Paesaggio - Norme della Regione Sardegna - Previsione che la Giunta regionale assuma una deliberazione di interpretazione autentica dell'art. 17, comma 3, lettera g) delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale "nel senso che la fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia è da riferirsi esclusivamente, come in tali disposizioni già stabilito, ai laghi naturali e agli invasi artificiali e non si applica alle zone umide" - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la norma fondamentale di riforma economico-sociale che impone il principio di pianificazione congiunta dei beni paesaggistici - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dei beni culturali - Insussistenza - Esercizio della competenza legislativa primaria riconosciuta dallo statuto speciale - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione autonoma Sardegna 12 ottobre 2012, n. 20, come modificato dall'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 19 del 2013, impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto, attribuendo alla sola Giunta regionale, senza alcun coinvolgimento (né preventivo, né successivo) dei competenti organi statali, il compito di interpretare unilateralmente l'art. 17, comma 3, lettera g), delle norme tecniche di attuazione del vigente Piano paesaggistico regionale, violerebbe il principio di pianificazione congiunta dei beni paesaggistici, contenuto negli artt. 135 e 143 del d.lgs. n. 42 del 2004. Il ricorrente muove chiaramente dall'assunto che le aree di cui all'art. 17, comma 3, lettera g), delle norme tecniche di attuazione siano soggette alla procedura collaborativa prescritta dall'art. 135 del d.lgs. n. 42 del 2004. Viceversa, dall'esame delle norme statali rilevanti, considerate anche nella loro successione cronologica, si desume chiaramente l'inesistenza di un simile obbligo di pianificazione congiunta, per i beni paesaggistici individuati dall'art. 17, comma 3, lettera g), delle norme tecniche ed in specie per le cosiddette zone umide. Queste ultime rientrano, infatti, fra i beni paesaggistici «tipizzati e individuati nella cartografia del PPR di cui all'art. 5 e nella tabella di cui all'allegato 2, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lettera i), del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, come modificato dal d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157» (art. 17, comma 3, delle norme tecniche di attuazione del PPR), per i quali non opera il suddetto obbligo imposto dal legislatore statale. Pertanto, la Regione ben poteva, nell'esercizio della propria competenza legislativa primaria, intervenire sulla regolamentazione paesaggistica dei suddetti beni, anche attraverso una norma di interpretazione autentica, non essendo vincolata a coinvolgere, né in via preventiva, né in via successiva, i competenti organi statali.
- Sul principio secondo cui ai fini dell'ammissibilità - sotto il profilo dell'individuazione del parametro - delle questioni di legittimità costituzionale in via principale aventi ad oggetto norme di una Regione ad autonomia speciale, ciò che assume rilievo è il riferimento alle competenze stabilite dallo statuto e l'indicazione, con riguardo all'art. 117 Cost., di quale tra le diverse sfere di competenza statale sarebbe stata in concreto invasa, senza che sia necessario dare conto preciso delle specifiche competenze assegnate alla medesima Regione dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione: sentenza n. 18 del 2012.
- Sul principio secondo cui, in caso di sopravvenuta modifica della disposizione impugnata in via principale, la dichiarazione della cessazione della materia del contendere presuppone la verifica del relativo carattere satisfattivo delle censure del ricorrente, mentre ove ciò non si riscontri, la questione, come proposta, si intende trasferita sulla norma modificata, di contenuto precettivo sostanzialmente identico alla precedente: fra le tante: sentenze n. 228 e n. 93 del 2013.
- Sul principio secondo cui la Regione Sardegna dispone, nell'esercizio delle proprie competenze statutarie in tema di edilizia ed urbanistica, anche del potere di intervenire in relazione ai profili di tutela paesistico-ambientale, fatto salvo il rispetto dei limiti espressamente individuati nell'art. 3 dello statuto speciale in riferimento alle materie affidate alla potestà legislativa primaria della Regione: sentenza n. 51 del 2006.
- Sul principio secondo cui il legislatore statale - sulla base del titolo di competenza di cui alla materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, comprensiva tanto della tutela del paesaggio quanto della tutela dei beni ambientali o culturali - può continuare ad imporre al legislatore della Regione Sardegna, che eserciti la propria competenza statutaria nella materia «edilizia ed urbanistica, il rispetto delle leggi qualificabili come «riforme economico-sociali» ovvero delle norme fondamentali contenute negli atti legislativi statali emanati nella materia di cui al citato art. 117, secondo comma, lett. s) Cost.: sentenze n. 51 del 2006 e n. 536 del 2002.