massime INDIVIDUATE: 46540
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    Massima n. 37823

    Ordinanza 66/2014  pres. SILVESTRI,  rel. FRIGO

    Processo penale - Prova testimoniale - Incompatibilità con l'ufficio di testimone - Divieto di assunzione come testimoni dei giudici che hanno composto il collegio nell'ambito del processo in cui hanno svolto le loro funzioni, anche nell'ipotesi in cui la prova testimoniale sia unicamente finalizzata all'accertamento di un errore materiale - Asserito contrasto con il principio di ragionevolezza - Asserita violazione dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione.

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    Massima n. 37822

    Sentenza 65/2014  pres. SILVESTRI,  rel. AMATO

    Procedimento civile - Procedimenti in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati - Previsione che il Tribunale decide in composizione collegiale, anziché monocratica, e che resta esclusa la possibilità di conversione nel rito ordinario - Asserita irragionevolezza - Asserito contrasto con l'esigenza di efficienza ed economia nell'impiego delle risorse dell'amministrazione della giustizia - Insussistenza - Materia rimessa alle insindacabili valutazioni discrezionali del legislatore - Non fondatezza della questione.

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    Massima n. 37821

    Sentenza 65/2014  pres. SILVESTRI,  rel. AMATO

    Procedimento civile - Procedimenti in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati - Previsione che il Tribunale decide in composizione collegiale, anziché monocratica, e che resta esclusa la possibilità di conversione nel rito ordinario - Asserito contrasto con i criteri direttivi della legge delega n. 69 del 2009 e con il principio generale di monocraticità del giudizio di primo grado - Insussistenza - Disposizione che conferma i criteri che erano già propri del previgente modello processuale, in applicazione del principio direttivo secondo cui restano fermi i criteri di composizione dell'organo giudicante, previsti dalla legislazione vigente - Non fondatezza della questione.

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    Massima n. 37820

    Sentenza 64/2014  pres. SILVESTRI,  rel. NAPOLITANO

    Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Demanio idrico - Norme della Provincia di Bolzano - Canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico - Derivazioni che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale - Fissazione del canone in 24 euro per ogni chilowatt, a decorrere dal 1° luglio 2004 - Asserita irragionevole disparità di trattamento in danno degli enti locali concessionari che non possono delocalizzare - Asserita irragionevole disparità di trattamento a favore di coloro che operano fuori dal territorio provinciale - - Insussistenza - Determinazione del canone secondo criteri oggettivi prescindenti dalle caratteristiche dei titolari delle concessioni, e rapportati all'entità dell'utilizzo della risorsa idrica ed all'obbligo di risarcire la collettività locale per la crescente devoluzione utilitaristica di un bene comune - Non fondatezza della questione.

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    Massima n. 37819

    Sentenza 64/2014  pres. SILVESTRI,  rel. NAPOLITANO

    Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Demanio idrico - Norme della Provincia di Bolzano - Canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico - Derivazioni che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale - Fissazione del canone in 24 euro per ogni chilowatt, a decorrere dal 1° luglio 2004 - Asserita violazione della normativa di attuazione statutaria che ha espressamente attribuito il potere di svolgere attività nel settore elettrico agli enti locali, senza ricomprendervi le Province autonome - Asserita manifesta irragionevolezza ed eccesso di potere - Insussistenza - Erronea interpretazione della normativa di attuazione statutaria - Non fondatezza della questione.

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    Massima n. 37818

    Sentenza 64/2014  pres. SILVESTRI,  rel. NAPOLITANO

    Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Demanio idrico - Norme della Provincia di Bolzano - Canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico - Derivazioni che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale - Fissazione del canone in 24 euro per ogni chilowatt, a decorrere dal 1° luglio 2004 - Lamentata eccessiva onerosità del canone rispetto a quello applicato nel restante territorio nazionale - Asserita violazione della competenza esclusiva statale nelle materie trasversali della tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente - Insussistenza - Inconferenza ratione temporis nel giudizio a quo delle norme ambientali indicate quali parametro interposto - Attrazione della disciplina del mercato dell'energia nell'ambito della materia della concorrenza a partire dal d.l. n. 83 del 2012 - Non fondatezza della questione.

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    Massima n. 37817

    Sentenza 64/2014  pres. SILVESTRI,  rel. NAPOLITANO

    Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Demanio idrico - Norme della Provincia di Bolzano - Canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico - Derivazioni che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale - Fissazione del canone in 24 euro per ogni chilowatt, a decorrere dal 1° luglio 2004 - Lamentati effetti distorsivi sul mercato dell'energia elettrica, per le indebite differenziazioni tra operatori pubblici e privati nel territorio provinciale - Asserito contrasto con i principi generali dell'ordinamento comunitario in tema di tutela del libero commercio, della libertà di iniziativa economica e della concorrenza - Insussistenza - Determinazione del canone secondo criteri oggettivi, rapportati all'entità dell'utilizzo della risorsa idrica ed all'obbligo di risarcire la collettività locale per la crescente devoluzione utilitaristica di un bene comune - Non fondatezza della questione.

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    Massima n. 37816

    Sentenza 64/2014  pres. SILVESTRI,  rel. NAPOLITANO

    Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Demanio idrico - Norme della Provincia di Bolzano - Canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico - Derivazioni che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale - Fissazione del canone in 24 euro per ogni chilowatt, a decorrere dal 1° luglio 2004 - Asserita irragionevolezza della scelta di ancorare l'aumento del canone soltanto alla quantità di acqua di cui si consente l'utilizzazione, prescindendo da altri valori o elementi, inducendo così la proliferazione di piccoli impianti a basso rendimento e ad alto impatto ambientale - Insussistenza - Intervento coerente con l'indirizzo politico-economico seguito dal legislatore provinciale - Non fondatezza della questione.

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    Massima n. 37815

    Sentenza 64/2014  pres. SILVESTRI,  rel. NAPOLITANO

    Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Demanio idrico - Norme della Provincia di Bolzano - Concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale - Aumento del canone da 15 a 24 euro per ogni chilowatt, a decorrere dal 1° luglio 2004 - Asserita adozione arbitraria di leggi provvedimento, in sostituzione degli atti amministrativi di adeguamento del canone disciplinati dallo stesso legislatore provinciale - Asserita lesione del diritto dei concessionari di impugnare l'aumento del canone dinanzi al giudice ordinario o amministrativo - Insussistenza - Non ascrivibiltà delle disposizioni censurate alla categoria delle leggi provvedimento - Disposizioni espressione della potestà normativa riconosciuta alla Provincia dalla normativa di attuazione dello statuto - Non fondatezza della questione.

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    Massima n. 37814

    Sentenza 64/2014  pres. SILVESTRI,  rel. NAPOLITANO

    Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Demanio idrico - Norme della Provincia di Bolzano - Concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale - Aumento del canone da 15 a 24 euro per ogni chilowatt, a decorrere dal 1° luglio 2004 - Lamentato intervento di aumento a distanza di un solo anno da quando lo stesso legislatore provinciale, con la legge n. 1 del 2003, aveva ribadito la regola dell'aggiornabilità biennale del canone - Asserito contrasto con i principi dell'ordinamento comunitario dell'affidamento all'invarianza dei canoni e della certezza del diritto - Asserita lesione della libertà di iniziativa economica - Asserita irragionevolezza - Insussistenza - Erronea evocazione della legge provinciale n. 1 del 2003, concernente l'attività amministrativa di competenza della Giunta provinciale, di adeguamento biennale del canone al costo della vita - Modificabilità della disciplina dei rapporti di durata - Non fondatezza della questione.