Sentenza 205/2025 (ECLI:IT:COST:2025:205)
Massima numero 47176
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del  17/11/2025;  Decisione del  17/11/2025
Deposito del 29/12/2025; Pubblicazione in G. U. 31/12/2025
Massime associate alla pronuncia:  47171  47174  47175


Titolo
Giudice naturale – In genere – Definizione e ratio – Giudice istituito in base a criteri generali fissati in anticipo, a tutela dell’imparzialità e delle attribuzioni, sia per il cittadino che per il giudice – Possibile spostamento delle competenze stabilite – Condizioni – Scelta del legislatore compiuta ex lege, per esigenze di rilievo costituzionale, secondo criteri razionali e presupposti oggettivi (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale su disposizioni statali, introdotte in sede di conversione di decreto-legge, che, per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, spostano la competenza dalla sezione specializzata del tribunale in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, alla corte d’appello nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida. Invito al legislatore a verificare la tenuta del nuovo assetto di competenze e a operare interventi correttivi in presenza di difficoltà applicative). (Classif. 110001).

Testo

L’espressione giudice naturale precostituito per legge contenuta nell’art. 25, secondo comma, Cost., indica il giudice istituito in base a criteri generali fissati in anticipo e non in vista di determinate controversie, proteggendo il diritto del cittadino a una previa, non dubbia, conoscenza del giudice competente a decidere o, ancor più nettamente, il diritto alla certezza che quest’ultimo non sia un giudice creato a posteriori in relazione a un fatto già verificatosi. (Precedente: S. 88/1962 - mass. 1613).

Il giudice naturale non si cristallizza nella determinazione legislativa di una competenza generale, ma si forma anche di tutte quelle disposizioni che derogano a tale competenza, sulla base di criteri che, razionalmente, valutano i disparati interessi posti in gioco dal processo. (Precedente: S. 117/1972 - mass. 6195).

Il principio del giudice naturale non viene necessariamente violato allorché una legge determini uno spostamento della competenza, con effetto anche sui procedimenti in corso, purché ricorra una serie di presupposti necessari a evitare ogni rischio di arbitrio nell’individuazione del nuovo giudice competente: oltre al consociato, infatti, il principio tutela anche l’indipendenza del giudice investito della cognizione di una causa, ponendolo al riparo dalla possibilità che il legislatore, o altri giudici, lo privino arbitrariamente dei procedimenti già incardinati innanzi a sé. Di conseguenza, mentre risulta illegittima una designazione operata, oltre che a posteriori, direttamente dal legislatore, in via di eccezione singolare alle regole generali, ovvero attraverso atti di altri soggetti ai quali sia attribuito tale potere al di là dei limiti che la riserva di legge impone, la garanzia, per contro, viene rispettata quando l’organo giudicante sia stato istituito in ossequio alla predetta riserva e la sua competenza sia definita sulla base di criteri generali fissati in anticipo, per cui lo spostamento sia l’effetto di un nuovo “ordinamento” che il legislatore, nell’esercizio del suo insindacabile potere di intervenire nel merito, sostituisce a quello vigente. (Precedenti: S. 38/2025 - mass. 46733; S. 5/2025 - mass. 46619; S. 159/2014 - mass. 37990; S. 117/2012 - mass. 36316; S. 30/2011 - mass. 35271; S. 237/2007 - mass. 31460; S. 56/1967 - mass. 4599; S. 207/1987 - mass. 4337).

