Energia - Norme della Regione Puglia - Energia da fonti rinnovabili - Previsione che la determinazione del sistema degli oneri e delle garanzie con riguardo alle tipologie degli impianti oggetto di autorizzazione unica avviene con provvedimento della Giunta regionale - Mancata indicazione dei criteri cui deve ispirarsi la Giunta nello svolgimento di tale compito - Violazione della riserva di legge prevista dalla Costituzione per l'imposizione di prestazioni personali o patrimoniali - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di ulteriore censura.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 18, comma 2, ultimo periodo, della legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25, ove prevede che «la determinazione del sistema degli oneri e delle garanzie con riguardo alle tipologie degli impianti oggetto di autorizzazione unica» avviene con provvedimento della Giunta regionale, senza fornire alcuna ulteriore indicazione volta a fissare i criteri cui deve ispirarsi detto organo nello svolgimento di tale compito, con ciò violando la riserva di legge prevista dall'art. 23 Cost., che impone al legislatore l'obbligo di determinare preventivamente sufficienti criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa.
- Sull'art. 23 Cost., che impone al legislatore l'obbligo di determinare preventivamente sufficienti criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa, v. citate sentenze n. 33 del 2012 e n. 350 del 2007.