Processo penale - Impugnazioni - Attuazione della delega per l'efficienza del processo penale - Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze - Asserita inammissibilità dell'impugnazione quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di PEC errato (costituito da un indirizzo riferibile al giudice competente per l'impugnazione anziché a quello che ha emesso il provvedimento impugnato), pur quando si tratti di un indirizzo incluso nell'elenco fornito dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA) e l'impugnazione sia stata successivamente inoltrata all'indirizzo telematico del giudice competente entro il termine perentorio di proposizione - Denunciata violazione del diritto di difesa, dei principi di eguaglianza-ragionevolezza e del diritto convenzionale di accesso al giudice - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 199014).
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Cassazione, prima sez. penale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 1, CEDU, dell’art. 87-bis, commi 7, lett. c), e 8, del d.lgs. n. 150 del 2022, il cui combinato disposto «sancisce l’inammissibilità dell’impugnazione trasmessa ad indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello prescritto (costituito dall’indirizzo assegnato all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato) pur quando essa pervenga al giudice a quo entro il termine perentorio di proposizione». Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno considerato l’impugnazione trasmessa a un indirizzo PEC riferibile all’ufficio giudiziario competente a riceverla, ma non ricompreso nell’elenco del DGSIA, in linea di principio inammissibile, facendo però salva l’ipotesi in cui il cancelliere addetto all’ufficio l’abbia inoltrata all’indirizzo telematico deputato a riceverla entro il termine di decadenza previsto dalla legge, beninteso senza che sia esigibile alcun obbligo da parte della cancelleria non competente alla ricezione del gravame. La ratio di tale soluzione appare agevolmente trasferibile anche al diverso caso che qui viene in rilievo, dovendosi ritenere che, se l’impugnazione inviata a un indirizzo incluso negli elenchi del DGSIA, ma riferibile all’ufficio del giudice competente per l’impugnazione e non a quello che ha adottato il provvedimento impugnato è, in linea di principio, inammissibile, essa è tuttavia ammissibile nell’ipotesi in cui sia stata inoltrata, su iniziativa della cancelleria cui è riferibile l’indirizzo di presentazione, all’indirizzo telematico – anch’esso incluso nell’elenco del DGSIA – riferito all’ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento, sempre che l’inoltro sia effettuato entro il termine perentorio stabilito per l’impugnazione medesima; dovendo d’altra parte escludersi che la cancelleria cui è stato erroneamente inviato l’atto abbia un obbligo di provvedere in tal senso, sicché il rischio della mancata tempestiva trasmissione incombe esclusivamente sull’interessato all’impugnazione. In tal modo si realizza un ragionevole contemperamento tra gli opposti interessi, tutti di rilievo costituzionale e convenzionale, del diritto all’impugnazione e del principio della ragionevole durata dei processi. Né così si sacrifica in maniera sproporzionata il diritto di difesa dell’interessato in nome di un irragionevole formalismo: non solo la vigente disciplina processuale consente comunque all’interessato di presentare personalmente l’impugnazione, con le tradizionali modalità cartacee, ma la soluzione interpretativa prescelta consente comunque di ritenere sanato il vizio quando l’atto di impugnazione consegua pienamente il proprio effetto in tempo utile. Non può, d’altra parte, ritenersi sussistente una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., che consente la “riqualificazione” dell’impugnazione proposta con un mezzo diverso da quello consentito dalla legge, obbligando il giudice incompetente alla trasmissione al giudice competente, perché tale disposizione non costituisce un tertium comparationis omogeneo. Infine, se è ben vero che le conseguenze dell’inammissibilità dell’impugnazione per effetto di un errore del difensore ricadono su un interessato incolpevole, che potrebbe subire pregiudizi gravi e in seguito difficilmente rimediabili, simili pregiudizi sono, tuttavia, suscettibili di verificarsi in ogni procedimento in cui sia coinvolto un difensore, alla cui competenza e diligenza nell’adempimento del mandato professionale sono sempre affidati gli interessi individuali e i diritti dei rispettivi assistiti.