Sentenza 130/2024 (ECLI:IT:COST:2024:130)
Massima numero 46329
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattore PITRUZZELLA
Udienza Pubblica del  18/06/2024;  Decisione del  18/06/2024
Deposito del 16/07/2024; Pubblicazione in G. U. 17/07/2024
Massime associate alla pronuncia:  46328  46330


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Autonomia finanziaria - Possibili riduzioni delle risorse disponibili - Limiti - Divieto di irreparabile pregiudizio delle funzioni - Gradazione dell'onere della prova - Idoneità della motivazione a chiarire l'incidenza della misura statale sulle risorse di interesse (nel caso di specie: inammissibilità di questione promossa dalla Regione Campania su disposizione statale che ha inciso sul FUNT, per carenza di motivazione sull'entità del taglio e sull'impatto delle modifiche legislative successive). (Classif. 036010).

Testo

L’autonomia finanziaria costituzionalmente garantita agli enti territoriali non comporta una rigida garanzia quantitativa e, pertanto, sono ammesse anche riduzioni delle risorse disponibili, purché tali diminuzioni non rendano impossibile lo svolgimento delle funzioni attribuite agli enti territoriali medesimi. Grava sul ricorrente l’onere di provare l’irreparabile pregiudizio lamentato, onere peraltro soggetto a gradazioni, a seconda che debba essere valutato ai fini dell’ammissibilità del ricorso o della sua fondatezza. Sotto il profilo dell’onere di allegazione ai fini dell’ammissibilità, è sufficiente una motivazione che chiarisca l’incidenza della misura introdotta dal legislatore statale sulle risorse destinate a tali funzioni. (Precedenti: S. 95/2024 - mass. 46134; S. 29/2023 - mass. 45344; S. 220/2021 - mass. 44294; S. 155/2020 - mass. 43416; S. 76/2020 - mass. 43279; S. 83/2019 - mass. 42072; S. 137/2018 - mass. 41372).

 (Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Campania in riferimento all’art. 119 Cost. e al principio di leale collaborazione, dell’art. 1-bis, commi 2, lett. a, e 4, lett. b, del d.l. n. 121 del 2023, come conv., nella parte in cui stabilisce che i fondi di cui al comma 1 e al comma 3 della stessa disposizione siano alimentati, per la maggior parte, mediante riduzione del FUNT. La ricorrente, da un lato, si limita a riferire lo stanziamento ad essa assegnato, ma non precisa l’entità del taglio subito per effetto dell’impugnato art. 1-bis, comma 4, lett. b; dall’altro lato, con riferimento all’art. 1-bis, comma 2, lett. a, non solo non specifica l’entità della riduzione, ma non indica neppure la somma assegnatale in virtù del riparto del FUNT di conto capitale, benché il ricorso sia successivo rispetto al relativo Accordo di riparto del 20 dicembre 2023, concluso in sede di Conferenza Stato-regioni. Inoltre, la Regione Campania non dà conto delle successive disposizioni legislative che hanno inciso sulla dotazione iniziale del citato fondo, modificandola in relazione all’anno 2023: carenze che rendono insufficiente la motivazione dell’asserita lesione dell’autonomia finanziaria della ricorrente).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  12/09/2023  n. 121  art. 1  co. 2

decreto-legge  12/09/2023  n. 121  art. 1  co. 4

legge  06/11/2023  n. 155  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte