Unione europea - Rapporti dello Stato con l'Unione europea - Passaggio da un sistema duale a un sistema integrato - Conseguente effetto sulla ripartizione tra giudici ordinari, Corte costituzionale e Corte di giustizia UE - Parametri di giudizio - Possibile evocazione di parametri integrati, costituiti dal diritto UE e dalla Costituzione - Spettanza al giudice ordinario della scelta degli strumenti di tutela, nel sistema multilivello, tra disapplicazione della norma interna, promozione del giudizio di legittimità costituzionale o rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. (Classif. 258004).
La visione rigidamente dualistica dei rapporti tra l’ordinamento eurounitario e l’ordinamento nazionale corrispondeva a una fase in cui il diritto dell’Unione aveva un campo di azione circoscritto, sostanzialmente limitato alla realizzazione del mercato comune. In tale assetto, ai giudici comuni spettava la verifica della compatibilità della legge con il diritto dell’Unione, previo eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, e il potere di non applicarla in caso di incompatibilità con disposizioni di quel diritto dotate di effetti diretti, mentre la Corte costituzionale assumeva il ruolo di difensore dell’identità costituzionale attraverso lo strumento dei “controlimiti”. La progressiva estensione, anche per effetto della giurisprudenza della Corte di giustizia, dell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, che inevitabilmente interseca una parte consistente della materia costituzionale, ha però modificato la relazione tra i due ordinamenti; i principi del primato e dell’effetto diretto del diritto eurounionale fanno sì che il sistema giuridico dell’Unione europea e quello degli Stati membri siano divenuti sempre più integrati e interdipendenti. L’attuale assetto delle relazioni tra i sistemi, pertanto, è improntato a un concorso di rimedi, destinato ad assicurare la piena effettività del diritto dell’Unione. Il sindacato accentrato di costituzionalità non si pone in antitesi con un meccanismo diffuso di attuazione del diritto europeo, ma con esso coopera a costruire tutele sempre più integrate. (Precedenti: S. 15/2024 - mass. 45984; S.170/1984 - mass. 9754; S. 183/1973 - mass. 6954).
È possibile operare il controllo di legittimità costituzionale della disposizione censurata anche alla stregua di un “parametro integrato” di costituzionalità, costituito da una disposizione del diritto primario dell’Unione e da una della Costituzione. È infatti l’art. 117, primo comma, Cost. che colloca entro un comune orizzonte la Costituzione e gli obblighi comunitari, avvincendoli nel menzionato parametro integrato. L’art. 117, primo comma, Cost., per come sostituito dall’art. 3 della legge cost. n. 3 del 2001, infatti, non soltanto ha rafforzato la copertura costituzionale dei principi del primato e dell’effetto diretto del diritto dell’Unione – il cui fondamento era già ravvisabile nell’art. 11 Cost. – i quali differenziano strutturalmente l’UE dalle organizzazioni internazionali, ma giustifica anche, in alcune situazioni, l’integrazione delle disposizioni della Costituzione con quelle del diritto dell’Unione in quello che potrebbe definirsi un unico “blocco di costituzionalità”. (Precedente: S. 170/1984 - mass. 9754).
I principi e i diritti enunciati nella CDFUE intersecano in larga misura i principi e i diritti garantiti dalla Costituzione italiana (e dalle altre Costituzioni nazionali degli Stati membri), sicché la violazione di un diritto della persona può infrangere sia le garanzie presidiate dalla Costituzione italiana, sia quelle codificate dalla Carta dei diritti dell’Unione. In tale caso, è attribuita al giudice comune la scelta se disapplicare la norma interna, previo eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ovvero sollevare una questione di legittimità costituzionale. (Precedente: S. 269/2017 - mass. 41943).
Alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale, la questione di costituzionalità è proponibile anche laddove il duplice contrasto riguardi, sul versante del diritto dell’Unione, non solo un diritto garantito dalla CDFUE, ma una qualsiasi norma, anche di diritto derivato, e, sul versante interno, non solo un diritto, ma anche un principio costituzionale, sempre che ricorra un tono costituzionale, in ragione del nesso con interessi o principi costituzionali. È comunque il giudice comune a decidere se disapplicare la legge oppure sollevare una questione di legittimità costituzionale, ferma restando la possibilità di proporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ex art. 267 TFUE. Il rinvio pregiudiziale, peraltro, può essere proposto anche dalla Corte costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale, allorché esistano dei dubbi sull’interpretazione del diritto dell’Unione. Infatti, la “comunità delle Corti” e il “dialogo” che si svolge tra le stesse, improntato al principio di leale collaborazione, promuovono la piena attuazione del principio del primato del diritto europeo e assicurano il buon funzionamento delle interdipendenze tra i diversi sistemi giuridici, nazionali ed eurounitario. (Precedenti: S. 1/2026 - mass. 47194; S. 147/2025 - mass. 47024; S. 93/2025 - mass. 46808; S. 31/2025 - mass. 46640; S. 7/2025 - mass. 46662; S. 1/2025 - mass. 46620; S. 210/2024 - mass. 46570; S. 181/2024 - mass. 46445; S. 15/2024 - mass. 45984; S. 11/2020 - mass. 42451; S. 20/2019 - mass. 42459; O. 21/2025).