Paesaggio - Norme della Regione Sardegna - Norma di interpretazione autentica - Previsione che la Giunta regionale assuma una deliberazione di interpretazione autentica dell'art. 17, comma 3, lettera g) delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale "nel senso che la fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia è da riferirsi esclusivamente, come in tali disposizioni già stabilito, ai laghi naturali e agli invasi artificiali e non si applica alle zone umide" - Norma retroattiva che impone una soluzione opposta a quella affermata dal giudice e favorevole ad una delle parti in causa - Ricorso del Governo - Asserita violazione del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione - Asserita violazione del principio di separazione dei poteri - Motivazione insufficiente - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione autonoma Sardegna 12 ottobre 2012, n. 20, modificato dall'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 19 del 2013, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 24, 97, 103 e 113 Cost. La suddetta disposizione è censurata poichè mirerebbe a vanificare gli effetti del giudicato formatosi con la sentenza del Consiglio di Stato n. 2188 del 2012, che ha annullato una concessione edilizia rilasciata, in assenza della necessaria autorizzazione paesaggistica, per la realizzazione di un edificio collocato nella fascia di rispetto di 300 metri dalla linea di battigia in una zona umida, imponendo per legge e con efficacia retroattiva una soluzione opposta a quella affermata dal giudice e favorevole ad una delle parti in contesa, in violazione del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, nonché del principio di separazione dei poteri. Le argomentazioni poste a sostegno delle prospettate violazioni risultano vaghe e generiche sicché l'invocazione dei plurimi parametri costituzionali appare del tutto indeterminata.