Bilancio e contabilità pubblica - Finanza pubblica - Individuazione da parte dell'ISTAT degli enti inclusi tra le amministrazioni pubbliche secondo le definizioni contenute nella normativa europea relativa al SEC - Applicazione a tali enti, in ogni caso, delle disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica - Denunciata irragionevolezza e violazione, con legge-provvedimento, della giurisdizione delle sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti, nonché dei principi di imparzialità e di buon andamento, e del diritto, di fonte europea e convenzionale, alla verifica giurisdizionale all'accertamento dello status di amministrazione pubblica - Difetto di rilevanza e di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 036008).
Sono dichiarate inammissibili, per irrilevanza e difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate con più ordinanze dalla Corte dei conti, sez. riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione in riferimento complessivamente agli artt. 3, 24, 97, 101, 103, 104, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 19 TUE, all’art. 47 CDFUE e agli artt. 6 e 13 CEDU, dell’art. 23-quater, comma 1, del d.l. n. 137 del 2020, come conv., che detta una disciplina particolare per un ristretto insieme di enti, identificandoli espressamente ex lege. Per un verso, emerge ictu oculi che alcuni dei rimettenti non debbano fare applicazione della disposizione censurata, riguardante soggetti diversi dai ricorrenti nei giudizi a quibus; per un altro verso, sebbene il giudizio a quo sia stato introdotto da un ente ricompreso nell’ambito di applicazione della previsione censurata, il rimettente omette di chiarire il significato attribuito ad essa, mentre solo predicandone una efficacia retroattiva potrebbe sostenersene la rilevanza. (Precedente: S. 168/2020 -mass. 42597).