Straniero - Condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea - Erogazione dell'assegno sociale per i cittadini stranieri extracomunitari - Condizione - Possesso della carta di soggiorno (ora permesso UE per soggiornanti di lungo periodo) - Denunciata violazione del principio, anche unionale, del diritto all'assistenza sociale - Censura già proposta e risolta nel senso della non fondatezza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 245002).
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di cassazione, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 38, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 34, par. 3, CDFUE dell’art. 80, comma 19, della legge, n. 388 del 2000, censurata, sebbene non risulti specificato, nella parte in cui subordina la corresponsione dell’assegno sociale ai cittadini extra UE al possesso della (ex) carta di soggiorno, oggi permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Sebbene il rimettente faccia riferimento all’indicato par. 3, a mente del quale l’Unione riconosce e rispetta il diritto all’assistenza sociale e all’assistenza abitativa, non ha chiarito in che modo la connessione e il completamento reciproco tra l’art. 38, primo comma, Cost. e l’evocato principio unionale potrebbero incidere sulla definizione del livello della tutela assistenziale garantito dalla Costituzione, inducendo così la Corte costituzionale a rimeditare l’orientamento già espresso di non fondatezza. (Precedente: S. 50/2019 - mass. 41742).