Sentenza 307/2013 (ECLI:IT:COST:2013:307)
Massima numero 37542
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
10/12/2013; Decisione del
10/12/2013
Deposito del 17/12/2013; Pubblicazione in G. U. 27/12/2013
Titolo
Energia - Norme della Regione Puglia - Energia da fonti rinnovabili - Autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti - Subordinazione della convocazione della conferenza dei servizi alla presentazione del piano economico e finanziario - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con il principio fondamentale, espressivo della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, secondo cui la conferenza dei servizi deve essere convocata entro trenta giorni senza alcuna condizione - Asserita violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Energia - Norme della Regione Puglia - Energia da fonti rinnovabili - Autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti - Subordinazione della convocazione della conferenza dei servizi alla presentazione del piano economico e finanziario - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con il principio fondamentale, espressivo della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, secondo cui la conferenza dei servizi deve essere convocata entro trenta giorni senza alcuna condizione - Asserita violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 18, della legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25, impugnato dal Governo, in riferimento all'art.117, secondo comma, lett. e), e terzo comma, Cost., nella parte in cui stabilisce che «la convocazione della conferenza dei servizi di cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 è subordinata alla produzione da parte del proponente di un piano economico e finanziario asseverato da un istituto bancario o da un intermediario iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 (Albo degli intermediari finanziari) del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che ne attesti la congruità». Infatti, la stessa norma regionale impugnata deve essere letta alla luce del comma 9 del medesimo art. 5 che espressamente stabilisce che l'istanza di autorizzazione unica deve essere corredata da quanto indicato al paragrafo 13.1. dell'Allegato alle Linee guida statali e quindi anche da quanto prescritto alla lett. j) dello stesso, che impone di presentare all'atto dell'avvio dei lavori «una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa»; sicché l'obbligo di presentare il citato piano economico e finanziario, imposto dall'impugnato art. 5, comma 18, si aggiunge e non si sostituisce a quanto prescritto dalla lett. j) del paragrafo 13.1. dell'Allegato alle Linee guida; neppure sussiste il preteso contrasto con i principi fondamentali di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 2003, poiché in ossequio al paragrafo 13.1. dell'Allegato alle Linee guida, le Regioni possono prevedere che l'istanza - da cui si fanno decorrere i trenta giorni per la convocazione della conferenza dei servizi - sia corredata da documenti ulteriori rispetto a quelli di cui al paragrafo 13 delle richiamate Linee guida. Anche la dedotta violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. non sussiste, in quanto la stessa normativa statale (paragrafo 6. e paragrafo 13. dell'Allegato alle Linee guida) attribuisce alle Regioni il potere di prevedere che l'istanza di autorizzazione venga corredata da ulteriore documentazione e che tale onere aggiuntivo è imposto dalla legge regionale nei confronti di tutti i soggetti che propongano l'istanza, senza discriminazioni a livello regionale; la previsione regionale non determina, quindi, alcuna artificiosa alterazione della concorrenza, costituendo legittimo esercizio da parte della Regione della propria competenza legislativa concorrente.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 18, della legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25, impugnato dal Governo, in riferimento all'art.117, secondo comma, lett. e), e terzo comma, Cost., nella parte in cui stabilisce che «la convocazione della conferenza dei servizi di cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 è subordinata alla produzione da parte del proponente di un piano economico e finanziario asseverato da un istituto bancario o da un intermediario iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 (Albo degli intermediari finanziari) del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che ne attesti la congruità». Infatti, la stessa norma regionale impugnata deve essere letta alla luce del comma 9 del medesimo art. 5 che espressamente stabilisce che l'istanza di autorizzazione unica deve essere corredata da quanto indicato al paragrafo 13.1. dell'Allegato alle Linee guida statali e quindi anche da quanto prescritto alla lett. j) dello stesso, che impone di presentare all'atto dell'avvio dei lavori «una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa»; sicché l'obbligo di presentare il citato piano economico e finanziario, imposto dall'impugnato art. 5, comma 18, si aggiunge e non si sostituisce a quanto prescritto dalla lett. j) del paragrafo 13.1. dell'Allegato alle Linee guida; neppure sussiste il preteso contrasto con i principi fondamentali di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 2003, poiché in ossequio al paragrafo 13.1. dell'Allegato alle Linee guida, le Regioni possono prevedere che l'istanza - da cui si fanno decorrere i trenta giorni per la convocazione della conferenza dei servizi - sia corredata da documenti ulteriori rispetto a quelli di cui al paragrafo 13 delle richiamate Linee guida. Anche la dedotta violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. non sussiste, in quanto la stessa normativa statale (paragrafo 6. e paragrafo 13. dell'Allegato alle Linee guida) attribuisce alle Regioni il potere di prevedere che l'istanza di autorizzazione venga corredata da ulteriore documentazione e che tale onere aggiuntivo è imposto dalla legge regionale nei confronti di tutti i soggetti che propongano l'istanza, senza discriminazioni a livello regionale; la previsione regionale non determina, quindi, alcuna artificiosa alterazione della concorrenza, costituendo legittimo esercizio da parte della Regione della propria competenza legislativa concorrente.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
24/09/2012
n. 25
art. 5
co. 18
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 29/12/2003
n. 387
art. 12
co. 3
decreto ministeriale 10/09/2010
n.
art.