massime INDIVIDUATE: 45938
  • Visualizza Massima

    Massima n. 46330

    Sentenza 130/2024  pres. BARBERA,  rel. PITRUZZELLA

    Leale collaborazione - Forme di intesa e collaborazione a livello normativo - Necessità di raggiugere un accordo nel procedimento legislativo statale - Esclusione (nel caso di specie: non fondatezza di questione di legittimità costituzionale promossa dalla Regione Campania avverso disposizione statale che promuove il turismo intermodale, prevedendo una combinazione di mezzi ecologici e aumentando le risorse a ciò destinate). (Classif. 139002).

  • Visualizza Massima

    Massima n. 46329

    Sentenza 130/2024  pres. BARBERA,  rel. PITRUZZELLA

    Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Autonomia finanziaria - Possibili riduzioni delle risorse disponibili - Limiti - Divieto di irreparabile pregiudizio delle funzioni - Gradazione dell'onere della prova - Idoneità della motivazione a chiarire l'incidenza della misura statale sulle risorse di interesse (nel caso di specie: inammissibilità di questione promossa dalla Regione Campania su disposizione statale che ha inciso sul FUNT, per carenza di motivazione sull'entità del taglio e sull'impatto delle modifiche legislative successive). (Classif. 036010).

  • Visualizza Massima

    Massima n. 46328

    Sentenza 130/2024  pres. BARBERA,  rel. PITRUZZELLA

    Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Fondi statali a destinazione vincolata - Istituzione in materie concorrenti o residuali - Inammissibilità - Eccezioni - Perseguimento delle finalità di cui all'art. 119, quinto comma, Cost., contemporanea incidenza su materie statali, chiamata in sussidiarietà - Necessità, in queste ipotesi, del rispetto del principio di leale collaborazione (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizione statale istitutiva di un fondo con finalità turistico-ambientale, in una materia di competenza residuale, senza previa intesa e senza contemperare gli interessi delle autonomie territoriali, destinatarie delle risorse ed espressamente richiamate). (Classif. 036010).

  • Visualizza Massima

    Massima n. 46348

    Sentenza 129/2024  pres. BARBERA,  rel. AMOROSO

    Lavoro - Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) - Natura - Espressione dell'autonomia negoziale delle parti - Contenuto - Possibilità di definire la gravità delle inadempienze del lavoratore e le relative conseguenze, con misure conservative e conseguente limitazione del licenziamento - Non derogabilità da parte della legge, pena la compressione dell'autonomia collettiva (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, nella parte in cui non prevede la reintegrazione per un licenziamento disciplinare fondato su un fatto specifico colpito da sanzione meramente conservativa, a condizione che sia interpretata nel senso di consentire, in tali ipotesi, la tutela reintegratoria attenuata, alla stregua dei casi in cui l'addebito si basi su un fatto materiale insussistente). (Classif. 138003).

  • Visualizza Massima

    Massima n. 46347

    Sentenza 129/2024  pres. BARBERA,  rel. AMOROSO

    Lavoro - Licenziamento individuale - Recesso datoriale "disciplinare" - Rispetto delle garanzie procedimentali, in primis del contraddittorio, e del canone di proporzionalità - Necessità (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto la disposizione che, pur avendo ridotto le ipotesi di tutela reintegratoria, consente al giudice di ordinare la reintegra ove l'addebito si fondi su un fatto materiale insussistente, mentre l'addebito provato in giudizio, anche dinanzi a una risposta datoriale sproporzionata, restringe il rimedio alla tutela indennitaria, secondo un sistema adeguato, dissuasivo e allo stato costituzionalmente compatibile). (Classif. 138013).

  • Visualizza Massima

    Massima n. 46346

    Sentenza 129/2024  pres. BARBERA,  rel. AMOROSO

    Lavoro – Licenziamento individuale – Individuazione dei rimedi per licenziamento illegittimo – Discrezionalità del legislatore, non limitata alla reintegrazione, purché la tutela sia adeguata e dissuasiva – Necessità costituzionale che la riparazione sia integrale ed equivalente rispetto al pregiudizio – Esclusione, a condizione di garantire l’adeguatezza del risarcimento. (Classif. 138013).

  • Visualizza Massima

    Massima n. 46345

    Sentenza 129/2024  pres. BARBERA,  rel. AMOROSO

    Lavoro - Licenziamento individuale - Licenziamento disciplinare - Natura di rimedio estremo - Necessaria aderenza al principio di proporzionalità - Ratio - Correlazione della risposta datoriale alla gravità dell'addebito. (Classif. 138013).

  • Visualizza Massima

    Massima n. 46344

    Sentenza 129/2024  pres. BARBERA,  rel. AMOROSO

    Giudizio costituzionale in via incidentale - Interpretazione della norma censurata - Interpretazione adeguatrice fornita dalla Corte - Valenza e portata peculiari rispetto all'esegesi del giudice comune. (Classif. 112006).

  • Visualizza Massima

    Massima n. 46327

    Sentenza 128/2024  pres. BARBERA,  rel. AMOROSO

    Lavoro - Licenziamento individuale - Giustificato motivo oggettivo - Esclusione della reintegra e previsione di un risarcimento per equivalente - Denunciato eccesso di delega - Carenza di motivazione in punto di non manifesta infondatezza - Inammissibilità della questione. (Classif. 138013).

  • Visualizza Massima

    Massima n. 46326

    Sentenza 128/2024  pres. BARBERA,  rel. AMOROSO

    Lavoro - Licenziamento individuale - Necessità costituzionale della sua giustificazione, a presidio del diritto al lavoro - Conseguente divieto di licenziamento acausale - Effetti - Discrezionalità del legislatore nello stabilire le conseguenze del licenziamento illegittimo, nei limiti della razionalità e dell'adeguatezza (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disposizione che disciplina il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, nella parte in cui non prevede che si applichino le forme di tutela in essa stabilite anche nelle ipotesi ove sia dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore). (Classif. 138013).