Sentenza 129/2024 (ECLI:IT:COST:2024:129)
Massima numero 46345
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  04/06/2024;  Decisione del  04/06/2024
Deposito del 16/07/2024; Pubblicazione in G. U. 17/07/2024
Massime associate alla pronuncia:  46344  46346  46347  46348


Titolo
Lavoro - Licenziamento individuale - Licenziamento disciplinare - Natura di rimedio estremo - Necessaria aderenza al principio di proporzionalità - Ratio - Correlazione della risposta datoriale alla gravità dell'addebito. (Classif. 138013).

Testo

Il licenziamento è sempre una “extrema ratio”: è giustificato e, quindi, legittimo, solo se proporzionato alla gravità dell’addebito contestato e accertato in giudizio. Tale proporzione è una proiezione del più generale principio di proporzionalità: costituisce un acquis del diritto vivente non più in discussione, pervade il diritto punitivo, penale e non, e trova un riscontro positivo anche nella disciplina civilistica dell’inadempimento, il quale, per essere rilevante al fine della risoluzione del rapporto, non deve essere di scarsa importanza, come previsto in generale dall’art. 1455 cod. civ. (Precedenti: S. 46/2024 - mass. 46029; S. 123/2020 - mass. 43485; S. 194/2018).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

codice civile    n.   art. 1455