Giudizio costituzionale – Contraddittorio – Legittimati all’intervento nel giudizio incidentale – Requisiti – Soggetti che vantano solo un interesse connesso in via generale agli scopi statutari di tutela dei propri iscritti – Esclusione (nel caso di specie: inammissibilità dell’intervento dell’Associazione nazionale forense nel giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 812, lett. a, n. 2, della legge n. 207 del 2024). (Classif. 111002).
Non è ammissibile, secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale formatosi sulla versione previgente delle Norme integrative, l’intervento di soggetti che, rispetto all’oggetto del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, vantino solo un interesse connesso in via generale agli scopi statutari di tutela dei propri iscritti, a maggior ragione a seguito dell’introduzione della possibilità per le formazioni sociali senza scopo di lucro e i soggetti istituzionali portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di legittimità costituzionale, di presentare un’opinione scritta in qualità di amici curiae. (Precedenti: S. 63/2026 - mass. 47467; S. 142/2025 - mass. 46986; S. 46/2021 - mass. 43710; ordinanza allegata alla S. 173/2019; O. 85/2025 - mass. 46800);
(Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile l’intervento spiegato dall’Associazione nazionale forense nel giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Cassazione, terza sez. civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. – dell’art. 1, comma 812, lett. a, n. 2, della legge n. 207 del 2024. Non è sufficiente, al fine dell’ammissibilità dell’intervento, che l’ANF, non parte del giudizio principale, vanti un interesse connesso agli scopi statutari di tutela degli iscritti. La stessa associazione, tra l’altro, ha già depositato, nell’ambito dello stesso giudizio, un’opinione scritta in qualità di amicus curiae).