Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Fondi statali a destinazione vincolata - Istituzione in materie concorrenti o residuali - Inammissibilità - Eccezioni - Perseguimento delle finalità di cui all'art. 119, quinto comma, Cost., contemporanea incidenza su materie statali, chiamata in sussidiarietà - Necessità, in queste ipotesi, del rispetto del principio di leale collaborazione (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizione statale istitutiva di un fondo con finalità turistico-ambientale, in una materia di competenza residuale, senza previa intesa e senza contemperare gli interessi delle autonomie territoriali, destinatarie delle risorse ed espressamente richiamate). (Classif. 036010).
Il divieto di istituire fondi settoriali a destinazione vincolata in materie di competenza regionale, residuali o concorrenti, dove l’elemento decisivo risulta essere l’individuazione della materia cui ricondurre il fondo istituito, tollera alcune eccezioni: la prima deriva dalle finalità espressamente indicate dall’art. 119, quinto comma, Cost.; la seconda, dalla contemporanea incidenza della disposizione statale su una o più materie regionali e una o più materie statali, dove la concorrenza di competenze legittima la previsione statale del fondo, a condizione che le regioni siano coinvolte nella sua gestione; la terza, dalla chiamata in sussidiarietà, per soddisfare esigenze di esercizio unitario a fondamento della gestione accentrata del fondo, nel rispetto del principio di leale collaborazione, che richiede di esaminare l’oggetto, la ratio e la finalità della norma. (Precedenti: S. 95/2024 - mass. 46140-46141; S. 223/2023 - mass. 45931; S. 70/2023 - mass. 45562 e 45564; S. 179/2022 - mass. 45069; S. 123/2022 - mass. 45047; S. 114/2022 - mass. 44891; S. 40/2022 - mass. 44669; S. 56/2019 - mass. 42339; S. 370/2003 - 28170).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, quarto comma, Cost., e del principio di leale collaborazione, l’art. 1-bis, comma 1, del d.l. n. 121 del 2023, come conv., nella parte in cui, istituendo un fondo per finalità turistico ambientali, con destinazione delle relative risorse ai comuni, non dispone che il bando appositamente previsto sia adottato previa intesa con la Conferenza unificata. La disposizione impugnata dalla Regione Campania, rivelando la sussistenza di un inestricabile intreccio di competenze, attiene innegabilmente alla materia del turismo, di competenza residuale delle regioni, e viola il principio di leale collaborazione, necessario a contemperare gli interessi statali con quelli delle autonomie territoriali, espressamente richiamati dalla stessa disposizione). (Precedenti: S. 123/2022 - mass. 44989; S. 85/2022 - mass. 44742; S. 84/2019; S. 56/2019 - mass. 42339; S. 94/2008 - mass. 32259 - 32260).