Sentenza 130/2024 (ECLI:IT:COST:2024:130)
Massima numero 46330
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattore PITRUZZELLA
Udienza Pubblica del  18/06/2024;  Decisione del  18/06/2024
Deposito del 16/07/2024; Pubblicazione in G. U. 17/07/2024
Massime associate alla pronuncia:  46328  46329


Titolo
Leale collaborazione - Forme di intesa e collaborazione a livello normativo - Necessità di raggiugere un accordo nel procedimento legislativo statale - Esclusione (nel caso di specie: non fondatezza di questione di legittimità costituzionale promossa dalla Regione Campania avverso disposizione statale che promuove il turismo intermodale, prevedendo una combinazione di mezzi ecologici e aumentando le risorse a ciò destinate). (Classif. 139002).

Testo

Non è necessario un coinvolgimento delle regioni nel procedimento di formazione delle leggi e nel principio di leale collaborazione non può essere rinvenuto un fondamento costituzionale all’applicazione dei meccanismi collaborativi nel procedimento legislativo. (Precedenti: S. 63/2024 - 46089; S. 6/2023 - mass. 45275; S. 237/2017 - mass. 41629).

(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Campania, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, quarto comma, 118 e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dell’art. 1-bis, comma 3, del d.l. n. 121 del 2023, come conv., nella parte in cui alloca ulteriori risorse sul fondo per il turismo sostenibile, al fine di favorire il turismo intermodale, senza chiarirne il significato e definirne la praticabilità. Sotto un primo profilo, non era necessario il coinvolgimento della Regione Campania nel procedimento legislativo, che sfugge all’applicazione del principio di leale collaborazione. Sotto un secondo profilo, la nozione di turismo intermodale riceve una prima caratterizzazione nella stessa norma impugnata, che ribadisce quanto stabilito, in riferimento al turismo sostenibile, dall’art. 1, comma 611, della legge n. 197 del 2022, il quale detta una nozione ulteriormente precisata dall’art. 4 del d.m. attuativo n. 5651 del 2023. Ciò esclude la violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento dell’amministrazione, mentre, per converso, rispondono alle finalità stabilite gli incentivi per realizzare una combinazione di mezzi più ecologici rispetto agli autoveicoli – bus, treni e biciclette, anche elettriche. Infine, l’argomento che insiste sulla non praticabilità del turismo intermodale da parte degli enti territoriali non è idoneo a dimostrare l’irragionevolezza dell’aumento delle relative risorse: al contrario, tale incremento potrebbe facilitare la realizzazione degli interventi necessari per promuovere questa forma di turismo).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  12/09/2023  n. 121  art. 1  co. 3

legge  06/11/2023  n. 155  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte