Reati militari – In genere – Diffamazione militare – Trattamento sanzionatorio – Reclusione militare – Possibile applicazione, in alternativa, della pena pecuniaria – Omessa previsione – Denunciata violazione del principio della libertà di espressione enunciato dalla CEDU, come interpretato dalla Corte EDU – Difetto di rilevanza e carente motivazione sulla non manifesta infondatezza – Inammissibilità della questione. (Classif. 211001).
È dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza e carente motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal GUP presso il Tribunale militare di Napoli in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 10 CEDU – dell’art. 227 cod. pen. mil. pace, nella parte in cui punisce la diffamazione militare esclusivamente con la pena della reclusione. Il rimettente, giudice dell’udienza preliminare, non deve fare applicazione della disposizione censurata, in quanto non è chiamato a deliberare sulla responsabilità penale dell’imputato e ad applicare la pena prevista per il reato contestato: in assenza di una richiesta di riti alternativi, tali profili decisori competono infatti al giudice del dibattimento, con conseguente carattere prematuro e ipotetico della questione. Né la rilevanza potrebbe individuarsi nel difetto di giurisdizione e nella conseguente trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria ordinaria che deriverebbero da un eventuale accoglimento della questione, essendo il profilo dell’ammissibilità logicamente propedeutico a quello del merito. Il rimettente, inoltre, ha omesso qualsivoglia motivazione in ordine all’applicabilità della causa di giustificazione dell’esercizio del diritto sindacale, attività nel corso della quale è stata realizzata nella specie la condotta diffamatoria, come invece avrebbe dovuto, quanto meno in termini di non implausibilità, nella prospettiva della «ragionevole previsione di condanna» quale regola di giudizio dell’udienza preliminare prevista dall’art. 425, comma 3, cod. proc. pen. (Precedenti: S. 94/2023 - mass. 45533; S. 114/2021 - mass. 43914; S. 217/2019 - mass. 40898; S. 120/2018 - mass. 40506; O. 56/2023 - mass. 45422; O. 210/2020 - mass. 42932; O. 259/2016 - mass. 39148).