: artt. 3, comma 2, lett. m, e 5, commi 2 e 3), la quale non impone inderogabilmente alle regioni, al fine di svolgere i compiti formativi in esame, di avvalersi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevedendo al riguardo una mera facoltà. D’altra parte, la disposizione impugnata non preclude in alcun modo alla Regione di stipulare, al medesimo fine, specifici accordi e convenzioni con tale Corpo, onde avvalersi delle relative competenze. Quanto al censurato art. 17, comma 2, esso sostituisce integralmente il comma 2 dell’art. 74 della legge reg. Toscana n. 39 del 2000, che disciplina la pianificazione dell’AIB, inserendo tra gli interventi e le attività relative alla previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, anche le aree trattate con la tecnica del fuoco prescritto, rispettando quanto prescritto dall’art. 3, comma 3, lett. c-bis), f) e l), della legge quadro n. 353 del 2000, che individua il contenuto del piano per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Per la loro portata generale, estesa a tutte le aree e a tutti i periodi a rischio di incendio boschivo, le disposizioni regionali sono inoltre idonee a soddisfare le medesime esigenze di prevenzione cui è finalizzata la norma statale interposta evocata dal ricorrente, anche considerando il richiamo agli artt. 10 e 11 della legge reg. Toscana n. 39 del 2000, che disciplinano gli interventi pubblici forestali, configurando idonei interventi sostitutivi del proprietario inadempiente, così da soddisfare le esigenze sottese alla disciplina statale di riferimento. Quanto, infine, al censurato art. 17, comma 3, che modifica il comma 3 dell’art. 74 della legge reg. Toscana n. 39 del 2000, disciplinando la validità, l’aggiornamento e l’integrazione del piano regionale AIB, esso si limita ad adeguarsi alla nuova formulazione del comma 2 dello stesso art. 74. In particolare, l’intervento legislativo non ha inciso in alcun modo sulla previsione concernente la mera facoltatività del potere della Giunta regionale di procedere annualmente all’aggiornamento o all’integrazione del piano. Essa, pertanto, non ha l’efficacia lesiva prospettata dal ricorrente. (Precedente: S. 144/2022 - mass. 44861).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  20/08/2025  n. 49  art. 13  co. 2

legge della Regione Toscana  21/03/2000  n. 39  art. 70  co. 2

legge della Regione Toscana  20/08/2025  n. 49  art. 17  co. 2

legge della Regione Toscana  21/03/2000  n. 39  art. 74  co. 2

legge della Regione Toscana  20/08/2025  n. 49  art. 17  co. 3

legge della Regione Toscana  21/03/2000  n. 39  art. 74  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte