Sentenza 307/2013 (ECLI:IT:COST:2013:307)
Massima numero 37543
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  10/12/2013;  Decisione del  10/12/2013
Deposito del 17/12/2013; Pubblicazione in G. U. 27/12/2013
Massime associate alla pronuncia:  37541  37542  37544  37545  37546  37547  37548  37549


Titolo
Energia - Norme della Regione Puglia - Energia da fonti rinnovabili - Autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti - Previsione che la procedura abilitativa semplificata, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, trovi applicazione anche per gli impianti idroelettrici di taglia non superiore a 1MWe - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con il principio fondamentale, espressivo della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, secondo cui gli impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW rientrano nel novero delle opere soggette alla procedura di assoggettabilità a VIA di competenza regionale - Asserita violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lett. f), della legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25, impugnato dal Governo, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), e terzo comma, Cost., nella parte in cui stabilisce che la procedura abilitativa semplificata «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge [...] trova applicazione anche per gli [...] impianti idroelettrici di taglia non superiore a 1 MWe». Quanto alla denunciata violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., i principi fondamentali in materia di energia che si assumono violati dalla norma regionale, che estende la procedura abilitativa semplificata per la realizzazione degli impianti di energia agli impianti idroelettrici di taglia non superiore a 1 MW, vengono individuati dal ricorrente nell'Allegato IV, punto 2, lett. m), alla Parte seconda del d.lgs n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice dell'ambiente); ma quest'ultimo, lungi dallo stabilire principi in materia di energia ed in specie in tema di procedure autorizzatorie per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, individua gli impianti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA di competenza delle Regioni e delle Province autonome, includendovi quelli «per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW»; sicché il vincolo in esso contemplato riguarda la mera assoggettabilità a VIA degli impianti di produzione di energia idroelettrica, costituendo, quindi, parametro inconferente nella specie, considerato che la sottoposizione alla procedura abilitativa semplificata, stabilita dalla norma regionale impugnata, non esclude l'applicazione della procedura di assoggettabilità a VIA imposta dalle citate norme del d.lgs. n. 152 del 2006, in specie dai commi 2, ultimo periodo, e 5 del richiamato art. 6. Quanto alla questione promossa in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., la norma regionale impugnata nella parte in cui estende la procedura abilitativa semplificata agli impianti idroelettrici di taglia non superiore a 1 MWe, per i quali è prescritta la verifica di assoggettabilità a VIA, costituisce applicazione di quanto stabilito dal comma 9 dell'art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011, posto che quest'ultimo non solo non obbliga le Regioni, ma anzi attribuisce loro il potere di decidere in quali casi, pur trattandosi dei predetti impianti, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di amministrazioni diverse dai Comuni, la realizzazione e l'esercizio degli stessi e delle opere connesse devono rimanere assoggettate all'autorizzazione unica.

- Sulla facoltà per le Regioni di estendere la soglia di applicazione della procedura abilitativa semplificata, v. citata sentenza n. 275 del 2012.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  24/09/2012  n. 25  art. 6  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art.   Allegato IV

decreto legislativo  03/03/2011  n. 28  art. 6    co. 9