Lavoro - Licenziamento individuale - Giustificato motivo oggettivo - Esclusione della reintegra e previsione di un risarcimento per equivalente - Denunciato eccesso di delega - Carenza di motivazione in punto di non manifesta infondatezza - Inammissibilità della questione. (Classif. 138013).
È dichiarata inammissibile, per carenza di una specifica e adeguata illustrazione dei motivi di censura in punto di non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Ravenna in riferimento all’art. 76 Cost., dell’art. 3, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, che limita al risarcimento per equivalente il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo. Il rimettente si è limitato a denunciare l’eccesso di delega senza fornire elementi che consentano di identificare, nella disposizione censurata – introdotta in attuazione della legge di delega n. 183 del 2014, c.d. Jobs Act, che, all’art. 1, comma 7, lett. c), non prevedeva, come criterio direttivo, il diritto alla reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo – alcun contenuto eccedente rispetto a quello delineato dal legislatore delegante. Rimane, invece, su un piano diverso la violazione, o meno, degli ulteriori parametri indicati dal giudice a quo con riferimento alle altre censure svolte nell’ordinanza di rimessione, senza che ciò sia precluso dalla conformità della disposizione censurata al criterio di delega. (Precedente: S. 194/2018 - mass. 40524).