Sentenza 307/2013 (ECLI:IT:COST:2013:307)
Massima numero 37546
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
10/12/2013; Decisione del
10/12/2013
Deposito del 17/12/2013; Pubblicazione in G. U. 27/12/2013
Titolo
Energia - Norme della Regione Puglia - Energia da fonti rinnovabili - Autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti - Previsione che le modifiche non sostanziali e le varianti progettuali relative agli impianti inferiori a 1 MW elettrico assentiti con procedure semplificate sono soggette alla procedura abilitativa semplificata - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, per contrasto con principi fondamentali statali - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Energia - Norme della Regione Puglia - Energia da fonti rinnovabili - Autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti - Previsione che le modifiche non sostanziali e le varianti progettuali relative agli impianti inferiori a 1 MW elettrico assentiti con procedure semplificate sono soggette alla procedura abilitativa semplificata - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, per contrasto con principi fondamentali statali - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6, della legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25, impugnato dal Governo, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui stabilisce che «le modifiche non sostanziali sono soggette alla procedura semplificata o alla comunicazione di cui all'articolo 6» e che sono, altresì, soggette alla procedura abilitativa semplificata dell'art. 6 «le varianti progettuali relative agli impianti inferiori a 1 MW elettrico assentiti con procedure semplificate» perfezionatesi, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 1 del 2008 e dell'art. 3 della legge regionale n. 31 del 2008, anteriormente alla pubblicazione della sentenza n. 119 del 2010. Infatti, il comma 3 dell'impugnata disposizione recepisce tutte le precisazioni di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2011, cosicché le varianti, per gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici, che ricadono nell'ambito della procedura abilitativa semplificata, indicate nell'impugnato comma 6 del medesimo art. 7, sono precisamente quelle consentite dal legislatore statale.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6, della legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25, impugnato dal Governo, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui stabilisce che «le modifiche non sostanziali sono soggette alla procedura semplificata o alla comunicazione di cui all'articolo 6» e che sono, altresì, soggette alla procedura abilitativa semplificata dell'art. 6 «le varianti progettuali relative agli impianti inferiori a 1 MW elettrico assentiti con procedure semplificate» perfezionatesi, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 1 del 2008 e dell'art. 3 della legge regionale n. 31 del 2008, anteriormente alla pubblicazione della sentenza n. 119 del 2010. Infatti, il comma 3 dell'impugnata disposizione recepisce tutte le precisazioni di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2011, cosicché le varianti, per gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici, che ricadono nell'ambito della procedura abilitativa semplificata, indicate nell'impugnato comma 6 del medesimo art. 7, sono precisamente quelle consentite dal legislatore statale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
24/09/2012
n. 25
art. 7
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 03/03/2011
n. 28
art. 5
co. 3