Sentenza 165/2025 (ECLI:IT:COST:2025:165)
Massima numero 47041
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore D'ALBERTI
Udienza Pubblica del  08/10/2025;  Decisione del  08/10/2025
Deposito del 04/11/2025; Pubblicazione in G. U. 05/11/2025
Massime associate alla pronuncia:  47039  47040


Titolo
Impiego pubblico – Trattamento economico – Norme della Regione Campania – Personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli organi politici del Consiglio regionale – Istituzione di un unico emolumento onnicomprensivo, sostitutivo di tutte le voci del trattamento economico accessorio – Determinazione dei criteri di individuazione dell’ammontare e delle modalità di erogazione – Attribuzione del relativo potere all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale – Denunciata violazione della competenza esclusiva statale nella materia dell’ordinamento civile, dei principi dell’equilibrio di bilancio e della sana gestione finanziaria nonché elusione del giudicato costituzionale – Sostanziale mutamento del quadro normativo di riferimento – Restituzione degli atti al giudice rimettente. (Classif. 131011).

Testo

È ordinata la restituzione degli atti alla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Campania, per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza, alla luce del mutato quadro normativo, delle questioni sollevate, nell’ambito del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2023, in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, 117, secondo comma, lett. l), 119, primo comma, e 136 Cost., dell’art. 23, commi 12-ter e 12-quater, della legge reg. Campania n. 1 del 2012, aggiunti dall’art. 3, comma 1, della legge reg. Campania n. 2 del 2021 che, rispettivamente, introducono, per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli organi politici del Consiglio regionale, un unico emolumento onnicomprensivo, sostitutivo di tutte le voci del trattamento economico accessorio e attribuiscono all’Ufficio di presidenza del Consiglio la determinazione dei criteri di individuazione del suo ammontare e delle modalità di erogazione, stabilendo che si tenga conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro riconosciuto al personale di ruolo del medesimo organo. Successivamente all’ordinanza di rimessione, l’art. 8, comma 3, del d.l. n. 25 del 2025, come conv., nel modificare l’art. 3, comma 1, del d.l. n. 44 del 2023, come conv. – che consentiva, a partire dalla sua entrata in vigore, alle regioni, senza aggravio di spesa, di adeguare i propri ordinamenti all’art. 14 del d.lgs. n. 165 del 2001, sugli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico – vi ha aggiunto la previsione della salvezza degli atti e dei provvedimenti adottati dalle regioni in tale adeguamento nonché degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti sulla loro base. Spetta, quindi, alla Corte dei conti, in considerazione dell’ampiezza della disposizione sopravvenuta – che ricomprende anche i provvedimenti attuativi delle disposizioni censurate che hanno determinato gli esborsi riportati nel rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2023 – rivalutare la legittimità di tali imputazioni contabili e l’eventuale permanenza dei dubbi di legittimità costituzionale. (Precedente: S. 185/2024 - mass. 46470, mass - 46471).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  27/01/2012  n. 1  art. 23  co. 12

legge della Regione Campania  27/01/2012  n. 1  art. 23  co. 12

legge della Regione Campania  04/03/2021  n. 2  art. 3  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 119  co. 1

Costituzione  art. 136

Altri parametri e norme interposte