Sentenza 307/2013 (ECLI:IT:COST:2013:307)
Massima numero 37545
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  10/12/2013;  Decisione del  10/12/2013
Deposito del 17/12/2013; Pubblicazione in G. U. 27/12/2013
Massime associate alla pronuncia:  37541  37542  37543  37544  37546  37547  37548  37549


Titolo
Energia - Norme della Regione Puglia - Energia da fonti rinnovabili - Autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti - Previsione che «le variazioni di tracciato degli elettrodotti e di posizionamento delle cabine di trasformazione, pur se costituenti modifiche sostanziali, possono essere autorizzate con le procedure semplificate previste per la realizzazione di linee e impianti elettrici con le relative opere accessorie, a condizione che il punto di connessione alla rete rimanga invariato e che non sia modificata la tipologia di elettrodotto (aereo o sotterraneo)» - Contrasto con il principio fondamentale che impone l'autorizzazione unica per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale in parte qua .

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 7, comma 5, della legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25, nella parte in cui dispone che «le variazioni di tracciato degli elettrodotti e di posizionamento delle cabine di trasformazione, pur se costituenti modifiche sostanziali, possono essere autorizzate con le procedure della legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25». Infatti la norma regionale assoggetta le "variazioni di tracciato" degli elettrodotti e le "variazioni di posizionamento" delle cabine di trasformazione, «pur se costituenti modifiche sostanziali», ad una procedura abilitativa semplificata, in deroga all'autorizzazione unica, con ciò violando l'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 2003 che costituisce un principio fondamentale vincolante le Regioni nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  24/09/2012  n. 25  art. 7  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  29/12/2003  n. 387  art. 12    co. 3