Processo penale – Parte civile – Condanna in primo grado, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile – Successiva estinzione del reato per prescrizione in fase di impugnazione, con conseguente statuizione del giudice di appello o di Cassazione limitata agli effetti civili – Interpretazione del diritto vivente secondo cui, ove nel corso del giudizio di appello maturi la prescrizione del reato, il giudice non può limitarsi a rilevare la causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili, ma è comunque tenuto a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito – Denunciata violazione del principio convenzionale e unionale di presunzione di innocenza, nonché dei criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021 – Insussistenza – Non fondatezza delle questioni. (Classif. 199018).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in via subordinata, dalla Corte d’appello di Lecce, sez. unica penale, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6, par. 2, CEDU, agli artt. 3 e 4 dir. 2016/343/UE e all’art. 48 CDFUE, dell’art. 578, comma 1, cod. proc. pen., per come interpretato dal “diritto vivente” (Cass., sez. un. pen., sent. n. 36208 del 2024), nella parte in cui si afferma che nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta l’estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito. Le Sezioni unite non solo non hanno disatteso il vincolo interpretativo posto dalla citata sentenza del 2021, così come i parametri convenzionali ed eurounitari, ma hanno altresì diversificato gli ambiti di operatività dei principi affermati dal proprio precedente (sent. n. 35490 del 2009), evidenziando che la norma censurata va interpretata nel senso che al giudice penale dell’impugnazione è imposto di valutare sempre i presupposti per l’assoluzione nel merito dell’imputato. E benché la stessa disposizione censurata sia un’eccezione rispetto al “fulcro” del sistema di rapporti tra processo penale e azione civile fissato dall’art. 538 cod. proc. pen., per cui il giudice penale decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno solo se pronuncia sentenza di condanna dell’imputato, essa comunque non lede il diritto convenzionale, nemmeno nell’interpretazione resa dalla Corte di Strasburgo, in quanto, nel confermare o riformare i capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili, il giudice penale non deve più statuire sulla responsabilità penale dell’autore, né rivalutare l’ormai accertato fatto di reato, dovendo soltanto decidere sull’esistenza e sull’entità in concreto di un pregiudizio risarcibile, nel rispetto dei principi propri del diritto della responsabilità civile. (Precedente: S. 182/2021 - mass. 44101; S. 176/2019).