Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione di alloggi - Criteri - Centralità della condizione di stato di bisogno - Ulteriore requisito della radicalità sul territorio del richiedente - Illegittimità della prevalenza del secondo sul primo (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disposizione della Regione Toscana che, nel disciplinare i criteri per la formazione delle graduatorie per accedere all'ERP, assegna punteggi eccessivi alla storicità di presenza nel territorio). (Classif. 091002).
Per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica è centrale la considerazione dello stato di bisogno. Il diritto all’abitazione infatti rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione, chiamato dunque a garantire un fondamentale diritto sociale che contribuisce a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale della dignità umana. L’ERP risponde precisamente a questo dovere della Repubblica, in quanto tale servizio è diretto garantire un’abitazione a soggetti economicamente deboli nel luogo ove è la sede dei loro interessi, al fine di assicurare un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti (art. 34 CDFUE), mediante un servizio pubblico deputato alla provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti. (Precedenti: S. 1/2025 - mass. 46621; S. 147/2024 - mass. 46367; S. 67/2024 - mass. 46063; S. 44/2020 - mass. 43051; S. 176/2000 - mass. 25387; S. 217/1988 - mass. 10462).
Dalla centralità della considerazione dello stato di bisogno per l’assegnazione di alloggi ERP discende l’illegittimità costituzionale anche di ogni disposizione legislativa che, pur non prevedendo il radicamento territoriale come requisito di accesso all’ERP, consenta, nell’attribuzione del punteggio ai fini della formazione della graduatoria, la prevalenza dei criteri riferiti al radicamento territoriale sugli indici rivelatori dello stato di bisogno. (Precedenti: S. 9/2021; S. 44/2020 - mass. 43051).
Non si ravvisa alcuna ragionevole correlazione fra l’esigenza di accedere al bene casa, ove si versi in condizioni economiche di fragilità, e la pregressa e protratta residenza, comunque la si declini, nel territorio regionale. Il criterio della prolungata residenza o attività lavorativa, infatti, muove dalla premessa, contraddetta dalla realtà empirica, che il bisogno abitativo sia più pressante solo perché più lunga è la permanenza sul territorio e si attenui e meriti minor tutela a fronte di una presenza discontinua. Al contrario, il soddisfacimento del diritto all’abitazione per chi è in situazione di bisogno o di disagio non è inciso dalla durata della permanenza nel territorio regionale, che pertanto non può essere qualificato come requisito di accesso all’ERP, perché proprio chi versa in stato di bisogno si trasferisce di frequente da un luogo all’altro in cerca di opportunità di lavoro. (Precedenti: S. 1/2025 - mass. 46621; S. 147/2024 - mass. 46367; S. 67/2024 - mass. 46062; S. 145/2023 - mass. 45683; S. 77/2023 - mass. 45454; S. 44/2020 - mass. 43051).
Non si può negare in assoluto che il criterio del radicamento territoriale possa essere preso in considerazione ai fini dell’assegnazione di alloggi ERP, in quanto il protrarsi dell’attesa può opportunamente riflettersi nell’anzianità di presenza nella graduatoria di assegnazione, che dà effettiva evidenza a un fattore di bisogno rilevante in funzione del servizio erogato e ragionevolmente fondare una prospettiva di stabilità da valutare in sede di formazione della graduatoria. Non v’è dubbio, infatti, che tale permanenza prolungata può costituire indice della persistenza di uno stato di bisogno, in quanto ad esso correlata. (Precedenti: S. 67/2024 - mass. 46062; S. 44/2020 - mass. 43051).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l’Allegato B, lettera c-1, alla legge reg. Toscana n. 2 del 2019, richiamato dall’art. 10 della medesima legge regionale. La disposizione censurata dal Tribunale di Firenze, sez. quarta civile, prevede, in caso di residenza anagrafica o prestazione lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell’ambito territoriale di riferimento del bando per l’assegnazione di alloggi ERP, l’attribuzione, ai fini della graduatoria, di punti 1; 2; 3; 3,5 o 4, a seconda che la presenza sul territorio sia, rispettivamente, di almeno tre, cinque, dieci, quindici o venti anni. L’attribuzione ex lege della prevalenza del criterio di radicamento territoriale sullo stato di bisogno si pone in contrasto con il parametro evocato, in primo luogo sotto il profilo della ragionevolezza e della congruità del mezzo rispetto allo scopo della disciplina in materia, in quanto oblitera o rende recessivo lo stato di bisogno rispetto al radicamento territoriale; in secondo luogo perché viola il principio d’eguaglianza in senso formale, in quanto determina, ai fini della formazione della graduatoria, una ingiustificata disparità di trattamento tra persone che versino tutte in condizioni di fragilità; infine, in quanto si pone in contrasto con il principio d’eguaglianza in senso sostanziale). (Precedenti: S. 1/2025 - mass. 46621; S. 147/2024 - mass. 46367; S. 67/2024 - mass. 46062).