Sentenza 39/2026 (ECLI:IT:COST:2026:39)
Massima numero 47357
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  13/01/2026;  Decisione del  13/01/2026
Deposito del 27/03/2026; Pubblicazione in G. U. 01/04/2026
Massime associate alla pronuncia:  47355  47356


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Finanza pubblica - Individuazione da parte dell'ISTAT degli enti inclusi tra le amministrazioni pubbliche secondo le definizioni contenute nella normativa europea relativa al SEC - Applicazione a tali enti, in ogni caso, delle disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica - Denunciata irragionevolezza e violazione, con legge-provvedimento, della giurisdizione delle sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti, nonché dei principi di imparzialità e di buon andamento, e del diritto, di fonte europea e convenzionale, alla verifica giurisdizionale all'accertamento dello status di amministrazione pubblica - Difetto di rilevanza e di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 036008).

Testo

Sono dichiarate inammissibili, per irrilevanza e difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate con più ordinanze dalla Corte dei conti, sez. riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione in riferimento complessivamente agli artt. 3, 24, 97, 101, 103, 104, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 19 TUE, all’art. 47 CDFUE e agli artt. 6 e 13 CEDU, dell’art. 23-quater, comma 1, del d.l. n. 137 del 2020, come conv., che detta una disciplina particolare per un ristretto insieme di enti, identificandoli espressamente ex lege. Per un verso, emerge ictu oculi che alcuni dei rimettenti non debbano fare applicazione della disposizione censurata, riguardante soggetti diversi dai ricorrenti nei giudizi a quibus; per un altro verso, sebbene il giudizio a quo sia stato introdotto da un ente ricompreso nell’ambito di applicazione della previsione censurata, il rimettente omette di chiarire il significato attribuito ad essa, mentre solo predicandone una efficacia retroattiva potrebbe sostenersene la rilevanza. (Precedente: S. 168/2020 -mass. 42597).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  28/10/2020  n. 137  art. 23  co. 1

legge di conversione  18/12/2020  n. 176  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 103

Costituzione  art. 104

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 113

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

trattato unione europea    n.   art. 19  

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 47  

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 6  

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 13