Sentenza 307/2013 (ECLI:IT:COST:2013:307)
Massima numero 37547
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  10/12/2013;  Decisione del  10/12/2013
Deposito del 17/12/2013; Pubblicazione in G. U. 27/12/2013
Massime associate alla pronuncia:  37541  37542  37543  37544  37545  37546  37548  37549


Titolo
Energia - Norme della Regione Puglia - Energia da fonti rinnovabili - Previsione secondo cui la Regione promuove la costituzione di un organismo, anche sotto forma di consorzio, per il recupero, riciclaggio e/o smaltimento degli impianti in dismissione nel rispetto della normativa UE e nazionale in materia, stipulando anche eventuali accordi con altre Regioni, lo Stato e/o altri Stati membri - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la norma statale che, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, stabilisce il divieto per gli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'art. 118 Cost. - Insussistenza - Evocazione quale norma interposta di una disposizione che non si rivolge alle Regioni - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, della legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25, impugnato dal Governo, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui dispone che la Regione promuove la costituzione di un organismo, anche sotto forma di consorzio, per il recupero, riciclaggio e/o smaltimento degli impianti in dismissione nel rispetto della normativa UE e nazionale in materia, stipulando anche eventuali accordi con altre Regioni, lo Stato e/o altri Stati membri. Infatti, l'art. 9, comma 6, del d.l. n. 95 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012), che si assume violato nella parte in cui pone il divieto agli enti locali «di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione», è norma espressamente ed esclusivamente riferita agli enti locali, finalizzata alla riduzione dei costi relativi agli enti strumentali degli enti locali nella misura almeno del 20 per cento, anche mediante la soppressione o l'accorpamento dei medesimi; essa, quindi, non si rivolge alle Regioni.

- In senso analogo, v. citata sentenza n. 236 del 2013.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  24/09/2012  n. 25  art. 13  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  06/07/2012  n. 95  art. 9    co. 6  

legge  07/08/2012  n. 135  art.