Energia - Norme della Regione Puglia - Energia da fonti rinnovabili - Istituzione dell'archivio delle imprese che, in ambito regionale, esercitano impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti di energia rinnovabili - Mancata indicazione dei mezzi per far fronte alla spesa correlata - Illegittimità costituzionale .
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., l'art. 16, comma 2, della legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25, nella parte in cui istituisce l'archivio delle imprese che, in ambito regionale, esercitano impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti di energia rinnovabili; infatti, la norma regionale impugnata, istitutiva dell'archivio delle imprese che, in ambito regionale, esercitano impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti di energia rinnovabili, pur comportando, almeno in via potenziale, spese, non fornisce alcuna indicazione circa la copertura finanziaria delle stesse, venendo così meno a quell'obbligo di indicazione, nella stessa legge, dei mezzi per far fronte alle spese implicate dall'attuazione della norma.
- Sull'obbligo del legislatore regionale di non sottrarsi alla fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l'art. 81 Cost. si ispira, v. citate sentenze n. 131 del 2012, n. 272 e n. 106 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010, n. 386 del 2008 e n. 359 del 2007.
- Sulla copertura di nuovi oneri finanziari che «deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri», v. citate sentenze n.131 del 2012, n. 100 del 2010 e n. 213 del 2008.
- Sulla stretta correlazione tra previsione di spesa e relativa copertura finanziaria che deve essere indicata nella medesima legge di spesa, v. citata sentenza n. 106 del 2011.