(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d’appello di Lecce, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 77, secondo comma, 3, 25 e 102, secondo comma, Cost., degli artt. 16, commi 1, lett. b, e 2, 18, comma 1, lett. a, n. 1 e n. 3, e b, e 18-bis, comma 1, lett. a, del d.l. n. 145 del 2024, come conv., nella parte in cui spostano la competenza a conoscere della domanda di convalida del provvedimento che dispone, o proroga, il trattenimento del richiedente asilo dal tribunale, sede delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea istituite dal d.l. n. 13 del 2017, come conv., alla corte d’appello in composizione monocratica, nel cui distretto opera il questore che adotta tale provvedimento. Le disposizioni censurate non possono dirsi prive di ogni plausibile legame con quelle contenute nel d.l. originario, che si inscrive tra i provvedimenti ab origine a contenuto plurimo, contempla una pluralità di linee di azione e mostra uno specifico punto di correlazione con le disposizioni introdotte in sede di conversione, ossia la gestione dei flussi migratori e la protezione internazionale: l’emendamento da cui sono scaturite le norme in scrutinio, in questo senso, si innesta nell’articolazione contenutistica del d.l. dedicata alle riforme processuali in materia. Deve escludersi anche la violazione dell’art. 25 Cost., in quanto l’art. 16, commi 1, lett. b, e 2 del d.l. n. 145 del 2024, come conv., introduce una modifica della competenza alla convalida dei provvedimenti che dispongono o prorogano il trattenimento dello straniero richiedente asilo mediante l’indicazione di criteri predeterminati e astratti, operanti pro futuro; né occorre verificare se la deroga oggetto di censura sia giustificata da una esigenza di rango costituzionale, giacché un controllo siffatto riguarda le modifiche derogatorie di regole generali sulla competenza, con effetti sui processi in corso, laddove la disciplina intervenuta si applica ai procedimenti radicati successivamente all’entrata in vigore della novella. Neppure è ravvisabile la violazione dell’art. 3 Cost., in riferimento al principio di ragionevolezza, e dell’art. 102, secondo comma, Cost., in quanto le incertezze applicative denunciate dai giudici a quibus costituiscono meri inconvenienti di fatto, che non comportano un vizio intrinseco di illegittimità costituzionale; al contrario, le regole introdotte comprendono, con sufficiente precisione e intelligibilità, sia i parametri di individuazione del giudice, ratione materiae e ratione loci, sia un criterio di assegnazione interna delle controversie ai giudici addetti alla trattazione dei procedimenti in materia di mandato di arresto europeo – MAE –, ossia giudici penali, coerentemente sia con l’ambito toccato, che incide sulla libertà personale, sia con la giurisprudenza di legittimità, per la quale la regola di riparto interno integra una questione che non incide sul legittimo esercizio della funzione giurisdizionale, la quale spetta all’ufficio giudicante nella sua unitarietà, né influisce sulla validità degli atti. Pur sacrificando in qualche misura le esigenze di concentrazione e di uniformità interpretativa che avevano indotto il legislatore ad affidare il procedimento di convalida e quello concernente la domanda di protezione internazionale a un unico ufficio giudiziario, alla luce dell’elevato tasso di specialità del settore e della necessità, per i giudici assegnati, di confrontarsi con il sistema comune europeo dell’asilo, la scelta compiuta, oltre a ricadere nella configurazione degli istituti processuali, non è sintomatica di una irragionevolezza manifesta: il principio di concentrazione, infatti, non ha carattere costituzionalmente necessario, ma solo tendenziale. Peraltro, i giudici individuati, pur muniti di una specializzazione diversa, sono comunque adusi a trattare procedimenti che coinvolgono la libertà personale degli stranieri e che devono essere decisi entro termini stringenti. Non può ritenersi fondata, infine, neppure la censura con cui si deduce che lo spostamento di competenza inciderebbe sul carattere unitario e inscindibile delle questioni attinenti al diritto di asilo, determinando una scissione tra la competenza per il giudizio avente ad oggetto il riconoscimento di tale diritto e la competenza per la convalida del trattenimento del richiedente. Oltre a non poter rinvenire un rapporto di incidentalità in senso tecnico della convalida rispetto al procedimento sulla richiesta di protezione internazionale, giusta la loro netta differenza strutturale, non appare ravvisabile neppure una connessione qualificata, poiché il carattere meramente incidentale dell’accertamento e la sua limitazione alla illegittimità manifesta escludono che possa ravvisarsi un’ipotesi di pregiudizialità in senso tecnico, capace di imporre la trattazione congiunta delle cause, né potrebbe verificarsi un contrasto pratico tra giudicati. Tutto ciò non esclude che lo stesso legislatore debba verificare, nel tempo, la tenuta del nuovo assetto di competenze e operare interventi correttivi, qualora emergano difficoltà applicative). (Precedenti: S. 39/2025 - mass. 46755, 46757; S. 36/2025 - mass. 46709; S. 189/2024 - mass. 46443; S. 96/2024 - mass. 46203; S. 67/2023 - mass. 45524; S. 105/2001 - mass. 26150; S. 143/1973).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 77  co. 2

Costituzione  art. 102  co. 2

Altri parametri e norme interposte