Sentenza 307/2013 (ECLI:IT:COST:2013:307)
Massima numero 37549
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  10/12/2013;  Decisione del  10/12/2013
Deposito del 17/12/2013; Pubblicazione in G. U. 27/12/2013
Massime associate alla pronuncia:  37541  37542  37543  37544  37545  37546  37547  37548


Titolo
Energia - Norme della Regione Puglia - Energia da fonti rinnovabili - Previsione che la determinazione del sistema degli oneri e delle garanzie con riguardo alle tipologie degli impianti oggetto di autorizzazione unica avviene con provvedimento della Giunta regionale - Mancata indicazione dei criteri cui deve ispirarsi la Giunta nello svolgimento di tale compito - Violazione della riserva di legge prevista dalla Costituzione per l'imposizione di prestazioni personali o patrimoniali - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di ulteriore censura.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 18, comma 2, ultimo periodo, della legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25, ove prevede che «la determinazione del sistema degli oneri e delle garanzie con riguardo alle tipologie degli impianti oggetto di autorizzazione unica» avviene con provvedimento della Giunta regionale, senza fornire alcuna ulteriore indicazione volta a fissare i criteri cui deve ispirarsi detto organo nello svolgimento di tale compito, con ciò violando la riserva di legge prevista dall'art. 23 Cost., che impone al legislatore l'obbligo di determinare preventivamente sufficienti criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa.

- Sull'art. 23 Cost., che impone al legislatore l'obbligo di determinare preventivamente sufficienti criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa, v. citate sentenze n. 33 del 2012 e n. 350 del 2007.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  24/09/2012  n. 25  art. 18  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte